Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11371 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FREDIANI LEOPOLDO, con studio 70366 in CARRARA, Via

Mazzini, 15, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COM. CARRARA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPI VITTORIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 438/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 07/04/2005, depositata il 10/05/2005;

R.G.N. 1225/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 maggio 2005 la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto da C.A. avverso la decisione del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, che aveva respinto la domanda di risarcimento di danni, dalla stessa proposta contro il Comune di Carrara, in relazione al sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2000, la attrice aveva dedotto di essere uscita di strada, alla guida della propria autovettura, a causa del fondo ghiacciato, non segnalato in una strada comunale. Il Tribunale, nel rigettare la domanda, precisava che bel caso di specie non erano state accertate, con sufficiente chiarezza, le cause che avevano determinato lo sbandamento dell’autovettura, con conseguente urto contro un muretto. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale osservava che, correttamente, sulla base delle risultanze processuali, il primo giudice aveva ritenuto non provata la stessa dinamica del sinistro (il cui onere era a carico della parte attrice).

Uno solo dei testi aveva accennato alla presenza di ghiaccio in strada, esclusa invece da altro teste. Mentre un terzo testimone aveva affermato che la scivolosità della strada, al momento del sinistro, era quella normale del periodo invernale.

Tutte le osservazioni formulate dalla C. con l’atto di impugnazione, concludono i giudici di appello, apparivano prive di qualsiasi rilevanza, considerato che non era stata provata la circostanza della presenza di ghiaccio sulla strada comunale (la C. aveva fatto riferimento al comportamento successivo tenuto dal Comune (che aveva collocato un cartello avvertendo della presenza di ghiaccio nei giorni successivi all’incidente), alla regolarità della sua condotta di guida ed alla imprevedibilità della presenza di ghiaccio a fine novembre).

Avverso tale decisione la C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste il Comune con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2697 c.c.. Erroneamente i giudici di appello avevano addossato l’onere probatorio alla C. anzichè al Comune di Carrara. L’ente convenuto non aveva invocato il caso fortuito nè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando di avere adottato tutte le precauzioni possibili ed immaginabili atte a scongiurare il verificarsi dell’evento.

Con il secondo motivo, sotto un primo profilo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I due testimoni che avevano escluso la presenza di ghiaccio avevano confermato, comunque, una situazione imprevista ed imprevedibile per l’utente delle strada, ricordando anche che nello stesso giorno, e nello stesso punto, si erano verificati altri incidente che avevano imposto al Comune un intervento tardivo, con lo spargimento di sale e la apposizione di cartelli di pericolo sul luogo dell’incidente di causa.

Da ultimo, con il secondo motivo, la ricorrente osserva che la peculiarità della situazione avrebbe imposto, quanto meno, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Le spese vive esposte da1l’appellato, osserva conclusivamente la ricorrente, erano superiori a quelle anticipate ed esposte dalla stessa C..

Osserva il Collegio: i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Essi sono infondati.

Le censure dispiegate con i due motivi si sviluppano confondendo i piani della violazione di legge e del vizio di motivazione. Esse tendono con tutta evidenza ad una nuova considerazione della ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello, preclusa in sede di legittimità.

Con motivazione adeguata la Corte territoriale ha esaminato le risultanze processuali rilevando che la ricorrente non aveva fornito la prova della esistenza di ghiaccio sul manto stradale.

Ogni questione in ordine all’applicabilità dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c. resta, pertanto, preclusa in mancanza di prova della esistenza del nesso causale tra evento e comportamento addebitato all’ente proprietario, della strada.

Infatti, anche ai fini della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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