Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11363 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017), n. 11363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13344-2015 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato BRUNO MOTTA;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona
del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;
– controricorrente –
nonchè contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE FIATANO, ESTER ADA
SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 447/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 16/5/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– S.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’I.N.P.S. e della Riscossione Sicilia S.p.A. (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Corte di appello di Catania pubblicata il 16 maggio 2014 di conferma della decisione del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto tardive ed inammissibili le opposizioni proposte da S.S. avverso le cartelle esattoriali con le quali l’I.N.P.S. aveva richiesto il pagamento di contributi per gli anni 1995, 1996 e 1997 (Euro 10.951,79), per gli anni 1999 – 2001 (Euro 1.749,98), per gli anni 1995-2000 (curo 107.815,32).
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
– in sede di memoria, il ricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata delle partite debitorie di cui alle cartelle oggetto del presente giudizio, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, e conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo contestualmente il rinvio della causa in attesa di ottenere la comunicazione rituale di ammissione alla procedura agevolata e la formalizzazione dell’accettazione della rinuncia;
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione agevolata richiesta dal contribuente e delle consequenziali determinazioni della concessionaria Riscossione Sicilia S.p.A. e dell’I.N.P.S..
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017