Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11365 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 3 Num. 11365 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 16604-2013 proposto da:
DAMIANI MARIA PIA, DAMIANI GABRIELLA, IPPOLITI EMMA,
tutte nella qualità di eredi di Silvio Damiani,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PARENTI, che le rappresenta e difende giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CEROFOLINI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato
FLAVIANO MINDOPI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

Contxoricorrante-

4153/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2012;

1

Data pubblicazione: 31/05/2016

RGN.16604/2013
Il Presidente

Letta la rinuncia al ricorso proposto dalle ricorrenti Emma
Ippoliti, Maria Pia Damiani, Gabriella Damiani, avverso la sentenza

11/09/2012, sottoscritta dalle parti e dal loro difensore e
l’accettazione del controricorrente Cerofolini Luigi sottoscritta
dalla parte e dal suo difensore;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione

può essere dichiarata con decreto ai

sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.

Così deciso in Roma il 30/05/2016
l Pre dente

della Corte d’Appello di Roma n. 4153/11 depositata in data

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA