Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11368 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.09/05/2017), n. 11368Vedi massime correlate
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6864-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
STAR SERVICE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7880/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 20 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 811/5/13 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da Star Service srl contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che bene aveva fatto il primo giudice a ritenere non adeguatamente assolto l’onere probatorio gravante sull’Agenzia fiscale a suffragio della propria pretesa creditizia.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
La società contribuente non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, art. 2727 ss. c.c., per avere la CTR confermato il giudizio di inadeguatezza degli elementi indiziari posti alla base dell’atto impositivo impugnato.
La censura è fondata.
Va infatti anzitutto ribadito che “Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un legame che non deve essere di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit”” (Sez. 5, Sentenza n. 6340 del 03/05/2002, Rv. 554080).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio, poichè ha svalorizzato ai fini probatori le dichiarazioni dei clienti della società contribuente contenute nella Banca dati CLIFO, senza appropriatamente giudicarne l’attendibilità intrinseca e quindi richiedendo all’Ente impositore l’assolvimento di un onere probatorio con uno standard superiore a quello previsto dalla disposizione legislativa evocata con la censura de qua.
Il secondo motivo ne rimane assorbito.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017