Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11360 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1539-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI ONLUS, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORONZO MAZZOTTA e

VITO VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in RONL-k, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO ed ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 652/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata i1,0/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata dall’INPS, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall’Istituto e condannava l’attuale ricorrente al pagamento di contributi e accessori per le posizioni lavorative indicate nel verbale di accertamento;

2. in particolare, la Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo e in sede giudiziale, riteneva che i presunti volontari avevano svolto attività lavorativa retribuita, escludendosi, dal testimoniale acquisito alla causa, che le somme pagate corrispondessero a rimborsi spese, sia perchè nessuna prova era stata offerta in tal senso, sia perchè esplicitamente i lavoratori avevano riferito di retribuzioni sulla base delle ore lavorate e di una determinata tariffa per mansioni pacificamente risultate essere quelle di semplici lavori di accudienza, pulizia, facchinaggio, con singoli incarichi da parte di terzi provenienti non dai fruitori dei servizi ma dall’organizzazione dell’associazione;

3. avverso tale sentenza ricorre la Associazione amici della Zizzi onlus, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale violato i criteri discretivi per accertare il vincolo di subordinazione e omesso esame di fatti decisivi e controversi attestanti la sicura sussistenza della natura autonoma dei rapporti contestati;

4. l’INPS ha resistito con controricorso;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. nelle more del giudizio di legittimità la parte ricorrente, come adeguatamente documentato, ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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