Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11371 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18165-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO STUMPO e VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

R.L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CERVETERI 48, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE ANTONACI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE POLIMENO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2014, R.G.N. 2815/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di R.L.I. a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2005 e 2006 e per indennità di malattia nel 2006.

La Corte territoriale ha rilevato che la R. aveva ricevuto le somme in buona fede, essendo intervenuto provvedimento definitivo e positivo della Cassa integrazione salariale operai agricoltura (CISOA).

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi ulteriormente illustrati con memoria. Resiste la R..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con un primo motivo l’Inps denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.. Lamenta che la sentenza non aveva esposto le ragioni della decisione a fronte delle specifiche contestazioni dell’Istituto basate su verbali ispettivi e fornendo una motivazione solo apparente. Deduce che il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso in quanto la lavoratrice, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, aveva fondato il suo diritto all’inclusione solo in base al provvedimento della Cassa, a cui tuttavia l’Inps non aveva inteso adeguarsi, senza indicare le mansioni, il periodo, i luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa.

4. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione dell’art. 2033 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Rileva che,a seguito delle contestazioni dell’Inps basate sui verbali ispettivi, la decisione della Cassa non costituiva più prova sufficiente dell’attività di bracciante svolta e del conseguente diritto a trattenere le somme ricevute per indennità disoccupazione; nè la ricorrente aveva fornito la necessaria prova del diritto a trattenere le somme.

5. Il ricorso va accolto.

6. Questa Corte (cfr da ultimo Cass. 28141/2018) ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).

6. Si è altresì precisato che sebbene l’iscrizione negli elenchi abbia la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne deriva che, quando contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l’ente previdenziale ha l’onere di fornire la relativa prova, cui l’interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l’ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l’iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l’esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.

7. Nella specie la Corte territoriale ha omesso qualsiasi accertamento della sussistenza del buon diritto della ricorrente essendosi limitata ad esaminare il provvedimento della Cassa ed a valutare unitamente, la “buona fede della ricorrente “. Ha fornito, cioè, una motivazione del tutto avulsa dalla fattispecie concreta, dagli accertamenti ispettivi acquisiti agli atti ed in totale difetto di argomentazioni a conforto del buon diritto della R. all’iscrizione nell’albo dei braccianti, ampiamente contestato dall’Istituto sulla base degli accertamenti ispettivi.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e cassata la sentenza; il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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