Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11370 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13463-2006 proposto da:

F.E. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, unificato VIA

AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA VALERIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI LUCIANO con delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA;

– intimata –

sul ricorso 16539-2006 proposto da:

BONFIGLIOLI RIDUTTORI SFA 00500551205, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO

CONCETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LENZI

NICOLA, LENZI GABRIELE con delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E., B.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA

VALERIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI LUCIANO con

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 343/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 29/10/2004, depositata il

09/03/2005;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato TROVATO CONCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.E. ed B.E. intimarono alla ICME s.r.l., a seguito di disdetta, sfratto per finita locazione alla data del (OMISSIS) di un immobile locato il (OMISSIS) per uso foresteria.

La Bonfiglioli Riduttori s.r.l. (che aveva incorporato la ICME) resistette sostenendo che il contratto era simulato e che il vero conduttore era l’avv. C.A., cui l’immobile era stato in realtà locato per abitazione propria. Il C. intervenne, si oppose alla convalida per non essere stato destinatario della disdetta quale conduttore e chiese – a seguito di ricorso della L. n. 392 del 1978, ex art. 44 per la determinazione del canone legalmente dovuto – la condanna degli attori alla restituzione di quanto pagato in eccesso nel corso del rapporto locativo.

Con sentenza del 21.5.2001 il tribunale di Bologna ravvisò la simulazione e ritenne che, in virtù del contratto dissimulato, il rapporto locativo col C. avesse avuto durata quadriennale ex lege. Ritenne anche che, essendo stati disdetta ed intimazione di sfratto inefficacemente rivolti alla ICME, la locazione col C. si fosse prorogata per un quadriennio. Rigettò, per contro, la domanda di restituzione dei canoni pagati dal conduttore in eccesso rispetto alla misura legale, essendo stati gli stessi per un certo tempo versati dalla ICME e non avendo il C. offerto adeguata prova delle rimesse direttamente effettuate.

2.- La sentenza è stata riformata dalla corte d’appello di Bologna che, con sentenza n. 343 del 2005, ha bensì condannato i locatori F. e B. a restituire al C. la somma di Euro 47.081,36, ma ha convalidato lo sfratto per finita locazione intimato alla ICME sul rilievo che la stessa andava qualificata come rappresentante volontaria del conduttore C., sicchè disdetta ed intimazione di sfratto erano state correttamente indirizzate alla società. Compensò, inoltre, le spese dei due gradi fra il C. e i locatori, che condannò a rimborsare quelle sostenute in appello dalla società Bonfiglioli (incorporante della ICME).

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il F. e la B. affidandosi a tre motivi.

Resiste con contrircorso la società Bonfiglioli, che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui resistono con controricorso i ricorrenti principali.

I ricorrenti principali hanno affermato in ricorso che l’avv. C.A. è deceduto nelle more del giudizio di appello ed hanno provato la circostanza mediante produzione di dichiarazione di rinuncia all’eredità da parte dei chiamati (da ritenersi consentita ex art. 372 c.p.c., in quanto concernente l’ammissibilità del ricorso benchè non notificato ad alcuno quale erede di chi era stato parte del giudizio di appello).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1.1. Col primo motivo del ricorso principale – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1414, 1417, 1704, 1706 e 1719 c.c. nonchè omesso esame di punto decisivo – i ricorrenti locatori si dolgono che la corte d’appello abbia considerato la ICME rappresentante dell’effettivo conduttore anzichè titolare del contratto di locazione per uso foresteria, assumendo che tale contratto non era affatto simulato, ma reale, e che impropriamente la corte d’appello aveva ravvisato un’interposizione fittizia, invece che reale, di persona.

1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. ed omesso esame di punto decisivo per avere la corte d’appello ravvisato elementi presuntivi in ordine alla simulazione sulla base di indizi niente affatto univoci, precisi e concordanti.

2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per l’intima connessione che li connota, sono infondati.

Va anzitutto rilevato che i ricorrenti non illustrano gli errori di sussunzione che si assumono compiuti dal giudice del merito, se non affermando (a pagina 12 del ricorso) che non sono conciliabili gli istituti della rappresentanza volontaria e della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona. Perchè non lo siano non è detto. E sarebbe stato necessario, volta che l’interposto è il soggetto che fittiziamente conclude il negozio simulato, mentre la rappresentanza attiene al negozio dissimulato, nella specie diverso dal primo non solo sotto il profilo soggettivo.

Il predicato errore della corte d’appello per non aver ravvisato un’interposizione reale nella partecipazione al contratto di locazione di ICME presuppone, poi, un apprezzamento del fatto diverso da quello compiuto dal giudice del merito.

Per il resto, le censure si risolvono in una critica della valutazione delle risultanze processuali, che non è reiterabile in questa sede e che risulta compiuta dal giudice del merito con iter argomentativo assolutamente congruo.

I punti che i ricorrenti prospettano come decisivi e che assumono pretermessi non sono affatto tali, ma costituiscono mere argomentazioni, suscettibili di condurre in ipotesi a conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla corte (che, cioè, soltanto per coprire la comune intenzione di consentire ai locatori di percepire un canone più elevato di quello allora imposto dalla legge le tre parti si accordarono per fare apparire il contratto concluso con la ICME ad uso foresteria), ma non per questo sintomatiche di un vizio della motivazione nè, tanto meno, di violazione di legge.

3.- Col terzo motivo del ricorso principale la sentenza è censurata per violazione a falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e per omesso esame di punto decisivo in relazione all’intervenuta condanna dei locatori a rimborsare le spese processuali alla Bonfiglioli (ex ICME) benchè essa si fosse opposta alla convalida dello sfratto qualora nei suoi confronti richiesto.

3.1.- La censura è infondata, in quanto – come rilevato dalla corte d’appello – non v’è stata opposizione della ICME (poi Bonfiglioli Riduttori) alla convalida dello sfratto nei confronti del C., ed essendo stata essa domandata dai locatori verso ICME sulla base di un contratto inefficace fra le parti in quanto simulato, sicchè sotto tale profilo sussiste la soccombenza dei locatori nei suoi confronti.

4.- Col ricorso incidentale di Bonfiglioli Riduttori s.p.a. è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. da 1414 a 1418 c.c. nonchè della L. n. 392 del 1978, artt. 1, 3 e 79 per avere la corte d’appello ritenuto che “dal contratto nullo potesse sbocciare una rappresentanza giuridicamente significativa” e per aver convalidato lo sfratto nei confronti di chi non poteva esserne destinataria, una volta accertata la simulazione dell’originario contratto (pagine 16 e 17 del controricorso contenente il ricorso incidentale).

4.1.- Il primo profilo è infondato perchè muove dall’insussistente presupposto che il contratto dissimulato fosse radicalmente nullo, mentre esso integrava una locazione abitativa ordinaria pattiziamente regolata in difformità dal regime coattivo cosiddetto dell’equo canone, con la conseguenza che al rapporto così instaurato era applicabile il regime legale, comportante l’automatica sostituzione delle sole clausole contrattuali nulle, della L. n. 392 del 1978, ex art. 79.

4.2.- Il secondo è infondato poichè prescinde dalla qualità di rappresentante del vero conduttore ravvisata dalla corte d’appello in capo alla ICMER, niente affatto incompatibile con la circostanza che il contratto dissimulato fosse difforme dal regime legale suo proprio, come s’è appena osservato.

Nè la ricorrente assume che la rappresentanza volontaria che la corte d’appello ha ravvisato in ragione di un chiaro accordo tra le parti volto a rendere ICMER destinataria di disdetta ed intimazione da parte dei locatori (pagina 14, inizio, della sentenza impugnata) sia stata immotivatamente ritenuta estesa anche al processo. La sentenza non è infatti censurata per vizio della motivazione, nè per violazione di norme processuali 5.- I ricorsi vanno conclusivamente respinti, con la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA