Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11367 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6813-2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA, 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FRANCESCON;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAIA DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 28 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto, nella parte che qui rileva, accoglieva parzialmente l’appello proposto da T.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso che ne aveva parzialmente respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che una parte delle operazioni bancarie oggetto dell’atto impositivo impugnato – quelle relative al conto intestato al fratello del contribuente, T.C., e specificamente i versamenti in contanti- non era stata oggetto di prova della non attinenza al reddito prodotto nell’annualità fiscale de qua dal contribuente medesimo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il T. deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., eccependo la sussistenza di un giudicato esterno preclusivo riveniente da una sentenza della medesima CTR relativa all’annualità 2006.

La censura è infondata.

Sia pure per implicito, la sentenza impugnata ha dato una corretta applicazione al principio di diritto evocato dal ricorrente ossia che “12 sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni” (Sez. 5^, Sentenza n. 1837 del 29/01/2014, Rv. 629287). Nel caso di specie infatti la questione di fatto della rilevanza fiscale della operatività del ricorrente su conto corrente bancario intestato al fratello deve sicuramente considerarsi come un “fatto mutevole” e quindi non oggetto di possibile giudicato ultrattivo/espandibile.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso ossia appunto quella della rilevanza reddituale delle operazioni effettuate sul conto del fratello Costantino nell’anno 2007, per effetto della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. La censura è fondata.

Va anzitutto osservato che, in pieno rispetto del principio di autosufficienza, il ricorrente ha specificamente indicato i “fatti storici” dei quali lamenta l'”omesso esame” ossia l’emigrazione in Australia del fratello, titolare dell’azienda agricola “Campat” quale causa puntuale del conferimento della delega ad operare sul conto dell’azienda stessa rilasciatagli, affermandone la “decisività” ai fini del contrasto della presunzione “pretoria” i juris tantum in questione, trattandosi di fatti peraltro pacificamente oggetto di discussione/controversia tra le parti.

Ciò posto, si deve poi rilevare che in effetti la CTR, pur dando atto della questione oggetto della controversia meritale inter partes, l’ha poi affrontata in modo solo indiretto ossia valutando in senso sfavorevole al contribuente solo la mancata prova di una diversa causalità dei versamenti in contanti su detto conto bancario, ma senza alcuna considerazione circa le giustificazioni date dal contribuente stesso in ordine alle ragioni “storiche” per le quali aveva la delega ad operare sul conto medesimo.

Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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