Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11362 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato
PAOLETTI NICOLO’, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHIELI
GIOVANNI, FICARRA LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GARDIN RENZO giusta mandato a margine del controricorso;
LA PALMA DI TRAVERSO ROBERTO & C SAS, in persona
dell’amministratore
Ing. T.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI
ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERETTA
MARIO giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
Sezione Specializzata Agraria, emessa il 18/05/2005, depositata il
20/06/2005; R.G.N. 08/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 maggio – 20 giugno 2005 la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, decidendo sull’appello proposto da S.M. contro la Immobiliare Palma s.a.s. e nei confronti di D.A. avverso la sentenza 2229-03 del 14 ottobre 2003 – 9 marzo 2004 del tribunale di Padova, sezione specializzata agraria lo ha rigettato, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso con atto 16 giugno 2006 e date successive S.M., affidato a 2 motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi sia la Palma s.a.s., sia D.A..
Successivamente, peraltro, è stato depositato, sia atto di transazione (sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi legali) intervenuto tra la S. e la Palma s.a.s. il 23 febbraio 2011 e con il quale la S. ha dichiarato di rinunciare transattivamente ai ricorsi pendenti innanzi questa Corte di Cassazione ai nn. 34305/06 e 1917/06 R.G. e la Palma ha dichiarato di aderire alle dette rinunce a spese compensate, sia atto di rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. in data 28 febbraio 2011, sia ancora, atto di accettazione della rinunzia ai ricorsi sottoscritto dal legale del D. (a tanto autorizzato in forza del mandato in margine al controricorso).
Il P.G., ritenuta la ritualità della rinuncia, ha chiesto venga dichiarata l’estinzione del procedimento.
Rileva la Corte che la rinuncia al ricorso, in rito ammissibile, da parte del ricorrente, è rituale.
Deve, pertanto, pronunciarsi l’estinzione di questo processo di Cassazione.
Sussistono giusti motivi onde disporre, come da concorde richiesta delle parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione, tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011