Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1136 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1136 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28477/2012 R.G. proposto da
Franco Vago Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e
dall’Avv. Alessandro Fruscione, presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata, in Roma via Giambattista Vico n. 22, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane,

rappresentata e dttesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente Coloniali d’Oriente Import Export sas
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana sez. staccata di Livorno n. 110/23/12, depositata il 19
aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dall’Avv. Alessandro Fruscione per la
ricorrente.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa,
titolare di un deposito Iva ex art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993,
emergeva che la Coloniali d’Oriente Import Export Sas aveva
omesso il versamento dell’Iva all’importazione attesa l’immissione
solo virtuale di merce extra UE nel detto deposito, così avvalendosi

pagamento dell’Iva ivi prevista, sicché l’Agenzia delle dogane
riprendeva a tassazione l’Iva non versata;
– il ricorso avverso l’avviso di rettifica proposto dall’importatore,
con l’intervento del titolare del deposito, veniva rigettato dalla CTP
di Livorno, decisione poi confermata dalla CTR della Toscana con la
sentenza in epigrafe;
– ha proposto ricorso per cassazione la Franco Vago Spa con
quattro motivi e chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. È
rimasta intimata la Coloniali d’Oriente Import Export Sas, mentre
l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso;
– l’Agenzia deposita altresì istanza di cessazione della materia del
contendere per atto di annullamento in autotutela dell’avviso di
rettifica, depositato anche dalla ricorrente;
CONSIDERATO CHE
– con il ricorso Franco Vago Spa lamenta, nella sostanza, la
mancanza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel
deposito fiscale, nonché l’idoneità e l’efficacia dell’autofatturazione
e del meccanismo dell’inversione contabile per il soddisfacimento
dell’obbligazione doganale, sottolineando l’insussistenza della
propria responsabilità nella qualità di gestore del deposito fiscale;
– ha carattere preliminare all’esame delle ragioni di doglianza,
peraltro, la valutazione della richiesta di declaratoria di cessazione
della materia del contendere in relazione al provvedimento di
annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica depositato, ai
sensi dell’art. 372 c.p.c., dall’Agenzia delle dogane;

indebitamente del trattamento agevolativo della sospensione del

- la questione è fondata;
– va osservato, in primo luogo, che il giudizio ha ad oggetto solo il
recupero Iva e non anche l’irrogazione di sanzioni;
– entrambe le parti, inoltre, hanno depositato l’atto di annullamento
in autotutela n. 20265 del 17 maggio 2017, relativo all’atto
impositivo di cui all’avviso n. 10267 del 2009, oggetto del presente

– la sentenza va pertanto cassata senza rinvio per cessazione della
materia del contendere;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato,
la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta,
nelle more del giudizio di cassazione, la decisione della Corte di
Giustizia, risolutiva delle questioni in diritto;
P.Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa
le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017

giudizio, sicché è venuto meno l’oggetto della controversia;

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