Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11369 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MAESTRO GAETANO CAPOCCI 24, presso lo studio dell’avvocato
LUDOVISI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
VIANINI LAVORI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante in
carica Dott. A.P., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESI
ANTONIA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 543/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 04/02/2005, depositata il
04/05/2005 R.G.N. 7204/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato LUDOVISI MASSIMO;
udito l’Avvocato LUCCHESI ANTONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. F.M. vedeva rigettata (con sentenza n. 4600 del 2003, della sezione agraria del Tribunale di Roma, confermata in appello) la domanda (presentata nel 1998) volta ad ottenere, dalla Vianini Lavori spa, il pagamento delle migliorie apportate al fondo condotto in affitto, effettuate tra il 1979 e il 1981 e consistite ne controllo del riempimento di una cava, nell’impianto di un vigneto e in opere accessorie.
2. La Corte di appello di Roma riteneva applicabili ratione temporis, ma non rispettati, la L. n. 11 del 1971, artt. 11 e 14 e non la L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17 oltre che ininfluente il consenso eventualmente prestato informalmente dal concedente (sentenza de 4 maggio 2005).
Queste le argomentazioni:
a) pacificamente, i miglioramenti sono stati effettuati nel vigore della L. n. 11 del 1971, della quale non sono state rispettate le procedure per la formazione del consenso;
b) la Corte costituzionale (sent. n. 692 del 1988) ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 203 del 1982, art. 17, comma 7, laddove estendeva il regime previsto ai miglioramenti effettuati nel vigore della precedente L. n. 11 del 1971, senza prevedere l’osservanza delle procedure dalla stessa prescritte;
c) alla specie deve applicarsi la procedura prevista dalla L. n. 11 del 1971, artt. 11 e 14 per la formazione del consenso in ordine ai miglioramenti da effettuare, che prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato e subordina al rispetto di tale procedura il sorgere del diritto dell’affittuario, e non la nuova normativa del 1982, che subordina il coinvolgimento dell’Ispettorato alla mancanza di un preventivo accordo;
d) di conseguenza, è irrilevante l’accertamento del consenso eventualmente prestato dai proprietari.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.M., con due motivi, esplicati da memoria.
Ha resistito con controricorso a Vianini Lavori spa.
4. Logicamente preliminare è secondo motivo (art. 2909 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizi motivazionali), con il quale il ricorrente deduce l’esistenza del giudicato esterno, costituito dalla sentenza di questa Corte, n. 10475 del 2001, tra le stesse parti, la quale, nel rigettare l’azione dei concedenti volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto, avrebbe accertato l’intervenuto consenso per la realizzazione del vigneto. Il motivo va rigettato.
A partire dalla stessa prospettazione del ricorrente, l’identità tra le cause è solo soggettiva. Certamente diverso è il petitum (costituito dalla richiesta dell’indennità per i miglioramenti, nella controversia in argomento; dalla domanda di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del conduttore, nella controversia passata in giudicato). Certamente, la causa petendi (costituita dalla effettuazione dei miglioramenti) opera in una direzione contrapposta (qui come fonte dell’obbligazione indennitaria, lì come ragione dell’inadempimento). Diverso è, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’accertamento del consenso ai fini dell’inadempimento e ai fini dell’indennizzo.
Nel primo caso, potendo anche essere successivo alla esecuzione delle opere; dovendo, nel secondo, in ogni caso precedere -quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, anche espressa in forma tacita – e non seguire la esecuzione delle opere (es. Cass. n. 17772 del 2005; sulla necessità che il consenso preceda, di recente, Cass. n. 7801 del 2010).
5. Con primo motivo (L. n. 11 del 1971, art. 15, comma 6, L. n. 203 del 1983, art. 53, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto rilevante il consenso ai miglioramenti da parte della società concedente, sul presupposto che, stante la sentenza della Corte cost.
n. 692 del 1988, per quelli eseguiti prima dell’entrata in vigore della L. del 1982 il diritto era subordinato al rispetto delle procedure previste dalla L. del 1971, senza considerare che tale rispetto delle procedure non era richiesto qualora i miglioramenti fossero stati consentiti dal concedente. Va disattesa l’inammissibilità del motivo, eccepita dalla società controricorrente. Nonostante l’erroneo richiamo nel motivo della L. n. 203 del 1982, art. 53 – evidentemente norma transitoria generale, non applicabile in presenza di una norma transitoria speciale in tema di miglioramenti, costituita dall’art. 17, comma 7, della stessa legge – risulta chiara la censura alla ratio decidendi della decisione impugnata. Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha negato rilievo all’indagine in ordine al consenso prestato dalla concedente ritenendo che, quando la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’estensione del regime dei miglioramenti previsto dalla L. del 1982, art. 17 a quelli eseguiti precedentemente abbia subordinato tale estensione al solo avvenuto rispetto della procedura di coinvolgimento dell’ispettorato (artt. 11 e 14), – che secondo l’interpretazione sostenuta dalla Corte di merito sarebbe sempre necessaria ai sensi della stessa legge – con conseguente irrilevanza del consenso prestato al di fuori di tale procedura. Quindi, ha ritenuto non applicabile alla specie la procedura prevista dalla L. del 1982 (artt. 16 e 17) che, sempre secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito, sarebbe obbligatoria solo in mancanza di accordo preventivo. La portata che il giudice attribuisce alla sentenza della Corte costituzionale è erronea.
Anche solo considerando il dispositivo, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 7, nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, agli affittuari di fondi rustici che, in data anteriore all’entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l’osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.
In modo chiaro si evince che il rispetto della procedura di coinvolgimento dell’ispettorato non è richiesto qualora i miglioramenti fossero stati previsti in contratto o consentiti dal concedente. L’esclusione della procedura in tali ipotesi emerge, poi, dalla motivazione della sentenza, nella quale l’incostituzionalità è collegata alla mancata conoscenza preventiva da parte del proprietario.
D’altra parte, il consenso del concedente (espresso in contratto o concordato dalle parti) costituisce elemento idoneo ad escludere sia la procedura di coinvolgimento dell’ispettorato prevista dalla L. del 1971 (art. 15, comma 6, prima parte), sia quella prevista dalla L. del 1982 (art. 17, comma 7, prima parte). In tal senso è l’interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza, secondo cui, il diritto dell’affittuario all’ottenimento dell’indennizzo per i miglioramenti apportati successivamente all’entrata in vigore della L. 11 febbraio 1971, n. 11, sussiste a condizione, da valutarsi in via alternativa, che essi siano stati eseguiti o previa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (a norma della citata L. n. 11 del 1971, art. 11 prima, e della L. n. 203 del 1982, art. 16 poi) o con il consenso del concedente (Cass. nn. 7278 e 5026 del 2008).
L’eccezione di costituzionalità, prospettata in via subordinata, resta assorbita dall’accoglimento.
6. Il giudice di rinvio, che accetterà se il consenso alle opere di miglioramento sia stato o meno prestato, anche tacitamente, prima della esecuzione delle stesse, provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo e rigetta il secondo motivo del ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma – sezione specializzata agraria – in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011