Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11368 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27218-2006 proposto da:

S.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSTIENSE 183, presso lo studio dell’avvocato TESTA CARLO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

E.P., TORO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39696/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

Sezione 2^, emessa il 26/09/2005, depositata il 29/09/2005; R.G.N.

93751/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato Carlo TESTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 settembre 2005 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda proposta da S.E. nei confronti di E.P. e Toro Assicurazioni s.p.a., volta a dichiarare la esclusiva responsabilità dell’ E. nel sinistro verificatosi il (OMISSIS) e, per l’effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti determinati in Euro 460,15 oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la S. affidandosi a un unico articolato motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso non necessita dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. perchè la sentenza è stata emessa prima del 2 marzo 2006.

Il ricorso è ammissibile perchè la ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe erroneamente escluso la possibilità di applicare il criterio equitativo nella valutazione del danno subito, ritenendo non adeguata la prova raggiunta nel corso del giudizio (p. 3 ricorso).

In sostanza, la ricorrente denuncia la violazione di uno dei principi informatori della materia sotto il profilo processuale.

Tuttavia, la doglianza va disattesa.

Infatti, è indubbio che nella valutazione equitativa del danno il giudice del merito, pur godendo di discrezionalità, è tenuto ad indicare le ragioni del processo logico cui ad essa è pervenuto, mostrando di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto, risultanti dall’espletata istruttoria (giurisprudenza costante).

Siffatto potere è espressamente subordinato all’esistenza del danno risarcibile e alla circostanza che sia impossibile o molto difficile la dimostrazione del suo preciso ammontare.

Tuttavia, il suindicato potere non può essere esercitato per surrogare il mancato accertamento della prova sulla mancata individuazione del danno nella sua esistenza (Cass. n. 9244/07).

Applicando questi criteri interpretativi al caso in esame, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il giudice del merito ha valutato “scarsa ed incompleta” la documentazione in atti (p. 3 sentenza impugnata) avendo presenti: la testimonianza addotta, che è risultata irrilevante anche come indizio per la consistenza dei danni; la documentazione prodotta circa la effettiva consistenza del danno, che ha valutato insufficiente sia in base al preventivo di riparazioni rilasciato il (OMISSIS), ovvero sei mesi dopo il sinistro, perchè privo di intestazione e di indicazione del soggetto che lo ha redatto, sia l’unica fotografia in atti “dalla quale non si evidenzia l’esistenza” dei danni stessi.

In tal modo argomentando emerge che il giudice di pace si è attenuto ai criteri interpretativi di cui sopra, indicati per addivenire al giudizio secondo equità.

Infatti, avendo il giudice di pace escluso in radice la possibilità di addivenire ad una valutazione equitativa, nessun altro tipo di valutazione poteva trovare ingresso non essendo stata ritenuta difficoltosa la prova della determinazione del danno (v. Cass. n. 11370/06).

Ne consegue che il secondo profilo del motivo sulla asserita contraddittorietà o omissione della motivazione risulta assorbito.

Il ricorso va, quindi, respinto. Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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