Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11368 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato

BAIOCCHI ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MOLTENI LUIGI, DE MARCHI CLAUDIA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale Avv. F.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLANDONI ANDREA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 3083-2007 proposto da:

M.M.L. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’

ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BERTINI BARBARA, ZINETTI MARCO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MARCHI CLAUDIA,

MOLTENI LUIGI giusta delega a margine del ricorso principale;

INA ASSITALIA S.P.A. in persona del curatore speciale Avvocato

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VLE PARIOLI

87, presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLANDONI ANDREA in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1673/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/6/2006, depositata il 27/06/2006,

R.G.N. 3338/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ERCOLE EMANUELA per delega dell’Avvocato ATTILIO

BAIOCCHI;

udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI;

udito l’Avvocato ANTONIO SIGILLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale p.q.r., ricorso incidentale accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/6/2006 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dagli eredi del sig. G. M., sig. Ma.Gi. ed altri, e in conseguente integrale riforma della pronunzia Trib. Como 11/1/2005 di rigetto della domanda dai medesimi proposta di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso, dopo 51 giorni di coma, del sig. M.G. all’esito di investimento, mentre percorreva via (OMISSIS) in prossimità della propria abitazione, da parte di autovettura condotta dal sig. G. B., condannava quest’ultimo al pagamento, in solido con la compagnia assicuratrice Assitalia – le Assicurazioni d’Italia s.p.a., di somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispettivamente liquidati in favore degli eredi appellanti, mentre respingeva la domanda del genero sig. S. D., in quanto semplice affine.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Ina – Assitalia s.p.a. e gli eredi M., che spiegano altresì ricorso in via incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 61, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia deciso senza tenere conto delle risultanze della disposta CTU, nel caso disposta non essendo i fatti altrimenti accertabili.

Con il 2 motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che nell’impugnata sentenza si escluda che il pedone abbia nel caso assunto comportamenti anomali o imprevedibili, laddove si da al contempo atto che il medesimo si era incamminato nella stessa direzione dell’autovettura, laddove l’art. 190 c.d.s. impone ai pedoni di circolare, in mancanza come nella specie di marciapiedi, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.

Con il 3 motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 143 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che l’apodittica affermazione della Corte d’Appello di Milano secondo cui il signor B. non doveva viaggiare troppo a ridosso del margine destro della carreggiata, oltre ad essere inveritiera … – posto che l’autovettura procedeva nella propria corsia a 70 cm. Dalla riga bianca, delimitante la stessa – pare integrare una palese violazione e comunque falsa applicazione del Codice della strada.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non fornita la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., e ravvisata la prevedibilità nel caso dell’evento, in contrasto con le risultanze della CTU. Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la corte di merito non abbia ritenuto nel caso configurabile il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del pedone, laddove dai vizi di legittimità precedentemente e complessivamente denunziati (invasione da parte del pedone della semicarreggiata, percorrenza della stessa nello stesso senso di marcia della autovettura, etc.) emerge la comprovata sussistenza nella fattispecie concreta di un comportamento imprudente del pedone, oltre che contrario ai precetti del Codice della strada (art. 190), comunque incidente sulla dinamica del sinistro.

Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto, non si sa su quali basi o specifiche conoscenze tecniche e, comunque, erroneamente, di ricostruire l’evento esattamente al contrario di quanto operato nella C.T.U. Con il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito, pur avendo rigettato la domanda del D. non l’abbia condannato alla rifusione delle spese di lite.

Con l’8 motivo denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la corte di appello abbia affermato che per il solo fatto di svolgere in loco la propria attività commerciale dovesse essere tenuto a particolare prudenza in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi, laddove gli stessi erano ancor più noti al pedone, che ivi in prossimità abitava.

Si duole della ricostruzione del fatto e dello stato dei luoghi operata dalla corte di appello, e in particolare della ritenuta avvistabilità del pedone a circa 30 m. dal luogo del sinistro, senza che al riguardo potessero costituire ostacolo la siepe e il muro di cinta ivi presenti.

Con il 9 motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito si sia discostata dalle risultanze della CTU senza motivare al riguardo.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi del ricorso con i quali si denunzia violazione di norme di diritto risultano formulati in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonchè della diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, privi di decisività, appalesandosi inidonei a consentire in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433/ Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso (es., all’atto di citazione 9.9.1999, alle comparse in data 24.11.99, all’istruzione probatoria, alle dichiarazioni degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro dopo l’incidente, alle dichiarazioni dei testi ammessi, alla C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado, all’atto di citazione in appello del 25.7.05, alla comparsa del 24.11.2005, al verbale in atti redatto dagli agenti della Polizia Municipale, alle inconfutabili prove dedotte ed assunte in giudizio, alla chiarissime risultanze istruttorie del processo, alla comprovata sussistenza di un comportamento imprudente del pedone).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

Quanto al 1, al 4 e al 6 motivo a parte il rilievo che giusta principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità, va d’altro canto ulteriormente osservato che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, potendo peraltro assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (v. Cass., 19/01/2006, n. 1010; Cass., 5/5/2005, n. 9353;Cass., l/04/2004, n. 6396).

D’altro canto, vige al riguardo il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie; sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche, unico onere in ambedue i casi essendo quello di un’adeguata motivazione al riguardo da parte del giudice, esente da vizi logici ed errori di diritto (v. Cass., 18/11/1997, n. 11440) ben potendo il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali (v.

Cass., 26/6/2007, n. 14759).

Deve per altro verso ribadirsi il consolidato principio in base al quale il ricorrente che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione, traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice ” a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per converso tenuto ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, e a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di errores in procedendo) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendo escludersi che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass., 30/8/2004, n. 17369; Cass., 13/6/2007, n. 13845).

Orbene, il ricorrente non ha invero osservato i suindicati principi, limitandosi invero a meramente ed apoditticamente dolersi dell’avere la corte di merito in palese spregio di detta fonte diretta di prova (CTU cinematica “percipiente”) , seppur correttamente disposta dal giudice di primo grado ed assolutamente scevra da ogni dubbio interpretativo, ed, in assenza di qualsivoglia altra prova di segno contrario, ignorato le conclusioni, oltre a stravolgerne … i contenuti, negando valore probatorio all’unica fonte di prova in ordine all’effettiva responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro de quo. Non pare infatti che la Corte d’Appello abbia disposto alcuna indagine istruttoria suppletiva atta a contrastare il contenuto delle risultanze peritali assunte in primo grado.

In palese violazione del principio di autosufficienza il ricorrente non indica invero alcun idoneo argomento a sostegno della mossa censura, non spiegando nemmeno le ragioni per le quali i fatti in esame non sarebbero stati altrimenti accertabili, laddove la corte di merito ha viceversa posto a base della propria decisione altri mezzi di prova (es., planimetrie, fotografie).

In ordine al 7 motivo va osservato che il ricorrente muove invero una denunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., laddove il provvedimento implicito di rigetto andava se del caso censurato sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.

Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia omesso di pronunziare in ordine al risarcimento dei danni in favore della moglie del defunto M. sig. G.M., che ha preso parte al giudizio di primo grado nella cui pendenza è deceduta lasciando 7 eredi legittimi che hanno proposto (anch’essi) appello avverso la sentenza del Tribunale di Como.

Il motivo è fondato.

Risulta dagli atti che la domanda proposta con l’atto d’appello dagli eredi della defunta sig. G.M. avverso la pronunzia Trib.

Como 11/1/2005, n. 39 contemplava invero anche la richiesta di condanna del sig. B.G. al risarcimento, in solido con la compagnia assicuratrice Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. G. M., nonchè dagli odierni appellanti (anche nella loro qualità di eredi della sig.ra G.M., già attrice in primo grado, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, laddove nessuna pronunzia risulta essere stata emessa in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del coniuge, come lamentato dai ricorrenti in via incidentale.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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