Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11367 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11833-2014 proposto da:

COMUNE AOSTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato IN ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO

SOMMO e GIANNI MARIA SARACCO;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

334, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 998/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/10/2013, R.G.N. 1232/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 2-17 ottobre 2013 n. 998 la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aosta, che aveva accolto la domanda proposta da G.M., dipendente del COMUNE DI AOSTA, inquadrato in area D, per il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione della posizione organizzativa dell’area 10, che era stata assegnata al collega N.G. con provvedimento illegittimo per mancanza di motivazione, come accertato dal giudicato formatosi nel precedente giudizio celebrato tra le stesse parti (sentenza della Corte di Appello di Torino n. 100/2009).

2. La Corte territoriale osservava che il giudicato aveva escluso la insindacabilità del giudizio espresso dal dirigente ai fini del conferimento della posizione organizzativa, affermando che esso doveva essere sorretto da adeguata e motivata valutazione.

3. La difesa della amministrazione comunale nel primo grado si era limitata a sostenere che, essendo stato violato solo l’obbligo di motivazione, dalla illegittimità della delibera,consacrata dal giudicato, non derivava alcun danno per il G.; nulla aveva allegato per dimostrare l’inadeguatezza di quest’ultimo a ricoprire l’incarico ovvero la correttezza della scelta compiuta. Le allegazioni svolte in appello erano tardive.

4. Il G. aveva invece allegato elementi oggettivi, presuntivi e statistici, utili a valutare le concrete possibilità di ricevere l’incarico. In particolare, aveva allegato e provato: di essere in possesso di professionalità adeguata (la contrattazione decentrata prevedeva di tenere conto a tali fini della assegnazione all’area cui si riferiva la posizione organizzativa ed il G. era collocato in quel’area); di essere laureato in architettura, laddove il N. aveva il diploma di geometra; di avere diritto ad un conferimento prioritario rispetto agli altri tre candidati, in quanto era l’unico titolare della ex-ottava qualifica, che lo rendeva idoneo a partecipare a concorsi per dirigente; che il COMUNE DI AOSTA aveva sempre confermato la posizione organizzativa al titolare, senza eccezione alcuna sicchè le probabilità di conferma dell’incarico, ove assegnatogli, dovevano essere quantificate nella misura del 90%.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE DI AOSTA, articolato in due motivi, cui ha resistito G.M. con controricorso.

6. Il Comune di AOSTA ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il COMUNE DI AOSTA ha dedotto:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; dell’art. 1362 c.c. con riferimento all’art. 18 CCRL del personale della Regione e degli enti locali della VALLE D’AOSTA del 12.6.2000 ed all’allegato 1 – punto 3- dell’Accordo di contrattazione decentrata del Comune di Aosta del 19.6.2001(in applicazione dell’art. 8 CCRL 1998/2001);

– omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

2. Richiamati i contenuti del precedente giudicato nonchè le disposizioni del CCRL 12 giugno 2000, art. 18, comma 6 e dell’allegato 1 dell’Accordo per la definizione della contrattazione decentrata del Comune di Aosta del 19.6.2001, ha dedotto che dal combinato disposto delle norme contrattuali emergeva che il requisito della “professionalità adeguata” costitutiva una precondizione di accesso al successivo procedimento di selezione comparativa.

3. Ha esposto che il G. era stato escluso dalla valutazione comparativa sulla base del giudizio negativo circa la adeguata professionalità ed ha lamentato che erroneamente la sentenza impugnata aveva accertato un danno da “mancata promozione” (mancata assegnazione della posizione organizzativa).

4. Ha assunto che il danno da “mancata promozione”, da distinguere dal danno “da perdita di chanche”, presuppone la certezza del conseguimento della promozione; pertanto esso non può configurarsi nei casi in cui le regole della selezione non sono di tipo matematico ma rimandano ad una valutazione discrezionale (quale è quella sull'”adeguata professionalità”), che resta rimessa al datore di lavoro (anche ai sensi dell’art. 41 Cost.) salvo il limite della manifesta irragionevolezza.

4. Ha esposto le ragioni in fatto per le quali nella fattispecie di causa il giudizio negativo espresso in ordine all’adeguata professionalità del G. non era manifestamente irragionevole ed era, invece, ragionevole il giudizio positivo sul N..

5. Ha concluso che, tutt’ al più, avrebbe potuto configurarsi un danno da perdita di chanche e che la probabilità del G. di conseguire la posizione organizzativa tendeva allo zero.

6. Con il secondo motivo il COMUNE DI AOSTA ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c.

7. La censura afferisce alla statuizione relativa al danno liquidato per perdita di chanche, sotto il profilo delle probabilità di conferma del G. nell’incarico dopo il primo biennio di assegnazione.

8. Il COMUNE, richiamando le considerazioni svolte nel primo motivo, ha dedotto che il presupposto indispensabile per il riconoscimento del danno per perdita delle chanche di conferma era l’accertamento del danno da mancata promozione.

9. Ha altresì dedotto che il danno doveva essere comunque escluso per le argomentazioni esposte nell’atto di appello -in questa sede trascritte-circa la assenza di una regola implicita o una consuetudine nel senso della conferma nella titolarità della posizione organizzativa.

10. Da ultimo, il COMUNE ha sostenuto che la liquidazione delle chanche nella misura del 90% appariva eccessiva, in quanto ometteva di considerare non soltanto l’eventuale incapacità dimostrata dal G. nello svolgere l’incarico- ove assegnatogli- ma anche la possibilità della partecipazione alla selezione di candidati diversi rispetto a quelli valutati per il primo biennio.

11. I due motivi,che possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, presentano plurimi profili di inammissibilità.

12. Nel dedurre la violazione delle norme della contrattazione collettiva decentrata il COMUNE non indica le affermazioni della sentenza che si porrebbero in contrasto con le disposizioni contrattuali nè espone sotto quale profilo il giudice dell’appello avrebbe violato il canone di interpretazione di cui all’art. 1362 c.c..

13. Nel resto, il ricorso muove dall’assunto che il G. fosse stato reputato carente del necessario requisito della adeguata professionalità senza confrontarsi con il giudicato, che ha annullato la delibera emessa dal dirigente per la assegnazione della posizione organizzativa.

14. Inoltre, benchè formalmente si deduca la violazione di norme di diritto, la censura afferisce, piuttosto, all’accertamento storico operato dalla Corte di merito: da un canto in ordine alla certezza per il G. di conseguire la posizione organizzativa; dall’altro in ordine alla elevata probabilità (90%) di ottenerne la conferma per i bienni successivi al primo. Trattandosi dell’accertamento di un fatto storico, la sua contestazione in sede di legittimità avrebbe potuto essere introdotta non già sotto il profilo della violazione delle norme di diritto ma unicamente con la allegazione di un vizio della motivazione. Tuttavia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella fattispecie di causa non è deducibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 (applicabile ratione temporis in quanto il ricorso in appello è stato depositato in data 28.9.2012) per il giudizio conforme reso nei due gradi di merito.

15. Sotto altro profilo, la inammissibilità delle censure parimenti discende dalla considerazione che esse non incidono sul rilievo, compiuto nella sentenza impugnata (si veda la pagina 14, primo e secondo capoverso), della tardività delle allegazioni svolte dal COMUNE in appello al fine di dimostrare, da un canto, la inadeguatezza del G. a ricoprire la posizione organizzativa,dall’altro, la correttezza della scelta del geometra N..

16. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

18. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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