Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11363 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato Rag. C.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato

VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BAROLO PIETRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALL. S.D.L.R. (OMISSIS);

– intimato-

e sul ricorso n. 8087/2006 proposto da:

FALLIMENTO S.D.L.R., in persona del curatore Avv.

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIS LODOVICO giusta

procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

Rag. C.R. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA

15, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAROLO PIETRO come da

mandato a margine del ricorso per Cassazione in data 05 gennaio 2005;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2474/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

Sezione Civile, emessa il 20/9/2005, depositata il 24/10/2005; R.G.N.

1413/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito l’Avvocato Raffaella GIOIOSO per delega avv. Vittorio NUZZACCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’1.3.99 la Liguria Ass.ni s.p.a., premesso che l’1.4.94 aveva stipulato con la ditta S.d.L.R. una polizza di assicurazione ed il 31.12.95 un’appendice di variazione, con la garanzia assicurativa estesa anche ai danni causati da incendio; che nella notte del (OMISSIS) l’immobile in (OMISSIS), ove era ubicata la ditta S., era stato distrutto da un incendio, ma che – aperta la procedura per la valutazione del danno – era emerso che il contratto, ai sensi dell’art. 1.1 delle condizioni generali di assicurazione e dell’art. 1892 c.c., comma 3, non poteva considerarsi produttivo di effetti, avendo l’assicurato L. dichiarato sia in polizza che in appendice che nel triennio precedente non aveva subito sinistri della stesa natura di quelli per cui veniva prestata la garanzia assicurativa ed avendo invece essa istante appreso, dopo il sinistro per cui e’ causa, che il L. nel 1992 aveva denunciato alla RAS s.p.a. un incendio doloso verificatosi presso la ditta LO.RE., di cui era titolare lo stesso L., che aveva ottenuto l’indennizzo per i danni subiti; che la garanzia non poteva ritenersi operante anche per la violazione dell’art. 5.5 di dette condizioni generali, per avere cioe’ dolosamente esagerato l’ammontare del danno di oltre la meta’ di quello accertato dal terzo perito; che infine la ditta S., con lettera 20.1.99, aveva infondatamente asserito che il collegio degli arbitri aveva definito la prescritta procedura per la quantificazione della somma ad essa dovuta ed aveva liquidato il danno indennizzabile, mentre il lodo, che doveva concludere tale procedura secondo la clausola 5.8 delle citate condizioni generali, non era stato in effetti pronunciato; che nella riunione dell’11.12.98 era stato redatto il verbale di perizia e nello stesso documento il terzo perito aveva esposto la stima dei danni e che con lettera dell’8.2.99 quest’ultimo aveva comunicato che le operazioni del collegio arbitrale dovevano ritenersi concluse con la sottoscrizione a maggioranza del verbale, suddetto dell’11.12.98, cosi’ violando il principio del contraddittorio; conveniva in giudizio la suddetta ditta Serena dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo, in via gradata, che fosse dichiarata l’inesistenza del diritto dell’assicurata all’indennizzo ovvero fosse dichiarata ancora pendente la procedura per la valutazione del danno e l’inesistenza del lodo arbitrale ovvero ancora che il lodo fosse annullato.

La convenuta eccepiva la litispendenza e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale chiedeva che, ritenuta la validita’ ed efficacia del lodo arbitrale, l’attrice venisse condannata a pagare la somma di L. 1.748.352.800 (o quell’altra ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’incendio ((OMISSIS)) al saldo.

Con memoria dell’11.1.00 si costituiva il curatore del fallimento della ditta Serena, facendo proprie le conclusioni in precedenza rassegnate.

Il Tribunale adito dichiarava l’inesistenza del lodo arbitrale, respingendo ogni altra domanda e, proposto dalla Liguria appello, resistito dal fallimento S., che proponeva appello incidentale condizionato, deducendo che ogni questione circa l’operativita’ del contratto d’assicurazione era preclusa per effetto della sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva confermato quella n. 182/99 emessa dal Tribunale di Treviso.

Con sentenza depositata il 24.10.05 la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello principale ed accogliendo, per quanto di ragione, quello incidentale dichiarava la validita’ ed efficacia della perizia collegiale dell’11.12.98 e condannava la Liguria a pagare all’appellante incidentale la somma di Euro 631.337,43 (detratta quella gia’ versata di Euro 258.228,00), oltre gli interessi legali.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Liguria, con sei motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso, con cui ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo, resistito dalla ricorrente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

a) ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione e violazione degli artt. 1892 e 1337 c.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’interesse della soc. assicuratrice avesse riguardato solo i sinistri eventualmente subiti, nel triennio precedente alla stipula della polizza, dal L. personalmente e non anche quelli subiti da societa’ dal medesimo partecipate.

Con il secondo motivo deduce insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione laddove nella sentenza impugnata si sostiene l’assoluta irrilevanza, sul consenso manifestato dalla soc. assicuratrice, della circostanza taciuta dal L., in sede di stipulazione della polizza, circa il precedente incendio del (OMISSIS).

Con il terzo motivo deduce lo stesso vizio motivazionale laddove viene disattesa la censura riguardante la dolosa esagerazione del danno.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 816 c.p.c., comma 3, degli artt. 24, 2 e 3 Cost., dell’art. 1418 c.c., comma 1, degli artt. 1417 e 1429 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte di merito ravvisato violazione del principio del contraddittorio nell’ambito dell’effettuata perizia contrattuale.

Con il quinto motivo denuncia ancora la violazione degli artt. 1363 c.c. e segg. ed insufficiente motivazione, non avendo la Corte di merito osservato i criteri di ermeneutica contrattuale nell’accertamento dell’effettiva volonta’ dei mandanti, nonche’ della circostanza se i periti si siano o meno mantenuti nei limiti dell’incarico ricevuto.

Con il sesto motivo infine denuncia la violazione delle norme in materia di residui tossici e nocivi (D.P.R. n. 915 del 1982 e succ. modif.), non avendo la Corte di merito tenuto conto della clausola contrattuale che escludeva l’indennizzabilita’ per le spese di demolizione e sgombero dei residui tossici e nocivi di cui al citato D.P.R..

1. Il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Va rilevato, in primo luogo, che la valutazione data dai giudici dr appello alle risposte del L. al questionario contenuto nel contratto del 31.12.94, nella parte in cui gli veniva richiesto se nel triennio precedente si fossero verificati sinistri della stessa natura “in relazione all’esercizio descritto in polizza o ad altre sue attivita’ imprenditoriali”, costituisce senza dubbio un apprezzamento in punto di fatto, riservato alla discrezionalita’ del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se sorretto da una motivazione congrua ed esente da inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

La sentenza impugnata ha mostrato di interpretare il quesito come sopra posto, e la relativa risposta datagli dal L., nel senso che alla compagnia assicuratrice interessava sapere, ai fini della valutazione del rischio, se il L. medesimo, quale imprenditore individuale e, quindi, personalmente avesse subito sinistri del tipo di quelli che venivano assicurati, mentre tale interesse non riguardava invece eventuali precedenti sinistri subiti da societa’, come la Lo.Re s.n.c., nelle quali il L. avesse rivestito la veste di legale rappresentante o di amministratore o delle quali in ogni caso avesse fatto parte.

Nessuna censura d’illogicita’ o di incoerenza puo’, dunque, muoversi a tale interpretazione, che parte dal ragionevole presupposto della riferibilita’ di eventuali precedenti attivita’ imprenditoriali esclusivamente alla persona fisica del L. e non gia’ a “societa’”, caratterizzate come centri del tutto autonomi di imputazione di rapporti economici e giuridici ed alle quali soltanto vanno riferiti la titolarita’ e l’esercizio dell’impresa collettiva.

Del resto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, e’ pacifico che l’interpretazione della volonta’ dei contraenti ad opera dei giudici di merito, onde sottrarsi al sindacato di legittimita’, non deve costituire l’unica interpretazione possibile, ovvero la migliore in senso teorico, ma soltanto una delle possibili e razionali interpretazioni, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui di una data clausola contrattuale siano profilabili due o piu’ interpretazioni altrettanto plausibili, deve ritenersi preclusa alla parte, che abbia dedotto l’interpretazione disattesa in concreto dal giudice, la facolta’ di lamentarsi in sede di cassazione della scelta fatta dal medesimo.

1.1. La Corte di merito ha poi giustamente sottolineato la sostanziale irrilevanza per la Liguria Ass.ni, ai fini della stipula del contratto di assicurazione con il L., della mancata conoscenza, da parte sua, dell’incendio subito in precedenza dalla soc. Lo.Re. al momento della stipula stessa, deducendo correttamente tale circostanza dal fatto che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto al L. l’acconto sull’indennizzo dovuto (opposizione proposta quando la Liguria Ass.ni era ormai a conoscenza di tutti i dettagli dell’incendio del 1992) l’opponente non aveva eccepito che l’indennita’ assicurativa non fosse dovuta sotto il profilo, indubbiamente assorbente, delle dichiarazioni mendaci o reticenti rese dall’assicurato in merito al suddetto incendio.

L’indubbia autonomia dei giudizi in questione (quello d’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto l’acconto e quello presente), pur correttamente affermata nella sentenza gravata, non costituisce affatto statuizione che si pone in aperto contrasto con la predetta argomentazione, giacche’ e’ evidente che, a parte la innegabile diversita’ dei due giudizi per presupposti e valutazioni, la circostanza relativa all’asserita inosservanza dell’obbligo di fornire dichiarazioni veritiere sarebbe stata certamente utilizzata anche nel giudizio di opposizione, ove essa fosse stata ritenuta dall’assicuratore determinante ai fini della stipula del contratto in questione.

L’argomentazione logica dedotta dalla suddetta mancata eccezione della Liguria Assicurazioni nel giudizio d’opposizione deve, pertanto, ritenersi del tutto ineccepibile.

2. Anche il terzo motivo e’ infondato.

Ed invero, sul punto in questione la Corte di merito ha spiegato, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi ed errori logico – giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la censura relativa all’asserita esagerazione dolosa del danno, facendo riferimento alla circostanza che, prima che avesse inizio la procedura c.d. di perizia contrattuale, il danno era stato indicato da un esperto incaricato dall’assicurato in L. 2.587.000.000, mentre esso era stato poi stimato dal terzo perito in L. 1.748.352.800 in prima lettura e, quindi, in L. 1.722.438.860 in seconda lettura e sottolineando che tale discrepanza non poteva considerarsi indicativa di una dolosa esagerazione del danno subito, in quanto ben poteva, la medesima derivare dall’impossibilita’ di documentare tale danno nella sua reale entita’.

Trattasi, comunque, anche in questo caso di un accertamento in punto di fatto che, risultando sorretto da una congrua e logica motivazione, non puo’ che sottrarsi al sindacato di legittimita’ da parte di questa Corte.

3. Quanto al quarto motivo, si rileva innanzitutto che la Corte di merito ha illustrato, con motivazione logica ed adeguata, le ragioni per le quali la clausola 5.7 delle condizioni generali di assicurazione dovesse interpretarsi nel senso di prevedere non gia’ un arbitrato irrituale, bensi’ una perizia c.d. contrattuale, atteso che nel caso di specie le parti del contratto assicurativo avevano conferito a tre persone, scelte per la loro particolare competenza tecnica, l’incarico di compiere un accertamento tecnico, che preventivamente le stesse si impegnavano ad accettare come diretta espressione della loro volonta’, senza che ai periti venisse pero’ attribuito il potere di decidere controversie di natura giuridica, quali quelle circa l’applicabilita’ e l’interpretazione del contratto, ovvero la sua validita’ ed efficacia.

Si rileva anche che la sentenza impugnata ha motivatamente dimostrato, attraverso la analitica e minuziosa ricostruzione di tutte le comunicazioni inviate dal terzo perito Ing. R. ai periti di parte, come sia stato rigorosamente osservato nel caso di specie il principio del contraddittorio che deve necessariamente connotare l’istituto della c.d. perizia contrattuale.

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come il terzo perito abbia spedito con la lettera del 17.11.98 ai periti di parte tutta la documentazione conclusiva e decisiva della perizia, con invito ai medesimi di far pervenire entro il 24.11.98 eventuali osservazioni e riserve e di comparire, quindi, alla riunione fissata per il 27.11.98 (poi differita all’11.12.98) per la sottoscrizione degli atti.

La conclusione, dunque, che la perizia collegiale si sia ritualmente perfezionata nella riunione dell’11.12.98, nel senso cioe’ che in essa e’ stato portato a termine l’incarico conferito ai periti, deve considerarsi affatto corretta ed inconfutabile, tenuto conto che al perito della Liguria Ass.ni era stato gia’ assegnato dal terzo perito un termine per “eventuali osservazioni e riserve” con la citata lettera del 17.11.98 e che il medesimo si era gia’ avvalso di tale facolta’ apponendo, nella riunione dell’11.12.98, alcune osservazioni sia in calce al p.v. della riunione stessa che in calce alla stima.

Senza che tale dissenso fosse in verita’ rilevante, essendo stata pattuita la validita’ della perizia collegiale ancorche’ non sottoscritta da uno dei periti.

Una volta stabilito correttamente che l’incarico peritale doveva ritenersi condotto a termine nel corso della suddetta riunione dell’11.12.98, ne consegue che giustamente i giudici d’appello abbiano ritenuto che il terzo perito fosse incorso in errore non gia’ nell’annullare la successiva riunione dell’11.2.99, bensi’ nell’assegnare all’Ing. M., ad incarico peritale gia’ compiutamente svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, un nuovo termine per la formulazione di osservazioni e riserve e nel fissare una nuova riunione.

4. Il quinto motivo e’ manifestamente infondato.

Ed invero, in ordine alla censura secondo cui la perizia collegiale sarebbe da considerare annullabile per eccesso di mandato, per essersi i periti rimessi in toto “ai risultati raggiunti dall’A.G.” per quanto attiene al compito loro demandato di accertare, “per quanto sia possibile”, le cause e le circostanze del sinistro, si rileva che la Corte di merito ha giustamente motivato sul punto facendo rilevare che di fronte alle risultanze negative delle indagini preliminari svolte dal P.M. di Treviso (per ben due volte il GIP del Tribunale di Treviso ha archiviato l’indagine su richiesta del P.M.) non era dato ravvisare quali possibilita’ (neppure specificate peraltro dalla Liguria) avessero i periti designati di pervenire a risultati piu’ avanzati e completi di quelli, negativi, raggiunti dall’A.G..

5. Per quanto riguarda il sesto motivo, si rileva infine che, sebbene impropriamente rappresentata sotto il profilo della violazione di norme di legge, la censura con esso dedotta costituisce in realta’ un apprezzamento in punto di fatto che, sostenuto com’e’ da logica ed adeguata motivazione, si sottrae percio’ ad ogni sindacato di legittimita’.

Infatti, sul punto in questione la sentenza impugnata, riportandosi anche a quanto rilevato in materia dalla relazione del collegio peritale, ha evidenziato come il cemento amianto (c.d. “eternit”), demolito e smaltito a seguito dell’incendio, non fosse costituito da sostanze che, per la loro quantita’ e qualita’ (concentrazione), potessero rappresentare un pericolo per la salute o l’ambiente.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

b) ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo il resistente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., ma il ricorso, stante il rigetto di quello principale, resta conseguentemente assorbito.

c) Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della difformita’ tra le due decisioni di merito, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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