Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11366 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SPAGNOLO SANTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D. e R.C. in proprio e quali eredi di R.

G., C.S. (OMISSIS) in proprio e

quale genitore esercente la patria potestà sul minore R.M.

quest’ultimo in proprio e in qualità di erede di R.G.,

elettivamente domiciliati in OSTIA (ROMA), VIALE DEL LIDO 37, presso

lo studio dell’avvocato SPINOZZI GIOACCHINO MARIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato BARBAGALLO CARMELA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1046/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA –

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 5/10/2005, depositata il

15/10/2005, R.G.N. 715/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega dell’Avv. TOMMASO SPINELLI

GIORDANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/10/2005 la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla compagnia assicuratrice La Fondiaria – Sai s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Catania 11/2/2004 di accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri C.S. ed altri contro i sigg.ri G.C. ed altri di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del loro congiunto sig. R.A.G. all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), per l’effetto condannando la sig. G.C. e la società La Fondiaria – Sai s.p.a. al pagamento, in solido, del rispettivo ammontare specificato in motivazione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la compagnia assicuratrice società La Fondiaria – Sai s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resistono con controricorso i sigg.ri C.S. ed altri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 304, 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito l’abbia ritenuta priva di legittimazione a dolersi della mancata interruzione del processo in primo grado all’esito della comunicazione della cancellazione dall’albo del difensore di controparte (per avere il medesimo assunto il ruolo di G.O.A.), giacchè al pari della radiazione la cancellazione dall’albo costituisce causa di interruzione operante ope legis, con conseguente nullità degli atti successivi e delle sentenze rese.

Il motivo è infondato.

Risponde a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non da luogo all’applicazione dell’art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina, pertanto, l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall’albo) e la cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40 (v. Cass., 17/12/2010, n. 25641) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate al comma 3 del medesimo articolo (revoca della procura e rinunzia) (v. Cass., 27/5/2009, n. 12261; Cass., 27/4/2004, n. 8054. Contra v. peraltro la più risalente Cass., 5/10/2001, n. 12294).

Non è d’altro canto dubbio che la cancellazione dall’albo motivata come nella specie dall’esigenza di assumere il ruolo di G.O.A. risponda invero a scelta opzionale del difensore.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 292, 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che non sia stato dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dagli appellati C. e R., benchè non notificato (anche) al litisconsorte necessario sig. C. G., rimasta pertanto contumace, che è stata poi condannata in solido a risarcire i danni come determinati dalla corte di merito, con pronunzia modificativa della sentenza di primo grado.

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, in violazione del litisconsorzio necessario processuale, la corte di merito abbia ritenuto di non integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del conducente dell’autoveicolo investitore, difeso dall’avv. Vincenzo Farina, cancellatosi dall’albo.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi i quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a. a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.

Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinchè la sentenza possa essere utiliter data (v. Cass., 13/4/2007, n. 8825).

Si è per altro verso sottolineato che la disposizione di cui all’art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l’appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell’appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa (v. Cass., 13/4/2000, n. 4747).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, benchè allorquando il danneggiato promuova il giudizio per il suo risarcimento nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo si verifica, nell’unico processo, una pluralità di cause scindibili (v. Cass., 16/6/1981, n. 3900), l’impugnazione dell’assicuratore che contesta la responsabilità del sinistro deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi, quali responsabili del danno di cui debba rispondere l’assicuratore, assumendo così la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale.

Il litisconsorzio processuale determina infatti l’interdipendenza e quindi l’inscindibilità delle cause anche nell’ipotesi in cui non sussiste il litisconsorzio di natura sostanziale, trovando ragione nell’esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza, giacchè l’accoglimento del gravame dell’assicuratore non potrebbe diversamente giovare al medesimo, comunque tenuto a rispondere per colui che non ha partecipato al giudizio di impugnazione e rispetto al quale diverrebbe definitiva la sentenza che ne ha accertato la responsabilità (v. Cass., 19/11/2008, n. 27437; Cass., 17/10/2008, n. 21832; Cass., 3/7/1993, n. 7279).

Si è da questa Corte altresì precisato che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili e tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, atteso che la presenza di più parti deve necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio (v. Cass., 14/7/2004, n. 13083).

La controversia deve infatti svolgersi in maniera unitaria tra soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno), e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno sia il rapporto assicurativo, con la conseguente necessità che il giudizio si concluda con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano (v. Cass., Sez. un., 5/5/2006, n. 10311).

In entrambe le suindicate ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina allora la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v.

Cass., 26/1/ 2010, n. 1535).

Orbene, non essendo stato l’appello incidentale della C. e dei R. notificato (anche) alla sig. G.C., proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro assicurato con la compagnia assicuratrice La Fondiaria -Sai s.p.a., ed avendo ritenuto di integrare il contraddittorio con i sigg.ri P., in quanto eredi della conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro e pertanto meri obbligati solidali non compresi nel novero dei litisconsorti necessari ex lege L. n. 990 del 1969, ex art. 23 la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso invero i suindicati principi.

Emerge evidente come venga a tale stregua meno anche il rilevo della corte di merito secondo cui nella specie non è più in discussione la responsabilità nella causazione del sinistro ma soltanto l’entità del debito risarcitorio, attesa la necessità di esaminare e decidere a contraddittorio integro in ordine all’appello incidentale della C. e dei R., che come sopra esposto non è stato notificato alla litisconsorte necessaria sig. C. G., con il quale i medesimi hanno fatto oggetto di gravame …

capi e punti della decisione emessa dal giudice di prime cure invero non impugnati dall’appellante principale.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti i restanti motivi, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il 2 ed il 3 motivo di ricorso, rigettato il 1 ed assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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