Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11369 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27656-2006 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato

CLARIZIA ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GAETANO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

VISA SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2601/2005 del GIUDICE DI PACE di NOCERA

INFERIORE, emessa il 10/12/2005, depositata il 13/12/2005; R.G.N.

4344/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 7.2.02 C.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Nocera Inferiore ad istanza della s.a.s. Vi.Sa. per il pagamento della somma di L. 792.828 dovuta per la fornitura di materiale edile, deducendo che il pagamento della somma dovuta era stato già effettuato sin dal 22.11.97.

L’opposta contestava la fondatezza dell’opposizione, e con sentenza depositata il 13.12.05 il giudice adito rigettava la medesima.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con due motivi, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Vi.Sa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta “inesistenza o mera apparenza della motivazione, violazione delle norme processuali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 violazione della Legge sostanziale di cui agli artt. 1193 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. cit., nn 3 e 4 per inosservanza degli artt. 3 e 24 Cost., travisamento delle risultanze probatorie, violazione delle norme sul procedimento”.

Con il secondo motivo lamenta “motivazione inesistente o meramente apparente. Violazione dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 221 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.

Va premesso che nel caso di specie il giudice ha deciso la causa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cpv. c.p.c., per cui i vizi deducibili con il ricorso per cassazione debbono limitarsi agli errores in procedendo, da una parte, e con riferimento agli errores in iudicando, dall’altra, solo alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, a quelle dei principi generali dell’ordinamento, nonchè delle norme comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie).

Va aggiunto che a seguito della sentenza n. 206 del 2004 il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia, mentre è altrettanto pacifico che le decisioni fondate sull’equità possano essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti meramente apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 7448/2001).

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, dunque, escludersi in primo luogo la deducibilità delle asserite violazioni delle norme sostanziali di cui agli artt. 1193, 2697 e 2702 c.c..

Quanto poi alla dedotta violazione delle norme processuali, si rileva che la censura riguardante l’asserita inesistenza o apparenza della motivazione è destituita di ogni fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha spiegato, con argomentazioni logiche ed adeguate, le ragioni per le quali ha ritenuto che non potesse attribuirsi alcun valore probatorio alla ricevuta del 22.11.97, facendo correttamente riferimento, da una parte, ad una sua palese contraffazione quanto alla dichiarazione ivi apposta: “saldo precedente fornitura” e, dall’altra, all’inverosimiglianza della circostanza che si possa pagare anticipatamente una futura ed incerta fornitura (la fornitura in oggetto è stata, infatti, giustamente fatta risalire, per il principio di competenza proprio delle imprese, al 11.12.97, stessa data dell’emissione della fattura, mentre la ricevuta è precedente, essendo del 22.11.97).

Per quanto riguarda, invece, la doglianza secondo cui il giudice di merito non avrebbe valutato adeguatamente il punto saliente della presente causa, e cioè che la Vi.Sa. aveva ricevuto dal C. in data (OMISSIS) la somma di L. 1.700.000 e che detta somma copriva il valore della fornitura di materiale edile effettuata con bolla n. (OMISSIS), nè valorizzato la circostanza che la Vi.Sa.

stessa aveva confermato in giudizio il suddetto pagamento del (OMISSIS), non può non rilevarsi che le censure in questione, pur astrattamente deducibili nel giudizio di cassazione, difettano del requisito essenziale dell’autosufficienza, in quanto il ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso il tenore esatto dei documenti (bolla n. (OMISSIS)) di cui è censurato il mancato o inadeguato esame.

Ed invero, quando la parte denunci in cassazione tale erronea valutazione di prove documentali, non può prescindersi da quell’onere di riproduzione nel ricorso del testo integrale o almeno della parte più significativa di tali prove, rendendosi ciò necessario al fine di consentire al giudice di legittimità (cui è precluso istituzionalmente di ricercare direttamente le prove negli atti di causa) di valutare anzitutto la sussistenza dell’elemento della decisività del motivo e dell’inadeguatezza della motivazione in relazione al punto controverso (v., ex multis, Cass. n. 13953/02;

n. 19138/04).

Si rileva, infine, che nessuna giustificazione risulta fornita dal ricorrente a sostegno della lamentata inosservanza degli artt. 3 e 24 Cost., per cui tale censura deve ritenersi assolutamente generica e, quindi, inammissibile.

L’opposizione va, quindi, rigettata, mentre non c’è da provvedere circa le spese del presente giudizio stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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