Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11361 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 12/06/2020), n.11361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12893-2014 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MELLUSI,

53, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA SARRACINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE BENEVENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2593/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/20 r.g.n. 10483/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 9 aprile-10 maggio 2013, n. 2593 la Corte d’Appello di Napoli confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Benevento, che aveva respinto la domanda proposta da D.C.S., dipendente del COMUNE DI BENEVENTO assegnato all’ufficio tributi, per il pagamento delle differenze maturate sul compenso incentivante corrisposto dal COMUNE nel periodo 2003- 2007, in relazione alla attività di definizione agevolata dei tributi comunali.

2. La Corte territoriale dava atto che il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che le delibere del COMUNE si interpretassero nel senso che il compenso incentivante era riconosciuto solo per la attività di definizione agevolata dell’ICI e non delle altre imposte e delle sanzioni amministrative.

3. Tuttavia era evidente, a monte, una carenza di allegazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.

4. L’art. 37 del CCNL comparto REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 2002-2005, applicabile ratione temporis, prevedeva che la attribuzione dei compensi destinati ad incrementare la produttività ed il miglioramento dei servizi potesse avvenire soltanto a conclusione del processo di valutazione delle prestazione e dei risultati ed in base al livello di conseguimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione.

5. Inoltre del CCNL 1998/2001, art. 4, confermato sul punto dal CCNL 2002-2005, affidava alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di ente il compito di stabilire i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’art. 15 dello stesso contratto sicchè la attribuzione del compenso incentivante doveva trovare fonte in un contratto collettivo decentrato integrativo.

6. L’appellante non aveva allegato le previsioni del contratto integrativo, fondandosi su una delibera di giunta comunale – la n. 195/2006- che si limitava ad approvare una proposta dello stesso D.C..

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.C.S., articolato in cinque motivi, cui il COMUNE DI BENEVENTO non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 420 c.p.c., comma 1, seconda parte, Violazione del principio di limitazione del thema probandum ai fatti non contestati.

2. Ha esposto che il suo diritto a ricevere il compenso incentivante non era stato mai contestato dal COMUNE resistente, che aveva posto in discussione soltanto la misura del compenso, sostenendo che la percentuale fissata per la sua quantificazione nella delibera di Giunta n. 195/2006 doveva essere calcolata soltanto sulle somme oggetto di definizione agevolata per ICI e non sulle altre definizioni.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Ed, invero, anche in caso di denunzia di vizi processuali il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare attraverso quali atti il vizio emergerebbe. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (cfr. Cass. SU. 22/05/2012, n. 8077).

5. La parte ricorrente avrebbe dovuto pertanto trascrivere la memoria difensiva d’appello, onde suffragare la denuncia di non contestazione.

6. Va in ogni caso chiarito in questa sede che la non contestazione rileva soltanto rispetto ai fatti storici e non riguardo al diritto in sè, come pare assumere l’odierno ricorrente; la esistenza del diritto al compenso, seppure limitatamente alla maggiorazione rivendicata, era oggetto di controversia tra le parti ed, in ogni caso, la amministrazione non avrebbe potuto disporne (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45).

7. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (in prosieguo: CCNL); del CCNL 2002-2005, art. 37; del CCNL 1 aprile 1999, art. 17; del CCNL 6 luglio 1995, art. 18; del CCNL 1 aprile 1999, art. 4.

8. Ha dedotto che la disciplina del CCNL 1 aprile 1999, artt. 17 e 18 – e successive modifiche- è relativa esclusivamente alla erogazione delle risorse di cui all’art. 15 del medesimo CCNL (come integrato dal CCNL 5 ottobre 2001, art. 4).

9. Il compenso incentivante oggetto di causa,invece, non inciderebbe sulle risorse di cui all’art. 15, in quanto non rientrerebbe nel sistema dei compensi incentivanti previsti dall’art. 17. Esso avrebbe una propria fonte di liquidità, costituita dagli introiti della attività di definizione agevolata dei tributi locali. La erogazione non avrebbe neppure carattere retributivo in senso stretto, in quanto legata all’andamento della attività di definizione agevolata e non alla prestazione lavorativa in sè.

10. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, assumendo che la norma richiamata conferisce ai comuni la potestà di prevedere con proprio regolamento la attribuzione di compensi incentivanti al personale degli enti locali addetto all’ufficio tributi, rendendo irrilevante la contrattazione collettiva.

11. In attuazione di tale norma il COMUNE di BENEVENTO aveva adottato il regolamento ICI (delibera del Consiglio Comunale n. 65/2000, che prevedeva un autonomo incentivo) nonchè, con delibera di giunta n. 195/2006, il regolamento del compenso incentivante in relazione alle attività di definizione agevolata.

12. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

13. Questa Corte ha da tempo chiarito (Cassazione civile sez. un., 14/10/2009, n. 21744) che deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all’assetto definito in sede di contrattazione collettiva.

14. Si tratta di uno dei principi cardine della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (D.Lgs. n. 165 del 2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati; persino il potere legislativo – salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia – deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito economico (art. 2); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi (artt. 46 e 50).

15. Tale principio esclude che il COMUNE possa con proprio regolamento introdurre compensi accessori non previsti dalla contrattazione collettiva.

16. Sulla specifica questione di causa si osserva:

– D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 – Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili- al comma 1, lett. p), stabiliva che i COMUNI, con proprio regolamento, potessero prevedere, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, la attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

– in data 1.4.1999 veniva sottoscritto il CCNL del comparto ENTI LOCALI per il quadriennio 1998-2001. L’art. 15 del CCNL disponeva la destinazione di alcune risorse a sostenere iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi. Tra esse:

“le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17” (comma 1, lett. k).

– Il richiamato art. 17, per quanto qui rileva, disponeva che le risorse dell’art. 15 venissero utilizzate per “incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k” (comma 2, lett. g).

17. In sostanza, il CCNL 1998/2001 ha preso in esame gli incentivi previsti per legge (nella specie, in favore dei dipendenti degli uffici tributari comunali), disponendo che il loro utilizzo avvenisse secondo quanto disposto dall’art. 17 dello stesso contratto collettivo.

18. Vi è stata, dunque, la contrattualizzazione della materia, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3; a tenore del suddetto comma tre le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

19. Viene in rilievo, pertanto, l’art. 4 del CCNL 1998/2001, che demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa al livello di ente di stabilire, tra l’altro:

“i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17” (comma 2, lett. a);

20. Tale conclusione è stata ribadita dal CCNL 5 ottobre 2001, per il biennio economico 2000-2001, che all’art. 4, comma 3, ha chiarito che:

“la disciplina del CCNL dell’1 aprile 1999, art. 15, comma 1, lett. k) ricomprende le risorse derivanti dalla applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 57 e dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. p), (recupero evasione ICI)..”.

21.Dall’indicato quadro normativo e contrattuale emerge la correttezza della interpretazione posta a base della sentenza impugnata, secondo cui, a seguito della entrata in vigore del CCNL 1998/2001, è rimessa alla contrattazione integrativa di ente la definizione delle modalità di corresponsione e ripartizione degli incentivi economici per il recupero dell’ICI destinati al personale dell’ufficio tributi.

22. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

23. Ha dedotto che la materia del contendere riguardava unicamente il quantum del compenso incentivante e che l’appello aveva ad oggetto la illogicità della interpretazione degli atti del Comune effettuata dal Tribunale.

24. Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella domanda proposta per il risarcimento del danno derivato dalla lesione del principio di affidamento, di correttezza e buona fede.

25. I due motivi si prestano ad analoghi rilievi in termini di inammissibilità.

26. Essi deducono l’omesso esame di fatti decisivi senza allegare un fatto storico non esaminato dalla sentenza impugnata ma piuttosto contestando un vizio di ultrapetizione (quarto motivo) o di omessa pronuncia (quinto motivo), che avrebbe dovuto essere dedotto come vizio di attività del giudice ex art. 360 c.p.c., n. 4.

27. Trova pertanto applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia (o la ultraptizione) da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. civ. SU 24/07/2013, n. 17931).

28. Al rilievo di inammissibilità conduce altresì il difetto di specificità della censura in ordine ai contenuti del ricorso in primo grado e dell’atto di appello e delle relative difese della amministrazione.

29. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

30. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del COMUNE.

31 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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