Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1137 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 20/01/2020), n.1137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21877-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE,

13/15, presso il CENTRO CAF, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANCARLO DI GENIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 1013/2016 del TRIBUNALE di VALLO DELLA

LUCANIA, depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto di omologa del 14.3.2018 (RG n. 1013/2016) aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni sanitare in capo a C.I. utili alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.5.2016 con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 900,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, la C. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 19; L. n. 794 del 1942, art. 24; il D.M. n. 585 del 1994, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Rilevava, il ricorrente, che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Reputava comunque incongrua la somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicando in complessivi E.2.225,00 l’importo invece dovuto. Il motivo risulta fondato.

Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza).

Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta che la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore (anche se per una esigua somma) a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 cit., in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità, attesa l’esiguità della differenza liquidata in questa sede e della consequenziale sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca (cfr. in tal senso Cass. n. 21684 del 2013), vanno interamente compensate tra le parti;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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