Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11360 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2455-2006 proposto da:

L.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SUVERETO 301, presso lo studio dell’avvocato GALDI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSANO-JOLY LUIGI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GALUP SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 595/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/07/2004, depositata il 19/10/2004;

R.G.N. 444/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 ottobre 2004 la Corte di appello di Lecce rigettava l’appello proposto da L.F. contro analoga decisione del Tribunale di quella città del 23 aprile 2001.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda dispiegata dal L. nei confronti della s.p.a. Galup, volta ad accertare il versamento in favore della convenuta della somma di L. otto milioni in relazione alla fattura emessa il (OMISSIS) per l’importo di L. 8.531.526, in quanto l’azione era preclusa dal fatto che la Galup aveva ottenuto dal Pretore di Torino in data 6 marzo 1995 un decreto ingiuntivo in relazione alla stessa fattura di cui alla citazione e il decreto non era stato oggetto di opposizione, per cui era divenuto res judicata.

Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione il L., affidandosi ad un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata Galup s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta che il giudice non avrebbe esaminata correttamente la domanda a sua volta inoltrata, tesa non già a contestare il decreto ingiuntivo, quanto la natura restitutoria della sua azione diretta al recupero della somma da lui versata all’agente della ditta (p. 3 ricorso).

Osserva il Collegio che il ricorso va respinto.

Infatti, è giurisprudenza di questa Corte, che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. (Cass. n. 15178/00, Cass. n. 6628/06; Cass. n. 14003/01).

Applicando questo principio al caso in esame si evince la correttezza della decisione impugnata, la quale ha posto in rilievo che “i fatti estintivi del credito della Galup, dedotti dal L. sono anteriori al decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dalla Galup in data 6 marzo 1995, posto che nell’atto di citazione in primo grado l’attore ha affermato che i versamenti sarebbero stati effettuati nelle mani “dell’Agente della ditta” Anastasia (fol. 5 sentenza impugnata).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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