Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11364 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G. (OMISSIS), D.M.
(OMISSIS), D.O. (OMISSIS), D.
A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO FRANCESCO,
che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante procuratore speciale, Avv. B.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la rappresenta e
difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2949/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 09/10/2007, depositata il 12/11/2007
R.G.N. 2523/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato ALESSI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A., D.E., D.M., D. O. e B.G. convenivano in giudizio A.S. e la Sara Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento danni per la morte di D.I. a seguito di un incidente stradale in cui era stato coinvolto lo stesso D.I., a bordo di una bicicletta, e A.S. alla guida di un’autovettura.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 12-11-2007, accoglieva l’appello principale proposto da A.S. e dalla Sara Assicurazioni in relazione all’attribuzione della responsabilità dell’incidente, che veniva posta per due terzi a carico dell’ A. e per un terzo a carico di D.I., ed in relazione all’entità del risarcimento, che veniva ridotta;
accoglieva in parte l’appello incidentale, compensando le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione D. A., D.M., D.O. e B.G. sorretto da quattro motivi.
Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano:
1) erronea applicazione dell’art. 2054 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione all’erroneo accertamento della concorrente responsabilità nell’incidente di D.I.;
2) violazione e falsa applicazione art. 2054 c.c., comma 2 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno morale;
3) erronea applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. e degli artt.115 e 132 c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale;
4) erronea applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione alla decurtazione dell’indennizzo assicurativo.
Prima dell’esame dei motivi di ricorso è necessario esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.
La sentenza di appello è stata depositata in data 12-11-2007 ed il termine lungo per l’impugnazione (un anno + 46 giorni) scadeva in data 28-12-2008.
Il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 5-3- 09, ltre il termine per proporre impugnazione.
I ricorrenti hanno prodotto copia di una istanza di correzione di errore materiale avverso la sentenza di appello avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali.
L’istanza risulta depositata il 4-12-2007 e ad essa è seguita una ordinanza di correzione materiale sull’attribuzione delle spese depositata in data 10-3-2008 e comunicata il 22-3-2008.
Il disposto di cui all’art. 288 c.c., comma 4, prevede che le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione. Nel caso di specie il ricorso non è relativo alle parti corrette, che riguardavano il regolamento delle spese processuali, ma è relativo al merito della decisione.
Di conseguenza il termine lungo per impugnare decorre dalla data del deposito della decisione e non dalla comunicazione del provvedimento di correzione. Il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine lungo per impugnare e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011