Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11367 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13420-2006 proposto da:
C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato CARRILLO
LOREDANA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO GIUSEPPE, con
studio in 65126 PESCARA Via A. Valignani, 24, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS), (già SAI – Società Assicuratrice
Industriale S.P.A.), giusta fusione per incorporazione della
Compagnia “La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 487/2005 del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il
23 febbraio 2005, depositata il 30/03/2005; R.G.N. 4 502/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 11.12.02 C.M. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Pescara e depositata il 30.10.01, con la quale la S.A.I. s.p.a., quale impresa designata dal FGVS, era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di L. 14.000.000 a titolo di risarcimento danni subito a seguito di sinistro stradale verificatosi a (OMISSIS), chiedendone la parziale riforma per la parte relativa alla parziale compensazione (nella misura della metà) ed alla liquidazione delle spese processuali.
L’appellata resisteva la gravame chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata: con sentenza depositata il 30.3.05 il Tribunale di Pescara, in parziale riforma della sentenza gravata, riliquidava le spese del giudizio di primo grado, mantenendone a carico dell’appellata il 50% e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C., con un solo motivo, mentre la Fondiaria-Sai s.p.a.
(già SAI s.p.a.) ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. e contraddittoria motivazione sia in ordine alla conferma, da parte del giudice d’appello, della statuizione del primo giudice circa la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti nella misura del 50% che in ordine all’avvenuta compensazione integrale delle spese del grado d’appello sull’erroneo presupposto di una reciproca soccombenza tra le parti.
Tale motivo è manifestamente infondato.
1. E’ noto, infatti, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere discrezionale del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex art. 92 c.p.c. è insindacabile in sede di legittimità, essendo al medesimo soltanto precluso di condannare, anche in minima parte, alle spese la parte totalmente vittoriosa e trovando detta insindacabilità un limite nell’ipotesi in cui il giudice di merito, nello specificare quelli che egli ritiene i giusti motivi per la sua pronuncia, li identifichi in motivi illogici o erronei.
Ciò premesso, si rileva che il Tribunale di Pescara ha respinto il gravame proposto dall’odierna ricorrente con argomentazioni logico- giuridiche assolutamente inconfutabili, ritenendo correttamente che la motivazione con cui il primo giudice aveva disposto la compensazione parziale delle spese di lite del grado non fosse – come dedotto dalla C. – illogica e contraddittoria.
Infatti, l’argomento della “esagerata pretesa libellata” con cui il giudice di pace aveva motivato la suddetta parziale compensazione delle spese trovava il suo fondamento logico-giuridico – come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata – nell’innegabile divario ravvisabile tra la domanda originariamente avanzata dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio (nella quale la richiesta di risarcimento dei danni era stata quantificata in L. 30 milioni) ed il capo della sentenza con il quale la domanda era stata accolta nei limiti di L. 14 milioni.
Giusto, quindi, il rilievo del giudice di appello, secondo cui il divario in questione comporterebbe che la motivazione predetta non risulterebbe falsa o apparente in quanto “correlata ad un concreto e reale dato processuale” (v. pag. 4 della sentenza gravata).
Il fatto che il Tribunale non abbia valutato nel modo dovuto la riduzione del petitum ad opera dell’attrice nelle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione delle stesse dinanzi al primo giudice, facendogli parlare “di un accoglimento solo parziale” della domanda attrice e di una correlativa “soccombenza parziale” della convenuta, non toglie peraltro valore alle considerazioni che precedono, posto che la compensazione parziale delle spese di primo grado è stata giustificata non già con l’elemento formale dell’accoglimento solo parziale della domanda attrice, bensì con il dato sostanziale dell’eccessività della pretesa inizialmente fatta valere dall’attrice e dalla medesima ridimensionata in sede di precisazione delle conclusioni.
Appare, dunque, del tutto ultronea l’indagine se nel caso in esame debba ravvisarsi o meno un’ipotesi astratta di soccombenza parziale dell’odierna ricorrente nel giudizio di primo grado, giacchè, anche escludendo – come deve escludersi – che vi sia stato un accoglimento solo parziale della domanda, basta a giustificare la compensazione parziale delle spese l’argomento circa l’eccessivo ammontare del petitum originariamente preteso dalla C..
Dovendosi ritenere conforme comunque a diritto il dispositivo della sentenza gravata sul punto in questione, basterà correggerne la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 nel testo vigente sino alla data del 2.3.06, nel senso come sopra precisato.
2. Se, pertanto, sia pure con una motivazione che va corretta nel senso indicato, il Tribunale ha giustamente ritenuto non illogiche nè contraddittorie le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, così rigettando giustamente il primo motivo d’appello della C., ne consegue necessariamente che la sentenza impugnata risulta incensurabile anche per la parte in cui viene disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio d’appello sul corretto presupposto di una reciproca soccombenza tra le parti.
3. Il ricorso va, perciò, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della soc. Fondiaria-Sai delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010