Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11371 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4518-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4425/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.V. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4425/01/2015, depositata in data 28/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IVA, in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2009, a seguito di notifica di avviso di accertamento e di atto di contestazione di sanzioni, effettuata con il rito degli irreperibili, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (ritenendo nulla la notificazione dell’atto – presupposto).

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato oltre il termine semestrale di impugnazione, essendo stato ricevuto dal destinatario, nel domicilio eletto, “il 21/10/2014”, allorchè il termine ultimo (20 ottobre) era scaduto.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 149 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, non avendo i giudici della C.T.R. dato rilievo alla data di spedizione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale, avvenuta il 17/10/2014, ma alla data di perfezionamento della notifica presso il destinatario, avvenuta il 21/10/2014.

2. La censura è fondata.

La notifica dì un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal iato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio” (Cass. 24928/2011;Cass:14403/2014, nel senso che, anche nel caso di notificazione a mezzo dei servizio postale effettuata dall’avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994, la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’agente postale da parte dell’avvocato; Cass. 6658/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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