Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11364 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.09/05/2017), n. 11364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1317-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO ZICHITTELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5340/50/2015 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che risultano pendenti avanti a questa Corte i procedimenti R.G. n. 872/2016 e n. 22343/2016, riguardanti la stessa annualità di imposta, che rispettivamente hanno come parti l’altro socio della Officina Fiat Piscopo sas di P.R., P.R., e la società medesima;
ritenuto che è evidentemente opportuna la trattazione congiunta, anche ai fini della eventuale riunione, del presente procedimento e di quelli appena indicati.
PQM
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta, ed eventuale riunione, del presente procedimento e di quelli RG. nn. 876-22343/2016.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017