Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11364 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

SENTENZA sul ricorso 3812-2006 proposto da:

T.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.S.E., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo

studio dell’avvocato BACCHINI ELVIRA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RODA RANIERI giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31563/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 9/07/2005, depositata il 14/07/2005; R.G.N. 24002/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 14.7.2005 con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, in favore di D.C.S.E..

Resiste con controricorso il D.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente rileva la nullità e/o inesistenza del giudizio ex artT. 139, 140 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Circostanze di fatto che risultano dagli atti di causa, il cui esame può essere effettuato in questa sede per essere denunciato un vizio processuale sono le seguenti.

La notificazione dell’atto di citazione davanti al giudice di pace all’odierna ricorrente è avvenuta in data 28.2.2005 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., nel luogo di sua residenza ((OMISSIS)).

Successivamente perveniva al difensore dell’attuale resistente, avviso di ricevimento dal quale risultava che in data 2.3.2005: a) vi era stata mancata consegna del plico a domicilio per mancanza del destinatario; b) era stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza; il plico era stato depositato presso l’Ufficio postale ed era stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. (OMISSIS); c) alla data del 17.3.2005 l’atto non era ritirato dal destinatario.

La contumacia della T. era dichiarata, alla prima udienza, dal giudice di pace, al quale era esibita la comunicazione di avvenuto deposito da parte dell’ufficiale postale, dalla stessa non ritirato.

In punto di diritto deve evidenziarsi che la notificazione, avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è rituale e legittima, essendo state rispettate tutte le formalità e gli incombenti ivi previsti.

All’originale dell’atto di citazione risulta allegato l’avviso di ricevimento (tutti documenti in copia a seguito della denuncia di smarrimento in atti degli originali), nel quale l’ufficiale postale menziona le formalità richieste ed effettuate: deposito, data e motivi che le hanno determinate.

Inoltre, risulta che, davanti al giudice, è stata esibita anche la prova documentale dell’ulteriore comunicazione del deposito effettuata alla T. dall’ufficiale postale, comunicazione, anchèessa non ritirata dalla ricorrente, ed allegata, in originale, anche al presente controricorso.

Risultano, quindi, rispettate e documentate tutte le formalità necessarie per ritenere perfezionata, nei confronti della destinataria, la notificazione.

Correttamente, quindi, il giudice di pace accertata la ritualità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.

In conclusione, l’allegazione dell’avviso di ricevimento, con le formalità espletate, all’atto di citazione, unitamente, altresì, alla prova documentale dell’ulteriore comunicazione di deposito da parte dell’ufficiale postale esibita davanti al giudice di merito – ed in questa sede anche depositata in originale – rendono evidente l’inconsistenza delle censure proposte in questa sede (v. a tal fine anche Cass. 9.7.2009 n. 16184).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

La ricorrente contesta all’odierno resistente di avere promosso il presente giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, senza avere previamente inviato al danneggiante la richiesta di risarcimento danni, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22; di qui l’improponibilità della domanda.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’improponibilità dell’azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (applicabile ratione temporis) principio avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace secondo equità come nella specie – non trovi applicazione, poichè ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato sia stato nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e di provvedere al detto adempimento.

Ricorre tale incolpevole impossibilità quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l’assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poichè non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità nei contratti assicurativi che consenta all’interessato di attingere le necessarie notizie (Cass. 27.5.2009 n. 12271; Cass. 8.6.2007 n. 13537).

Ora, nel caso in esame, – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – l’odierna ricorrente, alla quale era stata inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio in via Siila 35, ritornata al mittente per compiuta giacenza, allegata agli atti del giudizio di merito in atti e riprodotta nel controricorso il 23.5,2003, non ha mai indicato la compagnia di assicurazione.

Ne deriva, quindi, la mancanza di colpa da parte del danneggiato per non avere potuto individuare l’assicuratore, al fine di provvedere all’adempimento di cui all’art. 22 della Legge citata, prima della proposizione della domanda di risarcimento danni.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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