Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11369 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2586-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WIMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO BERTACCHI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO

BERTACCHI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 79/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 2^ GRADO

di BOLZANO, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Wimo srl a socio unico e del Fallimento (OMISSIS) srl (che resistono con controricorso e ricorso incidentale), avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Bolzano n. 79/1/2015, depositata in data 22/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso, a carico delle società Wimo e (OMISSIS) (nelle more del giudizio fallita), per IRPEF, IRAP ed addizionali regionali comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a fronte di una ravvisata intermediazione abusiva di manodopera di società terze, – è stata confermata la decisione di primo grano, che aveva accolto il ricorso delle parti contribuenti.

In particolare; i giudici d’appello, nei respingere gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che “alla luce del fascicolo di causa, non si rinvengono, nel merito, idonei elementi per discostarsi dall’avviso motivatamente manifestato dal giudice di prime cure”, come descritto al par. 2 della parte in fatto.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, motivata per relationem alla decisione dei giudici di primo grado, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

2. La censura è fondata; con assorbimento conseguente dei ricorsi incidentali dei controricorrenti.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha affermato che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61; nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione dei “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

Il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione delta sentenza di primo grado, non si deve limitare solo a farli propri, ma deve confutare le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/2006; Cass. 15483/2008; Cass. 7347/2012). Da ultimo, questa Corte (Cass:14786/2016) ha ribadito che “la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” ove giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il contro/io, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia imitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla, per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile a;la sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, malgrado indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. e delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria a disattendere tali ragioni, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento dei dispositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, assorbiti i ricorsi incidentali, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T. di 2^ grado di Bolzano, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, assorbiti i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T. di 2 grado di Bolzano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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