Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11365 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4439-2006 proposto da:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante Vice Presidente pro tempore, dr.

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROIANIELLO

GERARDO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.C., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato COLINI CLAUDIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati COLLOCA ANTONINO, MUSTO

DOMENICO giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3826/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, 5^

Sezione, emessa il 21/1/2005, depositata il 26/01/2005; R.G.N.

104745/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Pierfilippo COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, incorporante la Verona Assicurazioni spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli del 28.1.2005, con la quale l’odierna ricorrente era stata condannata al risarcimento dei danni da incidente stradale in favore dell’attore S.C., con l’estromissione dal giudizio di R.G..

Resiste con controricorso il S., mentre il R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal resistente S.C. in ordine alla tardività del ricorso per cassazione proposto, per essere stata la sentenza notificata il 14.7.2005 alla convenuta Venezia Assicurazioni spa ed il ricorso per cassazione, proposto da quest’ultima, stato notificato al S. soltanto il 30.1.2006.

L’indicazione fornita, infatti, pur dando atto il resistente di avere allegato la sentenza notificata al controricorso, non è supportata dalla relativa documentazione, posto che in atti la stessa non è stata rinvenuta.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per l’omessa comunicazione di ordinanza. Nullità degli atti processuali successivi.

Il motivo è fondato.

Dagli atti, il cui esame è consentito, in questa sede, per essere stato denunciato un vizio processuale, emerge che l’ordinanza riservata, sulla richiesta di rimessione in termini da parte dell’attore, adottata all’udienza del 17.1.2003 fissata per la precisazione delle conclusioni, e sciolta con provvedimento del 7.5.2003 (depositato il 12.5.2003), non risulta, nè comunicata ex art. 134 c.p.c., nè notificata al difensore della Verona Assicurazioni spa avv. Troianello, regolarmente costituito, che non ha più partecipato al giudizio, come emerge dai verbali dello stesso giudizio svoltosi davanti al giudice di pace.

Va ulteriormente rilevato che neppure la successiva ordinanza resa il 28.11.2003, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10.11.2003 per l’udienza del 14.1.2004, è stata mai comunicata o notificata allo stesso difensore avv. Troianello.

Ora, la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti – come nella specie – delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 1.3.2007 n. 4866; v. anche Cass. 25.5.2009 n. 12006; Cass. 13.11.2006 n. 24159).

Dal momento della prima, mancata comunicazione dell’ordinanza riservata del 7-12.5.2003, il difensore della Verona Assicurazioni spa non ha più partecipato al giudizio, che si è svolto nella sua incolpevole assenza.

La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e quindi la nullità del procedimento, non i può neppure dirsi sanata da una spontanea partecipazione del detto difensore all’udienza, nonchè alle ulteriori, successivamente fissate senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, posto che, come già detto, dal momento della mancata comunicazione l’avv. Troianello non ha più partecipato al giudizio.

Di qui la nullità dei successivi atti del procedimento e della sentenza impugnata.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti dalle conclusioni raggiunte.

Conclusivamente va accolto il primo motivo; vanno dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza va cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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