Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11365 del 10/05/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11365 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 10/05/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO MONTI s.p.a., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e
di?. dall’ avv. Luca Bertini, con studio in Prato, viale Montegrappa
n.278/E, come da procura a margine dell’atto

R.G. 23496/16

g. relatore m.

- ricorrenteContro
PANERAI SAVERIO in proprio e quale I.r. di SO.G.IM. s.p.a.,
rappr. e dif. dall’avv. Roberto Baccetti, con studio in Firenze, via Cavour
n.83, come da procura in calce all’atto
– controricorrenteper la cassazione della sentenza App. Firenze 14.4.2016, n. 598/16,

vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 8.2.2018 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. FALLIMENTO MONTI s.p.a. impugna la sentenza App. Firenze
14.4.2016, n. 598/16, in R.G. 1997/2014, con cui è stato accolto
l’appello proposto da PANERAI SAVERIO in proprio e quale I.r. di
SO.G.IM. s.p.a. avverso la sentenza Trib. Prato 9.7.2014, n. 841/2014
e così disponendo il trasferimento verso detta società ex art. 2932 c.c.
di due immobili, già oggetto di contratto preliminare sottoscritto il
21.4.2004 e poi confermato il 5.1.2006 dalla società Monti s.p.a. poi
posta in fallimento il 8.5.2006; la stessa sentenza ha rigettato l’appello
incidentale della curatela sul punto della compensazione delle spese
processuali;
2. la corte d’appello ha riconosciuto la opponibilità alla curatela del
citato preliminare e della conseguente domanda di emissione di
sentenza costitutiva, poiché il fallimento della società promittente la
vendita risultava successivo alla trascrizione delle citata domanda
giudiziale di esecuzione in forma specifica, benché tale formalità fosse
stata anticipata da un pignoramento trascritto sui medesimi immobili da
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g. relatore m. ferr

in R.G. 1997/2014;

un terzo creditore sociale; per la sentenza, non il pignoramento bensì la
dichiarazione di fallimento poteva determinare “lo spossessamento del
debitore dei beni costituenti la garanzia patrimoniale”,

per cui gli

immobili gravati da pignoramento da un lato potevano essere trasferiti,
con tale vincolo, al promittente l ‘acquisto che avesse trascritto la
domanda prima del fallimento e dall ‘altro non potevano più essere

ai sensi dell ‘art.72 I.f.; di conseguenza anche il pagamento del residuo
prezzo andava regolato non alla curatela ma ai creditori ipotecari,
spettando alla massa dei creditori concorsuali solamente il residuo,
ferma la insinuazione per l ‘eventuale eccedenza di esposizione verso la
società fallita;

dt,

144. e.444_diord…

3. con il ricorso, in sei motigre con rinuncia alla domanda già
formulata ex art.96 c.p.c., si deduce l ‘erroneità della sentenza, anche in
punto di spese ed essenzialmente nel merito, in quanto: a) è nulla per
mancanza di motivazione quanto all ‘eccezione della curatela circa la
prevalenza dell ‘ inefficacia del pignoramento anteriore rispetto alla
trascrizione successiva della domanda ex art.2932 c.c.; b) non ha
considerato il subentro del curatore anche negli effetti sostanziali del
pignoramento; c) non ha motivato ovvero ha mal motivato circa l ‘ordine
di pagamento del residuo prezzo in favore degli ipotecari procedenti ed
intervenuti nella esecuzione individuale, anziché alla curatela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente e attinenti
al rapporto fra l ‘art.2915 co.2 c.c. e l ‘art.72 l.f., in relazione agli artt.
2932 e 2652 c.c., sono fondati, con assorbimento dei successivi; la sen tenza afferma l ‘ impossibilità per il curatore fallimentare di esercitare la
facoltà di scelta di scioglimento del contratto preliminare di vendita im mobiliare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata anticipata da ana –

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g. relatore m.

oggetto di scioglimento del contratto preliminare da parte del curatore

loga trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del medesimo contratto, e la parte intenda avvalersene così proseguendo il giudizio già promosso contro la parte promittente la vendita quand’era in
bonis, ma ha trascurato gli effetti, sostanziali e processuali, connessi al

pignoramento, sugli stessi immobili oggetto del contratto, a sua volta
trascritto in data anteriore alla invocata domanda giudiziale;

venuto dal promittente l’acquisto dei beni alla sola persistenza di un vincolo gravante questi ultimi e però indifferente alla regola di limitazione
della disponibilità di essi, posta dall’art.2915 co.2 c.c. a tutela del creditore pignorante e degli intervenuti nell’esecuzione, la sentenza infatti
viola il principio, più volte reso da questa Corte e autonomo rispetto a
quello sancente il criterio regolatore del rapporto fra art.72 I.f. e trascrizione della domanda promossa ex art.2932 c.c., per cui «ai sensi dell’art.
1071.fall.» e a prescindere dal regime modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006,
«il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più proseguirle
giusta Part. 51 I.fall.), scegliendo … di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari»; così che l’improcedibilità

dell’esecuzione, quando anche dichiarata dal giudice dell’espropriazione
su istanza del curatore e dunque in generale «non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e
segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l’organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo» (Cass.25802/2015), circostanza nella specie né allegata né di-

mostrata;
3. con specifico riguardo alla disciplina attinente alla vicenda – stante
la dichiarazione di fallimento anteriore alla riforma n.5 del 2006 – già
questa Corte aveva statuito del resto che «le azioni esecutive individuali
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g. relatore m. f

2. mostrando invero di circoscrivere la portata del pignoramento rin-

pendenti al momento del fallimento, in conseguenza della sentenza dichiarativa, sono assorbite dalla procedura concorsuale, che si sostituisce
ad esse, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non
siano incompatibili con il sistema dell’esecuzione fallimentare, tra i quali
anche il vincolo d’indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, re-

cessione crediti verso terzi già pignorati è priva di effetti.»

(Cass.

16158/2015, 15249/2011), principio del tutto compatibile con qualsiasi
altro atto, come il preliminare d’acquisto, invocato per la sua suscettibilità
di fondare la sentenza costitutiva ove opponibile alla procedura, requisito
che difetta dunque non per il rapporto di subvalenza rispetto alle facoltà
di cui all’art.72 I.f., bensì per la citata regola codicistica dell’inefficacia
relativa propria del regime pubblicitario;
4.11 ricorso va pertanto accolto, quanto ai primi due motivi, assorbiti
gli altri e dandosi atto che, tra questi, il terzo e il quarto sono
strettamente accessori alla statuizione di merito, il sesto andrà
riesaminato, quale riflesso dell’appello incidentale e perché attinente
anche alle spese di primo grado (di cui la parte si duole perché
compensate), il quinto è invece inammissibile per sopraggiunta carenza
d’interesse, stante la rinuncia alla domanda di responsabilità aggravata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, inammissibile
il quinto, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese
del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2017.

stano salvi in favore della massa dei creditori, nei cui confronti, quindi, la

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