Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11364 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1317-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO ZICHITTELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5340/50/2015 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che risultano pendenti avanti a questa Corte i procedimenti R.G. n. 872/2016 e n. 22343/2016, riguardanti la stessa annualità di imposta, che rispettivamente hanno come parti l’altro socio della Officina Fiat Piscopo sas di P.R., P.R., e la società medesima;

ritenuto che è evidentemente opportuna la trattazione congiunta, anche ai fini della eventuale riunione, del presente procedimento e di quelli appena indicati.

PQM

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta, ed eventuale riunione, del presente procedimento e di quelli RG. nn. 876-22343/2016.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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