Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1137 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1137 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28507/2012 R.G. proposto da
Franco Vago Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e
dall’Avv. Alessandro Fruscione, presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata, in Roma via Giambattista Vico n. 22, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana sez. staccata di Livorno n. 115/23/12, depositata il 19
aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa,
titolare di un deposito Iva ex art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993,
emergeva che numerosi importatori (Coloniali d’Oriente Sas, Clarex

Data pubblicazione: 18/01/2018

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s’i

Sri, Emme Sri, Arte nostro, Equoland Scan, Euroricami Sri,
Centropneus Sri, Cristalleria Cam 74 Snc, Fenili Calzature Sri, Fitex
Sas, Trendintex Sri) avevano omesso il versamento dell’Iva
all’importazione attesa l’immissione solo virtuale di merce extra UE
nel detto deposito, così avvalendosi indebitamente del trattamento
agevolativo della sospensione del pagamento dell’Iva ivi prevista,

versata;
– il ricorso avverso gli avvisi di rettifica veniva rigettato dalla CTP di
Livorno, decisione poi confermata dalla CTR della Toscana con la
sentenza in epigrafe;
– ha proposto ricorso per cassazione la Franco Vago Spa con sette
motivi chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia,
cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso;
– l’Agenzia deposita altresì, ex art. 372 c.p.c., istanza di cessazione
della materia del contendere;
CONSIDERATO CHE
– con il ricorso Franco Vago Spa lamenta, nella sostanza, la
mancanza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel
deposito fiscale, nonché l’idoneità e l’efficacia dell’autofatturazione
e del meccanismo dell’inversione contabile per il soddisfacimento
dell’obbligazione doganale, sottolineando altresì l’illegittimo ricorso
da parte dell’Ufficio del procedimento di revisione ex art. 11, d.lgs.
n. 374 del 1990 e, comunque, l’insussistenza della propria
responsabilità nella qualità di gestore del deposito fiscale;
– ha carattere preliminare all’esame delle ragioni di doglianza,
peraltro, la valutazione della richiesta di declaratoria di cessazione
della materia del contendere in relazione al provvedimento di
annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica depositato, ai
sensi dell’art. 372 c.p.c., dall’Agenzia delle dogane;
– la questione è fondata;

sicché l’Agenzia delle dogane riprendeva a tassazione VIVA non

- va osservato, in primo luogo, che il giudizio ha ad oggetto solo il
recupero Iva e non anche l’irrogazione di sanzioni;
– l’Ufficio, inoltre, ha depositato atti di annullamento in autotutela
n. 4816 del 2 febbraio 2017 e n. 38143 del 3 ottobre 2016, relativi
agli atti impositivi di cui agli avvisi n. 18194 del 2009, nn. 20788,
20789, 20790, 20791 e 20793 del 2009, nn. 22514, 22516, 22517,

23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 23628 e 23630 e 23630 del
2009, nonché nn. 25008, 25009, 25010, 25011, 25012 e 25013
del 2009, oggetto del presente giudizio, sicché è venuto meno
l’oggetto della controversia;
– la sentenza va pertanto cassata senza rinvio per cessazione della
materia del contendere;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato,
la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta,
nelle more del giudizio di cassazione, la decisione della Corte di
Giustizia, risolutiva delle questioni in diritto;
P.Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa
le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017
Il Presidente
Ernestino LuiaBruschetta

22518, 22519, 22520, 22522, 22523, 22525 e 22528 del 2009, nn.

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