Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1137 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1137 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 17726-2012 proposto da:
ALLASIO OTTAVIO BATTISTA PIETRO; BORELLO MAURILIO,
2013

BOGGIA GIOVANNA, BERTASSO ALIDA nella qualità di eredi

559

di Bertasso Domenico; DE FALCO GIOVANNA e MANTELLI
GIUSEPPINA nella qualità di eredi di Mantelli Giovanni;
PIAZZA BIANCA nella qualità di erede di Siccardi
Franco; GOFFI ERSILIA MARIA e ODDENINO ELSA nella

Data pubblicazione: 21/01/2014

qualità di eredi di Oddenino Rinaldo; PANICCO ANNA
MARIA, CARNINO RICCARDO, CARNINO LORENZO, CARNINO DARIO
nella qualità di eredi di Camino Elisio, BERTINO
CRESCENTE ENZO; BONU’ VITTORIA, FINO BRUNO, FINO
DONATELLA nella qualità di eredi di Fino Franco;

qualità di eredi di Belloni Giorgio; CORIO MARIA
SILVANA nella qualità di erede di Cono Rinaldo; FRANCO
PIETRO, FRANCO SERGIO nella qualità di eredi di
Guatteri Pietro nonchè di Franco Giovanni; BRENGI
ALVISE; CIRULLI ANTONIO; DELFINO CARLO; DE PAOLIS
ELEONORA nella qualità di erede di De Paolis Pasquale;
ELLEON GABRIELLA nella qualità di erede di Elleon
Guido; GAMBAUDO ANGELA, GALLO MARIA LUISA nella qualità
di eredi di Gallo Oreste; GIORDANA MICHELE ANGELO
VINCENZO, GIORDANA DOMENICO VIRGINIO, GIORDANA LUCIANO
nella qualità di eredi di Giordana Giuseppe; LABIANCA
ROSA MARIA, LA BIANCA ORAZIO, LABIANCA NICOLA nella
qualità di eredi di LABIANCA MICHELE; LEONE ANTONIO;
MIOLLI LODOVICO; SOMIA’ PASQUALON MARIA ANGELA nella
qualità di erede di SOMIA’ PASQUALON ITALO; SOMIA’
PASQUALON SILVANO, ZELLER MARIA ANNA, SOMIA’ PASQUALON
DANIELE nella qualità di eredi di Somià Pasqualon
Giacomo; STEVANATO PATRIZIA ; STEVANATO DANIELA nella
qualità di eredi di Stevanato Giuseppe; CASTIGLIONE
VICENZA, BARRACO FRANCESCO, BARRACO ANNA MARIA nella
qualità di eredi di Barraco Ignazio; GIUFFRE TERESA,

BELLONI VERENA, BELLONI ADRIANA, BELLONI LIDIA nella

BENEDETTO ANTONIO,

BENEDETTO GIUSEPPE,

BENEDETTO

– CARMELINA, BENEDETTO NINFA, BENEDETTO MASSIMO,
BENEDETTO FRANCESCO nella qualità di eredi di Benedetto
Michele; BORTOLOTTI NERIO nella qualità di erede di
Bortolotti Francesco; POZZAN MARIA PACE, BOSCATO

Giuseppe; FORLANO CATERINA nella qualità di erede di
Buffa Aldo; CABRAS GIUSEPPINA, CABRAS IOLANDA nella
qualità di eredi di Cabras Giovanni; CAFFO GIUSEPPE;
CAPRIOLI RAOUL; CIRLINCIONE CALOGERO; CONCA PIETRO;
CONENNA NICOLA; TOMAZIC ELVIRA, DELLACA’ CANSLERO EDA,
DELLACA’ CANSLERO ROBERTO nella qualità di eredi di
Dellacà Canslero Francesco; BACCHETTA LUCIANA, DE RIZ
GIULIANA, DE RIZ PAOLO nella qualità di eredi di De Riz
Renato; DRAGO ALESSANDRA nella qualità di erede di
Drago Terenzio; FIORACCI GIOVANNI; GARETTO ORAZIO;
GARZINO MARISA, GARZINO GIUSEPPE GIOVANNI GIACOMO nella
qualità di eredi di Garzino Giovanni; GIAI VIA MASSIMO;
KRSTAN LUIGIA; MANCO GAETANO; MAROCCO LORENZO; MERELLO
MARIA, MERELLO ANNA CATERINA, MERELLO TERESA GIUSEPPINA
nella qualità di eredi di Merello Mario Giacomo;
MIGLIACCO ANTONIO ALESSANDRO; MILONE PIERO ENRICO nella
qualità di erede di Perino Maria Iolanda, nonchè nella
qualità di erede di Milone Ignazio; ONETO MARIA ROSA
nella qualità di erede di Tassara Natalina, nonchè
nella qualità di erede di Oneto Emanuele; PAVAN BRUNO;
PEDRINI AMBROGIO; CONTI FLAVIA, SEMINARA PASQUA nel
///

ERNESTO, BOSCATO LUCA nella qualità di eredi di Boscato

qualità di eredi di Seminara Filippo; STOLFI ROSA nella
qualità di erede di Stolfi Nicola; TIRENDI VINCENZO;
VIGANO’ EMILIA, VIGANO’ MARISA, VIGANO’ SILVANA nella
qualità di eredi di Viganò Felice Antonio; GALEAZ
LILIANA, ZADRA MARISA, ZADRA PAOLO, ZADRA CRISTINA
nella qualità di eredi di Zadra Lino; ZAMPAR PIERINA in

ALTAMURA GIOACCHINO; ANSELMINO CARLO; OSELLA
MARGHERITA, BOSCO IRMA, BOSCO ROBERTO, BOSCO DANIELA
nella qualità di eredi di Bosco Giovanni; BUDASSI
ANGELO; CARAMELLINO SERGIO nella qualità di erede di
Caramellino Oreste; CELLA LIVIO; CONTICELLI NICOL0′;
CAGNETTA MARIA; D’AGOSTINO ANNALUISA, D’AGOSTINO
CLAUDIO PAOLO MARIA nella qualità di eredi di
D’Agostino Gaetano; D’ORAZI IOLE, D’ORAZI GIUSEPPINA,
D’ORAZI CARLO, D’ORAZI MORENA nella qualità di eredi di
D’Orazi Tommaso; DE GIRARDI OTTAVIO; DI IULIO VINCENZO;
FILONI FRANCESCO nella qualità di amministratore di
sostegno di Filoni Agostino; FORTI GIULIANA, FORTI
CARMEN, FORTI GIOVANNA, FORTI LORENA nella qualità di
eredi di Forti Guerrino; GUERRIERO GIUSEPPE nella
qualità di erede di Guerriero Sebastiano; MARFUGGI
BENIAMINO, MARFUGGI PAOLO nella qualità di eredi di
Marfuggi Luigi; MARINO MARIA TERESA, OLIVA DOMENICO in
proprio e nella qualità di tutore di Oliva Antonio,
OLIVA GENNARO, OLIVA NICOLINA, OLIVA RITA in proprio e
nella qualità di tutore di Oliva Rosa, OLIVA RICCARDO

proprio e nella qualità di erede di Zampar Piero;

tutti nella qualità di eredi di Oliva Cesario; CHIRICO
FRANCESCA, ROMEO CARMELA, ROMEO ROCCO nella qualità di
eredi di Romeo Carmine; TOSTO FRANCESCO, TOSTO
TERESINA, TOSTO ANNINA, TOSTO CARMELINA in proprio ed
in nome e per conto di Tosto Giuseppe, TOSTO LUIGI in
qualità di erede di Tosto Rosa, CONSOLI SAVERIO nella

di eredi di Tosto Vincenzo; AZZAN ROSA, AZZAN ELIGIO
nella qualità di eredi di Azzan Cesare; CASTELLI LINA,
BARI EMMA nella qualità di eredi di Bari Antonio;
BIANCO GIOVANNI nella qualità di erede di Bianco
Renato; SAIA FRANCESCA nella qualità di erede di Caruso
Domenico; GARIGLIO DOMENICA nella qualità di erede di
Dao Chiaffredo; DEL VIVA ENRICO, DEL VIVA LUCIANA nella
qualità di eredi di Del Viva Fortunato; DONDOLI SONIA
nella qualità di eArede di Graffigna Ada, nonchè in
qualità di erede di Dondoli Valzon; GRILLO MARIA ELISA,
GRILLO ANGELA nella qualità di eredi di Grillo Stefano;
LOMBARDI CINZIA, LOMBARDI SERENELLA nella qualità di
eredi di Lombardi Egidio; BIRRIOLO GIOVANNA, MANCUSO
PATRIZIA, MANCUSO ANGELO, MANCUSO FRANCA nella qualità
di eredi di Mancuso Giovanni; MARINI DANIELA nella
qualità di erede di Marini Dino; NOVIELLO TAMMARO;
ANZEVINO EVA, PASCARELLA ANGELA, PASCARELLA VINCENZO,
PASCARELLA GIUSEPPE, PASCARELLA ANTONIO nella qualità
di eredi di Pascarella Francesco; SPADARO CONCETTO;
TOSCANO CATENA, TOSCANO PASQUALE nella qualità di eredi

qualità di coniuge di Tosto Rosa, tutti nella qualità

di Toscano Filippo; TRONCONE CARMINEANTONIO, TRONCONE
ANGELO, TRONCONE GIOVANNI, ARGENTINO ACHILLE nella
qualità di eredi di Troncone Francesco Antonio, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato PROCACCI LUCA, per deleghe in

– ricorrenti –

REPUBBLICA

FEDERALE

DI

GERMANIA,

in

persona

dell’Ambasciatore pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell’avvocato PETRILLO ANDREA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOSSENA AUGUSTO, per delega in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controri correnti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 99/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 21/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
uditi gli avvocati Luca PROCACCI, Augusto DOSSENA,

calce al ricorso;

Gianna GALLUZZO dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio PATRONE, il quale ha concluso

per il difetto assoluto di giurisdizione.

R.G. 17726/12

Svolgimento del processo
Alcuni cittadini italiani citarono in giudizio (in proprio o quali eredi) la Repubblica Federale di Germania (RFG), la Daimerchrysler A.G.,
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e la Fondazione
Memoria Responsabilità e Futuro per il risarcimento del danno derivato

guerra mondiale e sistematicamente sfruttati quali cd. schiavi di Hitler, al
di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale e senza una causa giustificata da
norme internazionali.
Il Tribunale di Torino dichiarò prescritta l’azione con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città.
Propongono ricorso per cassazione l’Allasio e gli altri attraverso tre motivi.
Risponde con controricorso la RFG, la quale propone anche ricorso incidentale attraverso due motivi. Risponde con controricorso anche la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che propone ricorso incidentale attraverso cinque
motivi.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente precisare che, con l’atto d’appello del 13 gennaio
2010, gli attuali ricorrenti impugnarono solo la parte della sentenza di
primo grado relativa alla dichiarazione di prescrizione ed al rigetto delle
domande di risarcimento del danno nei confronti della RFG; sicché, proposero gravame solo verso quest’ultima, prestando acquiescenza parziale alle altre parti della decisione riguardanti la OIM, la Fondazione Memoria Responsabilità e Futuro e la Daimlerchrysler AG (relativamente alla quale ultima le SU, in sede di regolamento, avevano escluso la giurisdizione).
Attualmente rimangono, dunque, in giudizio esclusivamente la RFG e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ultima chiede, in via principale, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed – in
subordine e per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale – che sia dichiarata inammissibile la domanda di manleva della RFG.
Nel corso di questa vicenda giudiziaria le SU sono già intervenute (ord. 29
maggio 2008, n. 14201) per affermare l’insussistenza dell’immunità dello
Stato dalla giurisdizione civile straniera in p senza di comportamenti di
tale gravità da configurare, in forza di no (e consuetudinarie di diritto inons.

irito est.

dal fatto di essere stati deportati in Germania nel corso della seconda

R.G. 17726/12

ternazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori
universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Così dando seguito all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato (nel noto caso Ferriní) da Cass. SU 11 marzo 2004, n. 5044.
Il principio è stato mantenuto fermo negli anni rispetto a casi analoghi posti al giudizio di questa Corte, finché, in data 3 febbraio 2012, è sopravve-

accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l’Italia per avere quest’ultima “mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed
1945”, dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui
era stata affermata l’esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania e disponendo che “la Repubblica italiana, promulgando l’opportuna legislazione o
facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le
decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano
l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”.
E’ così intervenuta la legge 14 gennaio 2013, n. 5, per determinare le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte Internazionale di
Giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti
compiuti jure imperii da uno Stato.
In particolare, l’art. 3 della citata legge stabilisce che, “quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di
cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al
quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d’ufficio e
anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato
che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”. Il secondo comma dello
stesso articolo prevede, poi, il rimedio revocatorio in caso di sentenze passate in giudicato, contrastanti con la sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia.

nuta la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, la quale ha

R G. 17726/12

Quello posto oggi al giudizio delle SU è il caso previsto dal primo comma
della citata norma, siccome la controversia è tuttora pendente ed è stata
già emessa sentenza che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione.
Nessun dubbio di costituzionalità può essere adombrato relativamente alle
disposizioni di cui all’art. 3 della legge in questione, posto che esse risultano dettate ai fini di cui all’articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Na-

dalla legge 17 agosto 1957, n. 848. L’art. 94 citato stabilisce che “Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se con former à la décision de la
Cour intemationale de Justice dans tout litige auquel il est partie -Tutti i
membri delle Nazioni Unite si obbligano a conformarsi alle decisioni della
Corte internazionale di Giustizia, pronunciate all’esito dei procedimenti cui
abbiano preso parte”.
Lo Statuto della Corte internazionale è norma (derivata) di diritto internazionale; sicché, l’art. 3 della legge n. 5 del 2013 costituisce una norma di
adeguamento dell’ordinamento interno a quello internazionale, e, di conseguenza, dà attuazione all’art. 11, secondo periodo, Cost.
Non resta, dunque, a questa Corte che adeguarsi al dettato normativo e
dichiarare il difetto di giurisdizione, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le questioni concernenti la prescrizione dei
diritti e delle relative azioni non hanno può ragione d’essere trattate, siccome nel giudizio rimangono come intimate/resistenti soltanto la Repubblica Federale di Germania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il particolare svolgimento della lunga vicenda giudiziaria e la sopravvenienza normativa consigliano l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice italiano, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso Roma, il 12 novembre 2013
Il,Presidente

zioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo

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