Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11361 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6231-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSAFRA PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7674/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. P.F. agiva per differenze retributive, lavoro straordinario e risarcimento del danno per perdita di chance deducendo che, benchè assunta dall’INPDAP a tempo indeterminato, con mansioni di addetta al servizio di portierato degli immobili dell’ente, non aveva mai svolto mansioni di ausiliario amministrativo in immobili dismessi ma era stata impiegata con compiti di ausiliario amministrativo in immobili non abitativi che ospitavano uffici dell’ente, svolgendo mansioni sempre estranee a quelle disciplinate dal contratto per i dipendenti dei proprietari dei fabbricati ad uso abitativo; lamentava che la retribuzione corrispostale fino al 26.1.2003 (data dopo la quale entrava a far parte dell’organico dell’Istituto, beneficiando dell’applicazione del CCNL del comparto e del trattamento economico e normativo proprio dell’area e della posizione economica assegnata) era quella di portiere di stabile adibito ad uso abitativo mentre le mansioni effettivamente svolte erano quelle di ausiliaria amministrativa e solo con delibera del commissario straordinario dell’INPDAP del 2004 veniva posta in area A posizione A 1 iniziando a percepire la superiore retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;

2. il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo provato lo svolgimento delle mansioni tipiche di un dipendente amministrativo e non di portiere di stabili adibiti ad uso abitativo;

3. la Corte territoriale accoglieva il gravame dell’INPDAP (ora INPS) e rigettava l’originaria domanda;

4. la Corte di merito, interpretando la normativa, legale e negoziale, recante la disciplinato del processo di riassorbimento, negli organici dell’ente, del personale addetto alla custodia e vigilanza del patrimonio immobiliare dismesso dall’Istituto, riteneva ampiamente provato, all’esito dell’istruttoria testimoniale, che nel periodo in contestazione l’attuale ricorrente, già adibita a mansioni di portiere presso immobili dell’ente destinati ad uso abitativo, avesse svolto mansioni di ausiliario di amministrazione, addetta alla reception e smistamento posta; che la vicenda lavorativa si collocava nella procedura di dismissione del patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo e già in servizio presso gli stabili dismessi; che la diversità di trattamento, rispetto al personale reclutato con pubblico concorso per svolgere mansioni di ausiliario di amministrazione, doveva ritenersi del tutto giustificata; che la decorrenza con la quale era stato applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dipendenti enti pubblici non economici per dipendenti inquadrati in area A posizione economica Al era esattamente quella prevista dalle parti sociali nell’esercizio dell’autonomia loro riconosciuta, risultata non contrastare con alcuna norma imperativa di legge;

5. avverso tale sentenza ricorre la P. deducendo, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, indicando il fatto decisivo nel non avere mai svolto mansioni di portiere di immobili abitativi dismessi e nell’aver svolto le predette mansioni in immobili utilizzati come uffici dell’Ente e non dismessi, in quanto tali non rientranti nel contesto degli immobili ad uso abitativo dismessi e nella relativa disciplina legale e negoziale (in particolare, L. n. 388 del 2000, art. 43, comma 19: “I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo”;

6. l’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’improcedibilità del ricorso per avere la ricorrente depositato istanza al giudice a quo di trasmissione alla S.C. del fascicolo d’ufficio relativo alla controversia conclusasi con la sentenza impugnata; ha contestato altresì la fondatezza del ricorso richiamando Cass. 9555/2010 e connotando di assolutezza il principio espresso nella citata pronuncia – senza alcuna differenza tra edifici di proprietà dell’ente adibiti ad uso ufficio ed edifici adibiti ad auso abitativo;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. il Collegio, in considerazione della complessità della questione trattata, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione camerale della Sesta sezione della Corte.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione camerale, rinvia alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA