Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11361 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M.C., domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOSHI NYRANNE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/01/2007, R.G.N. 516/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato MOSHI NYRANNE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1094 del 9 aprile 2004 – che ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e R.M.C. a decorrere dall’10 agosto 1996 – precisa che, dall’importo dovuto alla lavoratrice, vanno dedotte le retribuzioni percepite nel periodo 16 febbraio 2001-15 gennaio 2002.

1- Il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso R.M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 6 aprile 2011 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante della Autostrade per l’Italia s.p.a.

Dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi reciprocamente atto di aver risolto, al momento, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi contratti a termine, oggetto del presente giudizio, e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della lavoratrice sopra indicata, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre2006, n. 25278; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1700).

3. In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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