Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11362 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorso 3544-2006 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BRACCIANI

FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI CARLO;

– ricorrente –

e contro

G.A., M.M.L., FONDIARIA ASSIC POLARIS ASSIC,

NUOVA MAA ASSIC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3137/2004 del TRIBUNALE di SALERNO, 3^ Sezione

Civile, emessa il 2/3/2004, depositata il 02/12/2004; R.G.N. 91/02;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 dicembre 2004 il Tribunale di Salerno rigettava l’appello principale di G.A. e incidentale di S. F. avverso la sentenza del nove novembre 2001 del giudice di pace di Salerno, adito dalla G. onde accertare la esclusiva responsabilità dello S. nel sinistro del 13 maggio 2000 in cui la autovettura di sua proprietà era venuta a collisione con il motociclo della S..

In quel giudizio lo S., costituendosi, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento delle lesioni riportate e per i danni cagionati al motoveicolo.

Avverso la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda riconvenzionale per improponibilità della stessa, propone ricorso per cassazione lo S. affidandosi a sei motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare osserva il Collegio che, malgrado la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio, effettuata dal ricorrente, lo stesso a tutt’oggi non risulta pervenuto.

Peraltro, il ricorso può essere deciso, non risultando, per le ragioni di seguito indicate, necessaria la sua acquisizione.

2. – Passando al punto centrale del ricorso e di cui al primo motivo (omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), va ritenuto che il ricorrente, in puntuale sintesi, lamenta “la superficiale indagine circa la esistenza della prova della spedizione della raccomandata alla Polaris quale condizione di proponibilità della sua domanda risarcitoria per la mancata produzione della documentazione attinente l’invio e la ricezione della raccomandata” “improponibilità già ritenuta dal Giudice di pace malgrado detta documentazione fosse stata più volte depositata” (p. 13 ricorso, ribadito in memoria).

Ovvero, il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello abbia dichiarato improponibile la riconvenzionale da lui dispiegata sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto e, per questo, sarebbe stata ritenuta mancata la prova della spedizione e del ricevimento della prescritta raccomandata.

3. – Il motivo va disatteso.

Al riguardo, si evince dalla sentenza impugnata che il giudice dell’appello nel dichiarare improponibile l’appello incidentale dello S. ha posto a fondamento della sua decisione due rationes decidendi, di cui la prima è la seguente.

Ha argomentato quel giudice che, ottemperando all’ordine di depositare la propria produzione di primo grado all’udienza del 28 novembre 2002, il procuratore dello S. depositava gli atti indicati nel verbale di udienza e tra i quali “risulta avvenuta la messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione la Fondiaria”, incorporante la Polaris.

Ma, ha aggiunto, dopo aver rilevato che la produzione fosse priva di adeguate congiunzioni e del timbro di deposito, che si rinveniva solo “in copia una lettera di messa in mora indirizzata alla Polaris Assicurazioni senza data e senza prova dell’avvenuta spedizione, nonchè una copia della ricevuta di ritorno della raccomandata n. (OMISSIS) ricevuta dalla Fondiaria Assicurazioni il (OMISSIS) (in riferimento a quale atto non è dato sapere) (p. 9 sentenza impugnata).

Ciò posto, va ricordato che questa Corte ha statuito che “il fatto su cui può cadere l’errore revocatorio – ovverosia quello risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove, invece, esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, può consistere anche nel contenuto degli atti processuali oggetti di cognizione del giudice, quali, ad esempio, gli atti di parte o la sentenza impugnata.” Sempre, però, che tali errori consistano “in un vizio di assunzione del fatto e non di errori nella valutazione ed interpretazione del fatto” (Cass. SU. n. 15227/09).

4. – Nel caso in esame, e dalla attenta lettura congiunta della sentenza impugnata nonchè del pedissequo motivo di ricorso, si deduce agevolmente che il giudice avrebbe comunque commesso un errore di fatto, e non già un errore in procedendo (v. Cass. n. 4948/03, per quanto valga), in quanto, come si evince dal su riportato passaggio argomentativo della sentenza impugnata nonchè da tutto il contesto del motivo, il giudice dell’appello avrebbe effettuato soltanto ed esclusivamente una errata lettura dei documenti depositati e di questo errore si duole il ricorrente, pur esprimendosi in termini di “superficiale indagine”.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che, in relazione alla prima ratio decidendi il ricorso non sia meritevole di essere accolto.

Gli altri motivi restano assorbiti.

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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