Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11363 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO,

VISONE DOMENICO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G. (OMISSIS), M.M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EUDO

GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati SORICE ANTONIO, D’AGOSTINO

BIANCAMARIA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 11/01/2008, depositata il 12/02/2008

R.G.N. 920/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato VISONE DOMENICO;

udito l’Avvocato D’AGOSTINO BIANCA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V. conveniva in giudizio D.G. per ottenere il rendiconto ed, in ipotesi di mancato o insufficiente rendiconto, la restituzione della somma di 320.000 dollari Usa che egli asseriva di aver consegnato a D.G. perchè questi effettuasse un investimento per suo conto.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 12-2- 2008.

La Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del dedotto rapporto di mandato asseritamene intercorso fra le parti, nè che il D. avesse ricevuto il denaro in ordine al cui investimento è stato chiesto il rendiconto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’ A. con un motivo illustrato da memoria.

Resistono con controricorso M.M.R. e D. G. quali eredi di D.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 c.c. e segg. dell’art. 1713 c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 99 e 116 c.p.c., dell’art. 232 c.p.c. e segg.; la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; l’omesso esame di punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente denunzia l’erroneità della decisione dei giudici di merito che non avevano considerato che in data 1-3-96 egli aveva conferito a D. G. una procura speciale per svolgere tutte quelle attività per le quali era necessario il rilascio di una procura.

Il rilascio di tale procura non aveva altra ragione giuridica che quella di effettuare per conto del ricorrente operazioni di investimento mobiliare, per cui doveva ritenersi raggiunta la prova del conferimento del mandato in tal senso.

I giudici di merito avevano anche omesso di considerare il valore confessorio delle dichiarazioni del D. contenute nel verbale redatto dal Comando di Polizia in data 25-3-1996.

1.1. Il ricorso è infondato.

Sotto l’apparente denunzia di violazione di norme e difetto di motivazione, il ricorrente richiede a questa Corte una valutazione del materiale probatorio diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Spetta solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v.

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). Inoltre la deduzione di un vizio di motivazione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (v. Cass., 7/03/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v.

Cass., 27/04/2005, n. 8718; Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., 8/08/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

1.2. La Corte di appello ha ritenuto che non vi era alcuna prova che il D. avesse effettivamente esercitato i poteri conferitigli dalla procura speciale conferitagli dall’ A. e che mai aveva ricevuto il denaro in ordine all’investimento di cui era stato richiesto il rendiconto. Inoltre i Giudici di appello hanno evidenziato che risultava dalla documentazione acquisita che l’ A. aveva personalmente inviato all’estero mediante bonifico la somma investita.

Nessun rilievo probatorio i giudici di merito hanno attribuito alle dichiarazioni del D. del marzo 1996 davanti alla Polizia tributaria in quanto queste si riferivano alla fase iniziale dell’operazione e risultavano ampiamente superate dallo svolgimento dei fatti.

1.3. Il ricorrente, lamentando genericamente che il giudice del merito non aveva ritenuto che il conferimento della procura speciale costituisse prova del mandato all’investimento mobiliare , non formula in realtà alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito.

In sostanza richiede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, deducendo a rilevanza probatoria di elementi e circostanze, quali il verbale della polizia tributaria, che i giudici di appello hanno invece ritenuto non determinanti, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità in presenza di una decisione sorretta da adeguata motivazione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di cassazione liquidate in Euro 6.200,00, di cui 6.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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