Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1136 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1136 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 21/01/2014

SENTENZA
sul ricorso 17962-2011 proposto da:
REPUBBLICA

FEDERALE

DI

GERMANIA,

in

persona

dell’Ambasciatore in Italia pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell’avvocato PETRILLO ANDREA, rappresentata e difesa
dagli avvocati ACCOLTI GIL ACHILLE, DOSSENA AUGUSTO,
per delega in calce al ricorso;

- ricorrente –

FERRINI ROSANNA, FERRINI GIUSEPPE, nella qualità di
eredi di FERRINI LUIGI, elettivamente domiciliati in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1/A, presso lo studio
dell’avvocato GIANGIACOMO CLAUDIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato LAU JOACHIM, per delega a margine

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 480/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
uditi gli avvocati Augusto DOSSENA, Joachim LAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso il
difetto assoluto di giurisdizione.

del controricorso e ricorso incidentale;

R. G. 17962/11

Svolgimento del processo

Nel 1944 Luigi Ferrini fu deportato in Germania dalle truppe tedesche di
occupazione e sottoposto a lavoro coatto in un campo di prigionia. Nel
1998 egli convenne in giudizio la Repubblica Federale di Germania (RFG)
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti
in conseguenza della prigionia.

sul rilievo che la domanda avanzata trovava il suo fondamento in fatti
compiuti da uno Stato straniero nell’esercizio della sua sovranità e che,
pertanto, la controversia era sottratta alla giurisdizione italiana in base al
principio della cd. immunità ristretta, fondato sul diritto internazionale
consuetudinario. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
Questa Corte, con la sentenza a SU dell’Il marzo 2004, n. 5044, cassò
con rinvio la sentenza della Corte fiorentina, affermando che il rispetto dei
diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito
di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato,
quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Principio dal quale le SU hanno fatto conseguire che la norma consuetudinaria di
diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati
l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti
degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello
Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza
di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in
forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Il menzionato arresto ha, dunque, concluso per la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia
durante la seconda guerra mondiale e depo ato in Germania per essere
Cons.

trito est.

1

Il Tribunale di Arezzo dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano,

R.G. 17962/11

utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati
devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di
diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto
consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità
internazionale.

domanda risarcitoria in questione fosse inammissibile, come sostenuto
dalla RFG, in virtù di quegli accordi internazionali (l’art. 77 , comma 4 0 ,
del Trattato di Pace tra l’Italia e le Potenze Alleate del 10 febbraio 1947,
ratificato con d.lgs. C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430; i due Accordi italotedeschi di Bonn del 2 giugno 1961, ratificati e resi esecutivi con d.P.R. 14
aprile 1962, n. 1263 e con d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043) in base ai quali
l’Italia avrebbe rinunciato, anche per conto dei suoi cittadini, a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Germania per fatti commessi tra il
1939 ed il 1945; b) ha respinto l’eccezione di prescrizione della domanda.
Il giudice del rinvio ha, dunque, condannato la RFG al risarcimento dei
danni in favore del Ferrini.
La Repubblica Federale di Germania propone ricorso per cassazione attraverso due motivi. Risponde con controricorso il Ferrini, il quale propone
anche ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato
memorie per l’udienza.
Motivi della decisione
Si è già detto in precedenza che un decennio orsono, proprio nel processo
introdotto da Luigi Ferrini, queste SU inaugurarono il percorso giurisprudenziale tendente all’affermazione dell’insussistenza dell’immunità dello
Stato dalla giurisdizione civile straniera in presenza di comportamenti di
tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori
universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Il principio è stato mantenuto fermo negli anni rispetto a casi analoghi posti al giudizio di questa Corte, finché, in data 3 febbraio 2012, è sopravvenuta la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, la quale ha
accolto il ricorso proposto dalla Germania c ro l’Italia per avere quest’ulCon

o est.

2

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze: a) ha escluso che la

R.G. 17962/11

tima “mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed
1945″, dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui
era stata affermata l’esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania e dispo-

facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le
decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano
l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”.
E’ così intervenuta la legge 14 gennaio 2013, n. 5, per determinare le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte Internazionale di
Giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti
compiuti jure imperii da uno Stato.
In particolare, l’art. 3 della citata legge stabilisce che, “quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di
cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al
quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d’ufficio e
anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato
che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”. Il secondo comma dello
stesso articolo prevede, poi, il rimedio revocatorio in caso di sentenze passate in giudicato, contrastanti con la sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia.
Quello posto oggi al giudizio delle SU è il caso previsto dal primo comma
della citata norma, siccome la controversia è tuttora pendente ed è stata
già emessa sentenza che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione.
Nessun dubbio di costituzionalità può essere adombrato relativamente alle
disposizioni di cui all’art. 3 della legge in questione, posto che esse risultano dettate ai fini di cui all’articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo
dalla legge 17 agosto 1957, n. 848. L’art. 9 citato stabilisce che “Chaque Membre des Nations Unies s’engage à s onformer à la décision de la
Cons.

est.

3

nendo che “la Repubblica italiana, promulgando l’opportuna legislazione o

R. G. 17962/11

Cour intemationale de Justice dans tout litige auquel il est partie -Tutti i
membri delle Nazioni Unite si obbligano a conformarsi alle decisioni della
Corte internazionale di Giustizia, pronunciate all’esito dei procedimenti cui
abbiano preso parte”.
Lo Statuto della Corte internazionale è norma (derivata) di diritto internazionale; sicché, l’art. 3 della legge n. 5 del 2013 costituisce una norma di

seguenza, dà attuazione all’art. 11, secondo periodo, Cost.
Non resta, dunque, a questa Corte che adeguarsi al dettato normativo e
dichiarare il difetto di giurisdizione, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il particolare svolgimento della lunga vicenda giudiziaria e la sopravvenienza normativa consigliano l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara il difetto di giurisdizione,
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013
il Presidente ,

adeguamento dell’ordinamento interno a quello internazionale, e, di con-

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