Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11361 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3525-2006 proposto da:

C.M., (OMISSIS), C.G.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato NELLA FRANCESE MARIA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONGIORNO

GIROLAMO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 82/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, emessa

il 28/12/2004, depositata il 13/01/2005; R.G.N. 1515/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria avverso la sentenza del giudice di pace di Catania del 13.1.2005 che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni dagli attori proposta il 4.4.2003, nei confronti della società Alitalia – Linee Aeree Italiane spa, per la mancata partenza del volo Alitalia (OMISSIS) del quale avevano acquistato i biglietti, costringendoli a trascorrere la notte a Roma ed a rinviare la partenza al giorno successivo.

Resiste con controricorso la società Alitalia – Linee Aeree Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 16.6.2006 n. 13917, hanno risolto il contrasto relativo all’art. 339 c.p.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica apportata dal D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, facendosi altresì presente che tale regola opera per i provvedimenti pubblicati entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 40 del 2006 (pubblicato in G.U. 15/02/2006), ai sensi dell’art. 27, comma 1, dello stesso Decreto.

Le sentenze pubblicate successivamente a tale data sono regolate dall’art. 339 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.L. n. 40 del 2006, art. 1, il quale statuisce che “Le sentenze del Giudice di Pace, pronunziate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi Regolatori della materia”.

Hanno, a tal fine, affermato che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace deve avvenire in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 e segg. c.p.c.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto).

Hanno, invece, ritenuto che opera il principio dell’apparenza nelle sole, residuali ipotesi in cui il Giudice di pace si sia espressamente pronunciato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (v. anche Cass. 9.11.2006 n. 23896; da ultimo Cass. 17.12.2009 n. 26518).

A norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, poi, li Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro millecento, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

Tale comma, così sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, art. 1, ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Alla luce di queste premesse, va ora affrontata la questione posta dal ricorso, che si sostanzia nel valutare, preliminarmente, se il rapporto inter partes sia riconducibile alla nozione individuata dal detto art. 113 c.p.c., comma 2, con l’espressione contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

Per risolvere la questione sembra necessario chiarire, in primo luogo, il senso della espressione, che va ricostruito nella logica del legislatore processuale.

L’intento è stato quello di prescrivere la decisione secondo diritto, piuttosto che quella secondo equità, perchè il primo tipo di decisione – sul presupposto che tali contratti, essendo predisposti per disciplinare, in modo uniforme, determinati rapporti contrattuali (art. 1342 c.c., comma 1), sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi da meritare identica decisione – appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme.

Il rinvio fatto dall’art. 113 c.p.c., comma 2 è, quindi, un rinvio fatto dal legislatore, non per le ragioni che (nell’art. 1342 c.c. ed in quello che lo precede, cui rinvia) presiedono alle particolari forme di tutela che in esse sono predisposte e riconosciute, ma per le particolari modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (v. anche Cass. 14.12.2007 n. 26297; Cass. 21.1.2009 n. 1548).

Così individuata la ratio della previsione dell’art. 113 c.p.c., ci si deve allora domandare se la controversia in esame sia relativa ad un contratto di massa.

Va, a tal fine, ribadito che i contratti cd. di massa o per adesione definiscono quelle fattispecie negoziali il cui contenuto è predeterminato da una delle parti, e non è oggetto di trattative individuali.

Tali contratti sono, di regola, collegati con la fornitura di servizi su larga scala e rispondono, perciò, all’esigenza, avvertita dal fornitore, di regolamentare, in modo uniforme, tutti i futuri rapporti contrattuali con gli utenti dei servizi stessi.

La necessità, quindi di pianificare, per tempo, l’attività negoziale conduce alla predisposizione, da parte delle imprese fornitrici, in modo unilaterale, di un nucleo comune di clausole alle quali viene devoluta la gestione standard di una serie indefinita di rapporti.

Il potenziale cliente, viceversa, non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più di tali clausole, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle.

Sulla base di tali caratteri, la risposta al quesito inizialmente posto deve essere, allora, affermativa.

Con l’acquisto del biglietto aereo presso l’agenzia di viaggio, gli odierni ricorrenti hanno concluso un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta, per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto (v. anche sul punto Cass. 28.2.2008 n. 5276, in motivazione).

Le Informazioni Generali predisposte dall’Alitalia (nel caso in esame vettore aereo prescelto), infatti, precisano che l’oggetto delle Condizioni generali di trasporto è costituito dalla “disciplina del contratto per la prestazione del servizio di interesse economico generale consistente nel trasporto aereo di linea di passeggeri e bagagli”.

L’art. 1 relativo definisce, poi, il biglietto aereo – che costituisce la prova scritta della conclusione del contratto di trasporto aereo come previsto dalla legge -, il documento emesso da Alitalia, o in suo nome e per suo conto da agenti autorizzati, denominato “Biglietto Passeggeri e ricevuta bagaglio, comprendente un estratto delle Condizioni Generali di trasporto e le altre informazioni”.

Così precisati i termini della questione, deve rilevarsi.

Nel caso in esame, il giudizio è iniziato con atto di citazione notificato dopo il 9.2.2003 (4.4.2003), ed il rapporto contrattuale dedotto in giudizio attiene ad un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

Il Giudice di Pace non si è espressamente pronunciato sul valore della causa e sul punto se tale contratto costituisca o meno un contratto concluso a norma dell’art. 1342 c.c..

Il mezzo di impugnazione, quindi, deve essere individuato sulla base del contenuto effettivo della domanda, e non in relazione al criterio decisionale adottato in concreto dal Giudice.

Ne deriva che, in considerazione della natura del contratto dedotto in giudizio, il mezzo di impugnazione avverso la sentenza in questione era l’appello e non il proposto ricorso per Cassazione.

La particolarità della controversia, in relazione alle questioni trattate, giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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