Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1136 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22915-2007 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO

12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCA LUCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI CATANIA, in

persona del

legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI VILLINI 13, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAVI’ ANTONINO GIUSEPPE,

giusta delega in atti e da ultimo domiciliata d’ufficio presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/12/2006 R.G.N. 1401/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato RICCA LUCIO;

udito l’Avvocato IVAN INCARDONA per delega RAVI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda del dott. R.C., dirigente medico di primo livello presso il presidio Ospedaliero di (OMISSIS), con la quale, impugnando il licenziamento intimatogli dalla Azienda USL n. (OMISSIS) di Catania per aver svolto nel 1999, pur avendo optato per l’esercizio attività libero professionale intramuraria, attività presso il proprio studio, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, ovvero in subordine la condanna della predetta Azienda al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare.

La Corte del merito rilevava che la legittimità del licenziamento conseguiva dall’opzione, effettuata in data 30 dicembre 1998, con effetto dal 1 gennaio 1999, dal R., per l’attività intramoenia. Nè, precisava la Corte territoriale, poteva avere valore la revoca dell’opzione, di cui alla nota del 5 luglio 1999, riferendosi la citata L. n. 448 del 1998, art. 72, comma 4 solo alla revoca dell’opzione per l’attività extramuraria e non a quella per l’attività intramuraria. Neppure, aggiungeva la predetta Corte poteva considerarsi tardiva l’autorizzazione del 10 novembre 1999 ad esercitare l’attività intramuraria in quanto l’opzione non richiedeva l’accettazione da parte dell’Azienda.

Concludeva, pertanto, la Corte di appello che avendo il dott. R., nonostante l’avvenuta opzione per l’esercizio nell’anno 1999 di attività libero professionale in regime intra moenia, svolto attività libero professionale presso il proprio studio – doveva considerasi legittimo l’intimato licenziamento per l’incompatibilità prevista dalla menzionata L. n. 448 del 1998, art. 72.

Avverso questa sentenza il dott. R. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 488 del 1997, art. 72, comma 4 – rectius L. n. 448 del 1998 – in relazione all’art. 83 della stessa legge ed all’art. 3 del regolamento emanato dall’ASL (OMISSIS) di Catania con Delib. 30 dicembre 1997, n. 5940 in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “l’opzione per l’attività professionale intra moenia, a norma della L. n. 448 del 1978, art. 72, può essere esercitata a far tempo dal 1 gennaio 1999, e, se esercitata prima di tale data, in vigenza dell’opzione per l’extra moenia esercitata nel precedente regime, è priva di effetti anche se riferita al periodo successivo al 1 gennaio 1999”.

Il motivo non è esaminabile.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve, infatti, comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile per genericità del quesito (V. Cass. 33 settembre 2008 n. 24339 e 17 luglio 2008 n. 197 69).

Nella specie difetta del tutto, appunto, il riferimento alla diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata, con la conseguenza che il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione e che dovrebbe risolvere diversamente la controversia non è idoneo a tale funzione proprio per il mancato riferimento al caso concreto come risolto nella sentenza di cui si chiede l’annullamento.

In questa, invero, si muove dal presupposto che il ricorrente aveva con nota del 30 dicembre 1998, ossia il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 30 dicembre 1998, della L. n. 448 del 1998, manifestato la volontà di optare ai sensi dell’art. 72 di detta legge e a decorrere dal 1 gennaio 1999, e cioè dall’entrata in vigore della legge in parola (art. 83), per lo svolgimento di attività libero professionale in regime di intra moenia. Di qui la conseguenza, per la Corte del merito, che la nota di cui trattasi valeva, per l’espresso riferimento, e ad una legge già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e al momento dell’entrata in vigore della stessa legge, a porre in essere una valida opzione agli effetti della nuova disciplina.

Orbene di tale specifica ratio decidendi non vi è alcun riferimento nel quesito di diritto.

Peraltro, ritiene questa Corte che la manifestazione di volontà di cui alla nota in parola, per essere riferita, come accertato dai giudici di appello, dallo stesso dichiarante espressamente ad una legge già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sebbene non ancora entrata in vigore al momento della dichiarazione, ma i cui effetti sono ricollegati dallo stesso dichiarante all’epoca dell’entrata in vigore della legge stessa, è senz’altro manifestazione di volontà di avvalersi di una disposizione di legge con tutte le conseguenze ad essa ricollegabili.

Nè può ritenersi che tale manifestazione di volontà sarebbe priva di effetti giuridici per essere stata posta in essere quando la legge, di cui la parte intendeva avvalersi, non era ancora entrata in vigore, ancorchè pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tale conclusione, difatti, non sarebbe coerente con gli effetti che la stessa parte dichiarante ha inteso attribuire alla propria manifestazione di volontà e cioè di far decorrere gli effetti della propria dichiarazione dal momento dell’entrata in vigore della legge.

Con la seconda censura il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 72 nonchè dell’art. 54 comma 2 del CCNL 1998-2001 dell’Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria e omessa considerazione dell’art. 9 del Regolamento approvato d’intesa tra Direttore generale e OO.SS. e richiamato al primo motivo, formula, a norma del citato art. 366 bis epe, il seguente quesito di diritto: “l’opzione per l’attività professionale intrameniale può essere revocata in qualunque momento e la revoca è immediatamente efficace, non ostandovi nessuna delle disposizioni dettate in materia”.

Con il terzo motivo il ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1997, art. 72 nonchè degli artt. 9 e 10 del Regolamento richiamato al primo motivo nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, articola il seguente quesito di ritto: “l’opzione per l’attività professionale intra moenia da parte del medico dipendente da Azienda Sanitaria locale diviene operativa soltanto a seguito di comunicazione formale inviatagli da parte della stessa con cui si specificano le modalità concrete di esercizio della stessa, e decorso il termine fissato dagli appositi Regolamenti a cui rinvia la L. n. 448 del 1998, art. 72”.

Anche tutti i richiamati motivi di censura non possono essere esaminati da questa Corte.

Infatti come già ricordato secondo giurisprudenza di legittimità è Inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adde, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie vi è appunto, in ciascuna censura, la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione, per ogni motivo, di un solo quesito.

Non vi è, quindi, in relazione ai singoli motivi neanche articolazione di una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Tra l’altro manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Nè può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai singoli quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

Tanto, del resto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Nè può trascurarsi di considerare che la legge n. 488 del 1999, di cui ha voluto avvalersi il ricorrente, nel consentire la revoca solo dell’attività extramoenia attestava che la revoca non era ammessa per l’intramoenia e che la revoca per l’extramoenia non poteva che avere effetto dall’inizio dell’anno successivo rispetto all’anno in cui si era effettuata l’opzione stessa, con la conseguenza che, nel caso di specie, detta revoca, come sostenuto nella sentenza impugnata, poteva operare solo dal 1 gennaio 2000. Pertanto anche a voler ritenere valida la revoca dell’opzione, il ricorrente per almeno un anno, e cioè per il 1999 aveva operato in violazione della legge per essere assoggettato ad un rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda. La legge in parola ed in genere La normativa sull’opzione, del resto, è tutelata da interesse pubblico per cui è di stretta interpretazione.

D’altro canto, e vale la pena di rilevarlo,se l’Azienda aveva autorizzato l’attività extramuraria solo nel giugno 2000, mentre il ricorrente già esercitava tale attività nell’anno 1999 è chiaro che proprio per l’esercizio senza autorizzazione di tale attività il R. ben poteva essere licenziato ai sensi della L. n. 488 del 1999, art. 72.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA