Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11359 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato AURELI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TENTONI GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F., U.M., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 464/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande proposte, nei confronti della Hera s.p.a., già Amia s.p.a., da B.F., U.M. e A.A., con separati ricorsi poi riuniti, diretti alla declaratoria di nullità e illegittimità dei contratti a termine con cui ciascuno di loro era stato assunto nei periodi dal 1992 al 1998 quanto al primo e dal luglio 1994 ad aprile 1998 quanto agli altri due, nonchè dell’invalidità dell’accordo sindacale 30.5.1997 e di violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo indeterminato) effettuate nell’anno 1998 (ed eventualmente prima), con conseguente declaratoria della loro assunzione a tempo indeterminato fin dal primo contratto, e in subordine da quelli successivi, e condanna della convenuta al pagamento degli stipendi arretrati. Precisamente la Corte dichiarava la nullità dei contratti a termine stipulati negli anni dal 1992 al 1998 e del suindicato accordo sindacale, nonchè la violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni; dichiarava l’assunzione a tempo indeterminato fin dal tempo delle rispettive prime assunzioni; condannava la società convenuta a pagare ai tre ricorrenti rispettivamente le somme di Euro 104.137,84, 91.827,34, e 74.517,61 oltre accessori di legge, ma da liquidare al netto delle retribuzioni già percepite per effetto dei contratti a tempo determinato.

2. Al fine di esaminare le doglianze proposte dai lavoratori appellanti richiamava ampiamente l’iter argomentativo del giudice di primo grado. Quest’ultimo in particolare aveva osservato che:

– le assunzioni a termine erano avvenute in base alla normativa specifica sulle attività correlate alle ed. punte stagionali di cui alle L. n. 18 del 1978 e L. n. 79 del 1983 (conversione del D.L. n. 17 del 1983), sulla base della richiesta concertazione con le organizzazioni sindacali;

– i limiti percentuali previsti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 erano stati superati, in accordo anche con l’art. 9, comma 7, del c.c.n.l. Federambiente del settore, mediante accordi sindacali (piani di assunzioni stagionali concordati ogni anno con le RSU);

– Il D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis regolamenta i criteri di precedenza in caso di ulteriori assunzioni stagionali e quindi legittimamente l’accordo integrativo 30.5.1997 aveva previsto un punteggio integrativo – rispetto all’anzianità e ai carichi di famiglia – relativo al merito, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; e tale accordo, stipulato dalle RSU, non aveva perso efficacia a causa di una disdetta unilaterale della CISL del 1998;

– non era fondata la deduzione della U. circa la mancanza della causa indicata nel contratto a termine del 1995, effettivamente motivato dalla esecuzione di lavori straordinari.

3. La Corte d’appello da parte sua, in sintesi, osservava:

– il c.c.n.l. 1.10.1991 aveva previsto il limite del 5% per le assunzioni a termine per gli anni 1991-1995 e l’art. 9, comma 5, del c.c.n.l. del 1995 aveva elevato tale limite all’8% per le aziende fino a 1000 dipendenti e al 6% per quelle con oltre 1000 dipendenti;

consentendo però il superamento di detti limiti mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali;

– secondo il comma 9 del citato articolo del c.c.n.l. l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori a termine doveva avvenire nell’ambito delle procedure negoziali di cui all’art. 1 del medesimo contratto;

– dalla esperita c.t.u. era risultato il superamento dei suddetti limiti percentuali, nè era stato precisato o era risultato che ciò fosse avvenuto sulla base del previsto confronto con le organizzazioni sindacali;

– in plurime occasioni era avvenuto per i ricorrenti il prolungamento del periodo lavorativo stagionale;

– secondo il regolamento 17.3.1990 per le assunzioni a termine le stesse dovevano avvenire, in favore dei lavoratori con precedenti contratti nell’ultimo biennio, sulla base di una graduatoria basata sull’anzianità complessiva in azienda e, a parità, sui carichi familiari, dopo la avvenuta conferma dell’attitudine alla mansione e se non sono intervenuti provvedimenti disciplinari;

– doveva ritenersi efficace la disdetta da parte del responsabile provinciale della CISL, con lettera in data 23.10.1998, dell’accordo del 30.5.1997 e di quello complementare dell’11.8.1998, il quale ultimo aveva previsto la rilevanza anche di una valutazione della qualità della prestazione; tale manifestazione di volontà infatti aveva evidenziato che riguardo alla sottoscrizione del suddetto accordo la RSU difettava della necessaria rappresentatività;

– poichè l’incremento di attività che giustificava le assunzioni a termine era collegato al maggior flusso turistico stagionale, risultavano rilevanti, ai fini interpretativi, i principi ispiratori della disciplina di legge applicabili ai lavoratori del settore del turismo, peraltro già recepiti dall’accordo del 1995 circa il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato;

– riguardo alla posizione della U. rispetto al contratto del 1995 (assunzione “per sette mesi e mezzo, come operatore ecologico addetto al nuovo servizio di manutenzione strade e fogne, dal 1.4.1995 al 15.11.1995”, in riferimento alla quale però era stato rilasciato un certificato di prestazione di servizio in base a contratto stagionale), la Corte riferiva in primo luogo le osservazioni al riguardo del c.t.u., nel senso che l’attività prestata dalla U., in genere, era definibile come di lavoro stagionale in relazione all’epoca in cui si era svolta (da aprile- maggio a settembre-ottobre) e anche nel senso che, in considerazione della particolarità della dizione utilizzata nella occasione in questione e della durata più estesa del rapporto, appariva più appropriata l’accezione adoperata nella lettera di assunzione anzichè in quella di cui al certificato di lavoro;

– la Corte affermava che tale conclusione andava recepita integralmente, ma da parte sua concludeva che la volontà della datrice di lavoro era nel senso dell’attribuzione della specifica mansione con carattere di stagionalità, sicchè non era corretta la valutazione del primo giudice di un errore materiale della società allorchè aveva fatto ricorso a tale accezione terminologica.

4. La Hera s.p.a. ricorre per cassazione con dodici motivi. I lavoratori intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi nello stesso ricorso sono raggruppati ed esposti in relazione alle rispettive tematiche.

5 – 1. Il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale, e il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, fanno riferimento alla questione del superamento dei limiti percentuali per le assunzioni a termine.

Premesso che l’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 1.10.1991 e l’analogo art. 9, comma 7, del c.c.n.l. 31.10.1995 prevedono la possibilità di superare i limiti percentuali per le assunzioni a termine dettati dalla contrattazione nazionale, “ove oggetto di contrattazione con le 00.SS.”, si lamenta che il giudice di appello, dopo che il giudice di primo grado aveva valorizzato, a seguito della deduzione al riguardo della società nella sua memoria di costituzione, il raggiungimento di intese tra l’Amia e le organizzazioni sindacali sul punto del superamento dei limiti numerici, confermata dalle testimonianze assunte, abbia – peraltro in assenza di specifici motivi di appello circa tali risultanze testimoniali – omesso di esaminare tali risultanze e di attribuirgli il dovuto rilievo.

5.2. Esaminati congiuntamente detti motivi, per la loro connessione, deve rilevarsene la fondatezza sotto il profilo del vizio di motivazione. Infatti il giudice di appello ha immotivatamente affermato, peraltro in contrasto con lo sviluppo processuale riferito nella stessa sentenza, che non era stato dedotto che sul punto vi fosse stato il previsto confronto con le organizzazioni sindacali. Ha poi affermato che tale circostanza non era risultata in causa, senza prendere in esame le risultanze probatorie sul punto già considerate dal giudice di primo grado e ora specificamente esposte nel ricorso per cassazione (deposizione del teste Arcangeli e di altri sindacalisti). Nè può ritenersi adeguato, stante la sua ellitticità, l’incidentale rilievo, formulato in una successiva parte della motivazione, circa l’intervento di una “rappresentanza sindacale difettiva”.

6.1. I motivi terzo (sotto il profilo della violazione del canone di interpretazione letterale dei contratti relativamente all’accordo del 1995 e alla relativa clausola di durata), quarto (per omessa motivazione sul punto della pretesa validità del medesimo accordo dopo il 31.12.1995), quinto (sotto il profilo della violazione dei canoni di interpretazione dei contratti sul rilievo dell’elemento letterale e dell’interpretazione complessiva, quanto all’attribuita rilevanza dell’accordo del 1995 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato) e il sesto motivo (sotto il profilo della violazione della L. n. 598 del 1979, art. 2 per la ritenuta sua applicabilità per analogia all’accordo aziendale del 1995), censurano l’accoglimento della domanda dei ricorrenti all’assunzione a tempo indeterminato sulla base di un diritto di precedenza al riguardo. Si osserva preliminarmente che la ratio decidendi sul punto è poco chiara e che, in difetto del riferimento della Corte ad uno specifico dato normativo, si deve ritenere che essa abbia dato rilievo agli accordi del 1990 e del 1995 invocati dai lavoratori, che attribuivano rilevanza a graduatorie basate sui solo criteri dell’anzianità di servizio e dei carichi familiari, previa la dichiarazione di invalidità degli accordi aziendali del 1997 e del 1998.

Tale base della decisione viene censurata innanzitutto per essere in contrasto con il fatto che l’accordo del 1995 con la relativa graduatoria era definitivamente scaduto il 31.12.1996, come da espressa clausola in tal senso, e poi per il fatto che l’accordo del 1995 regolava il diritto di precedenza solo per le assunzioni a termine e non anche per quelle a tempo indeterminato. Nè era legittimo ed ammissibile il ricorso, accennato dalla Corte, ad un riferimento in via d’analogia, ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale, al diritto di precedenza previsto dalla L. n. 598 del 1979 per le assunzioni a tempo indeterminato nel settore del turismo, in relazione ad una normativa contrattuale di univoco tenore e con ricorso a una norma speciale, in quanto tale non suscettibile di applicazione in via di analogia.

6.2. Nell’esaminare congiuntamente tali motivi tra loro connessi, è opportuno precisare che dal complesso della motivazione si comprende che il giudice di appello abbia inteso valorizzare la violazione del diritto degli attuali intimati a giovarsi di criteri di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato previsti dalla contrattazione collettiva aziendale. Premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto l’accordo aziendale del 1995 da cui risulta che lo stesso riguarda una graduatoria per le assunzioni a termine e ne prevede l’operatività fino al 31.12.1996 (contemplando la futura predisposizione di graduatorie aventi durata annuale, con superamento sul punto del regolamento aziendale del 1990), non risulta logica la sentenza impugnata, che ha inteso dare rilevanza – ai fini del diritto ad assunzioni a tempo indeterminato – ad una pretesa disdetta degli accordi aziendali del 1997 e 1998 prevedenti, ai fini della preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, a criteri inclusivi di valutazioni circa la qualità delle prestazioni dei lavoratori a termine, anche nel caso in cui non avessero dato luogo a rilievi disciplinari.

Quanto al riferimento da parte del giudice di appello alle norme disciplinanti nel settore del turismo il diritto di preferenza nelle assunzioni, non contenente la specificazione della disposizione tenuta presente, appare giustificata l’indicazione da parte del ricorrente della L. n. 598 del 1979, art. 2 in quanto si riferisce ai lavoratori stagionali del settore turistico e prevede il diritto di preferenza anche relativamente ad assunzioni a tempo indeterminato.

Ciò premesso, deve ritenersi fondata la censura di violazione di tale norma, non potendo farsi applicazione della stessa nella specie.

Deve considerarsi, infatti, che l’azienda ricorrente non opera nel settore turistico, pur svolgendo attività che si incrementano nel periodo di afflusso turistico, e che neanche è ammissibile l’applicazione in via analogica di norme avente portata eccezionale.

7.1. Il settimo (sotto il profilo della violazione dei canoni di interpretazione dei contratti circa il rilievo dell’elemento letterale e dell’interpretazione complessiva) e l’ottavo motivo (sotto il profilo dell’insufficiente motivazione) censurano la statuizione sulla ritenuta invalidità degli accordi aziendali 30.5.1997 e 11.8.1998. Si deduce l’illogicità di avere dato rilievo in effetti ad un dissenso espresso da un sindacato in data 23.10.1998 e quindi successivamente alla conclusione degli accordi. Al più la lo stesso comportamento avrebbe potuto essere preso in considerazione come disdetta con effetti dal 1999 (anno rispetto a cui non vi erano doglianze in tema di assunzioni da parte dei ricorrenti), in base alla clausola sulla validità e il tacito rinnovo dell’accordo del 1997. (Si osserva anche che in un verbale del 21.7.1998 la validità dell’accordo del 30.5.1997 era stata confermata anche dal rappresentante della Cisl).

Con il nono motivo, denunciandosi violazione di norme di ermeneutica contrattuale riguardo all’interpretazione degli artt. 2 e 5 dell’A.I. 20.12.1993 e dell’art. 6 del c.c.n.l. Federambiente 31.10.1995, anche con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 19 si lamenta che sia affermata la carenza di rappresentatività della r.s.u. in difetto dell’adesione di una componente sindacale.

Con il decimo e l’undicesimo motivo, sotto il profilo rispettivamente della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’insufficienza di motivazione, si lamenta che non sia stata attribuita rilevanza al verbale di riunione del 134-1999) attestante la rinuncia del rappresentante della Cisl alla pretesa revoca dell’accordo del 30.5.1998.

7.2. Questi motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi di cui al paragr. 6.1.

8.1. Con il dodicesimo motivo si denuncia contraddittorietà di motivazione riguardo alla ritenuta invalidità dell’assunzione a tempo determinato della U. per l’anno 1995.

8.2. Il motivo è fondato.

Il giudice di merito, riguardo alla vicenda in questione ha esposto le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. e ne ha rilevato la condivisibilità, ma poi ha contraddittoriamente e apoditticamente ha fatto propria una diversa valutazione della vicenda, affermando che doveva ritenersi che la datrice di lavoro avesse inteso effettuare una assunzione a termine della lavoratrice per esigenze stagionali invece che per l’esecuzione di un servizio straordinario, secondo la causale indicata nel contratto.

9. In conclusione, tenuto anche presente che la sentenza impugnata nulla dice circa un rilievo ai fini del decidere della circostanza rilevata (in maniera del tutto sintetica) delle intervenute proroghe (o dei prolungamenti) dei contratti a termine, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice che procederà a nuovo esame e, per quanto riguarda in particolare la questione di diritto esaminata nel secondo capoverso del paragr. 6.2, farà applicazione del principio ivi indicato circa il campo di applicazione della L. n. 598 del 1979, art. 2.

Al giudice di rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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