Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11364 del 12/06/2020
Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6581-2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– ricorrente –
contro
V.O.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il
18/11/2013 R.G.N. 134/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal
Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto depositato il 18.11.2013, omologava l’accertamento del requisito sanitario di riduzione permanente della capacità lavorativa di V.O., nella misura del 68%, e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali quantificate in Euro 700,00, oltre che a quelle di ctu.
2. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione l’INPS affidato ad un solo motivo.
3. V.O. rimaneva intimato.
4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con l’unico motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, 113 e 116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale erroneamente condannato l’Istituto alle spese di giudizio, pur non avendo accolto la domanda dell’assistito. Rileva in proposito che il V. aveva chiesto, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., accertarsi l’invalidità civile totale e permanente nella misura del 100%, chiedendo la corresponsione della pensione di invalidità; in via subordinata, l’accertamento della predetta invalidità in misura superiore al 74%, chiedendo il riconoscimento dell’assegno di invalidità. Precisa, altresì, che la ctu espletata accertava, invece, una invalidità nella misura del 68%, con la specificazione che non sussistevano i presupposti per il prosieguo dell’azione giudiziaria.
2. Il motivo deve essere accolto.
3. Preliminarmente deve ribadirsi che “in tema di procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal ctu, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile” (cfr. Cass. n. 6085 del 2014).
4. Nel caso di specie, risulta accertato che la prestazione in origine richiesta dall’assistito avesse a suo fondamento la sussistenza del requisito sanitario di totale inabilità (100%) ovvero, in via subordinata, l’accertamento della predetta invalidità in misura superiore al 74%, e che invece il ctu ha accertato la sussistenza di una inabilità pari al 68%, non utile al riconoscimento delle chieste prestazioni.
5. Pertanto, nei confronti delle domande azionate, l’INPS non può essere considerato parte soccombente, avendo il ctu concluso in aderenza alla posizione assunta dall’Istituto. In ragione di ciò le spese di lite non potevano essere poste a carico di quest’ultimo.
6. A riguardo questa Corte ha chiarito che “in tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può in nessun caso essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016).
7. Il ricorso, quindi, deve essere accolto, cassato il provvedimento in relazione al motivo accolto con rinvio – essendo necessari accertamenti in fatto sulla sussistenza e sulla idoneità della dichiarazione ex art. 152 c.p.c., prodotta nel giudizio di merito dall’odierno intimato il quale non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio e non ha depositato la propria produzione di parte- al Tribunale di Vibo Valentia, diverso giudice, perchè provveda in applicazione dei richiamati principi ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020