Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11359 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. DITTA, (OMISSIS), in persona della sua

titolare e legale rappresentante M.R., considerata

domiciliata “ed lege ” in Roma, presso Cancelleria Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati FASSARI OSVALDO e

MORI PIERGIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

R.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso LO studio dell’avvocato D’INTINO

MARIA ANTONIETTA, che La rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GATTI DEI MAURIZIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 4/05/2004, depositata il

24/11/2004; R.G.N. 1440/A/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso in via preliminare

verifica procursa; in subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 novembre 2004 la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dalla ditta M.R. contro la sentenza del Tribunale di Prato del 4 febbraio 1999 nonche’ l’appello incidentale di R.F..

Con quella decisione il Tribunale:

aveva respinto la domanda di sequestro conservativo mobiliare e/o immobiliare nonche’ presso terzi, richiesto ante causava dalla ditta M. contro la R. fino alla concorrenza di L. 115 milioni;

aveva revocato la cauzione prestata con fidejussione del (OMISSIS) dalla Banca Commerciale italiana, liberandola integralmente dalla obbligazione assunta;

aveva accolta “nella misura di giustizia” la domanda della ditta M. volta a recuperare il credito da essa vantato nei confronti della R. ed azionato in base alla fattura n. (OMISSIS), per lavori edili eseguiti nel 1978 a favore della convenuta;

aveva condannato la M. a pagare un terzo delle spese dite, per intero le spese di CTU e compensate tra le parti le residue spese.

Avverso la sentenza di appello su indicata propone ricorso per Cassazione la ditta M. affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso la R..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare va rilevato che, contrariamente a quanto formulato nella memoria, il presente ricorso non necessita dei quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. perche’ con esso si impugna per Cassazione una sentenza di data anteriore al 2 marzo 2006.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 114 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 1988 c.c. e L. n. 1669 del 1933 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio si motivazione su un punto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5); con il secondo motivo (omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione degli artt. 1362 c.c. e 2730 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); con il terzo motivo (vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla determinazione del credito della ditta M. ed ai pagamenti effettuati dalla R.; violazione dell’art. 1193 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente, in estrema sintesi, pone in rilievo quanto segue.

1) Il giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare il carattere di astrattezza del titolo cambiario e la presunzione juris tantum di cui all’art. 1988 c.c., come da giurisprudenza che richiama (p. 14 ricorso).

Ne avrebbe dovuto fare scaturire, stante il carattere astratto dell’obbligazione cartolare, che era onere della R. dimostrare la riferibilita’ dell’obbligazione, derivante dalle tratte accettate, al credito azionato in giudizio ed, al riguardo, mancherebbe ogni motivazione logica alla affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui le tratte in questione non possono essere state considerate dalla M. nelle fatture (OMISSIS).

Anzi, “i riferimenti alle date di emissione delle fatture (OMISSIS) e alla data di scadenza delle tratte ( (OMISSIS)) sono palesemente privi di rilievo al fine di statuire in merito” (p. 15 – 16 ricorso).

2) L’esistenza del credito (relativo alle fatture (OMISSIS)) diverso da quello azionato e’ documentalmente provato dalla fattura n. (OMISSIS) e da essa emergerebbe solo il riepilogo degli importi maturati per l’esecuzione dei lavori, “ma in nessun modo viene dato atto che tali importi fossero gia’ stati incassati” (23 ricorso).

Peraltro, la R. non avrebbe mai fornito la prova di come sia avvenuto il pagamento delle due fatture n. (OMISSIS).

L’argomentare, in merito, da parte del giudice dell’appello risulterebbe palesemente illogico, insufficiente e/o contraddittorio, perche’ egli avrebbe ritenuto sussistente una incompatibilita’ tra la data di scadenza delle tratte ((OMISSIS)) e la data di emissione delle fatture (OMISSIS):

incompatibilita’, che non ha alcuna ragione di esistere ne’ sotto il profilo logico ne’ sotto il profilo giuridico, senza trascurare di considerare che le fatture non sono quietanze di pagamento (p. 25 ricorso).

3) Il tema centrale del contendere, di cui, pero’, non vi sarebbe alcuna traccia nella sentenza impugnata, era che a fronte delle deduzioni di essa ricorrente la R. si era solo limitata a fornire la prova del pagamento delle tratte accettate per L. 20 milioni complessive nel (OMISSIS) e del pagamento di L. 4.577.750 dopo la sentenza di primo grado. Nessuna prova e’ stata data dei pagamenti che sarebbero avvenuti, (secondo la prospettazione della convenuta) nell’agosto e nel dicembre 1978.

Invero, non essendo contestato l’entita’ del credito della M., cio’ che i giudici dovevano esaminare era la valutazione di quanto dalla R. era stato pagato (p. 32 – 34 ricorso).

2.- In merito a queste doglianze, che la Corte stima esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, va detto quanto segue.

Premesso che, come puntualmente fa rilevare la resistente (p. 5 controricorso) il corrispettivo delle prestazioni eseguite dalla ditta M. risulta determinato dalla sentenza di primo grado, perche’ non impugnata in appello sul punto (v. p. 3 sentenza impugnata), rileva il Collegio che il giudice dell’appello, dopo aver evidenziato il punto centrale del gravame, ovvero che non sarebbe stato corrispondente al vero, come invece ritenuto dal Tribunale, che la R., oltre a quelli da essa appellante riconosciuti, abbia versato anche ulteriori acconti per i 20 milioni, ha esaminato in modo approfondito il problema del dare ed avere tra le parti e che si poneva alla sua attenzione.

Con un ragionamento logico che resiste ad ogni censura quel giudice, dopo aver fatto chiaro riferimento alle date delle fatture, ha poi ritenuto che “le tratte in questione hanno pero’ scadenza al 15 marzo 1979 e, quindi, non possono essere state considerate nelle fatture suddette (n. (OMISSIS) – n.d.r.), appunto perche’ non era stato effettuato il relativo pagamento che avrebbe anche potuto non avvenire ove i titoli non fossero stati onorati alla scadenza”.

Di qui la deduzione logica del giudice del gravame del seguente tenore:

“Deve quindi ritenersi che l’importo di L. 20.000.000 di cui alle tratte da lei prodotte (e pacificamente pagate) sia da aggiungere a quello degli acconti di cui alle suddette fatture; per cui non essendovi prova che tra le parti vi siano stati altri rapporti ai quali il pagamento delle tratte potrebbe essere riferito – sul punto l’impugnata sentenza deve essere confermata” (p. 4 sentenza impugnata).

Dalla trascrizione testuale della motivazione della sentenza emerge con chiarezza, stante il rilievo che le tratte sono state pagate, che la R. ha adempiuto all’onere di superare la presunzione iuris tantum come se fosse debitore in virtu’ di obbligazione cartolare, per cui la censura sull’inversione dell’onere della prova appare destituita di fondamento.

Ma, e a parere del Collegio si tratta di argomento dirimente, non si puo’ non sottolineare che la ditta M. ha agito a titolo contrattuale e nessun “altro rapporto” tra le parti, al quale riferire l’avvenuto pagamento delle tratte, e’ risultato sussistere, per cui il convincimento del giudice dell’appello, secondo cui logicamente deve ritenersi che nelle quietanze precedenti non fosse ricompreso l’importo delle tratte scadute e pagate il 15 marzo 1979, e’ perfettamente logico (v. sul punto per quanto valga Cass. n. 7417/86).

Ne’ si evince dalla sentenza impugnata che la ditta M., oltre che dagli atti prodotti ed esaminabili da questa Corte, al fine di decidere il presente ricorso, abbia dato la prova dell’esistenza di altro credito gia’ scaduto cui imputare i 20 milioni pacificamente incassati (Cass. n. 8066/07).

Ne consegue che la doglianza nella articolata formulazione dei tre motivi va respinta.

3.- Con il quarto motivo (violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 245 c.p.c. u.c., art. 24 Cost.; omessa motivazione in punto di esclusione di una prova determinante ai fini del decidere) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe statuito circa la sua istanza di ammissione di prova per testi formulata in atto di appello.

Questa doglianza, per come formulata, e’ assorbita dal rigetto dei primi tre motivi.

Infatti, una volta ritenuto che le due tratte non si riferivano alle fatture n. (OMISSIS), si deve dedurre che il giudice dell’appello, che aveva ammesso i capitoli di prova n. 2 e 3, senza esprimersi sul capitolo 1, come sottolinea la ricorrente a p. 34 – 35 del ricorso, abbia ritenuto ininfluente quel capitolo di prova (v. la trascrizione dell’ordinanza ammissiva a p. 35 del ricorso, dalla quale non si ricava alcun difetto di motivazione, come fa rilevare la resistente a p. 10 controricorso), senza dimenticare che nell’ammissione o meno di una prova richiesta il giudice gode di un autonomo potere di valutazione, incensurabile in sede di legittimita’.

4.- Con il quinto motivo (violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che non sarebbe argomentata la scelta del giudice dell’appello di ritenere che le fatture (OMISSIS) sono state emesse solo dopo il relativo pagamento: nessuna delle parti avrebbe prospettato l’interpretazione data dalla Corte di appello – p. 37 ricorso.

Osserva il Collegio che questa doglianza e’ assorbita dal rigetto dei primi tre motivi e, comunque, con essa si chiede una diversa interpretazione delle domande delle parti, cosi’ come espressa dal giudice dell’appello.

Ed, inoltre, contrariamente a quanto in essa si assume, non si rinviene alcuna violazione del principio iuxta alligata et probata (v. p. 4 sent. impugnata, dove si da atto che e’ pacifico tra le parti (cfr.gli scritti conclusionali di entrambe) che le fatture n. (OMISSIS) sono state emesse solo per dare atto degli acconti stessi).

5.- Con il sesto motivo (violazione dell’art. 1182 c.c. dell’art. 1218 c.c., dell’art. 1219 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c.; vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe fissato la decorrenza degli interessi dall’11 novembre 1988, data di richiesta del pagamento e non dal 1979 quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Al riguardo, osserva il Collegio che si legge nella sentenza impugnata, in merito a questo capo della domanda che” non era fissato per il pagamento alcun termine e, quindi, gli interessi non potevano decorrere dalla richiesta perche’ il credito non era ne’ liquido ne’ certo perche’ contestato sull’an e sul quantum”.

Questa motivazione va condivisa.

Infatti, correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto che il credito della ditta M. era stato contestato, tanto e’ che la R. ebbe a contestare il fondamento della istanza di sequestro conservativo, chiedendo il rigetto della richiesta di convalida e anche l’ammontare del suo asserito debito, al punto da ritenere gli importi indicati dalla ditta M. come eccessivi (p. 2 sentenza impugnata), a nulla rilevando che poi la difesa della R. si sia rivelata in parte infondata.

6.- Il rigetto di questo motivo importa anche il rigetto del settimo motivo sul negato maggior danno, senza trascurare di osservare che esso in parte e’ inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile laddove ritiene meramente apodittica la deduzione del giudice del gravame circa la estinzione nel 1988 della anticipazione bancaria.

E’ infondato perche’ omette di considerare che il giudice dell’appello ha respinto la domanda sul maggior danno “in mancanza di prova in contrario” sulla persistenza dell’anticipazione bancaria alla data del 1988 (p. 3 sentenza impugnata).

Ne’ su questo passaggio argomentativo, in questa sede, la ricorrente riporta qualche elemento documentale, gia’ acquisito al processo, e di cui avrebbe potuto nel ricorso riportare la trascrizione, idoneo a confortare il suo assunto, come, invece, si e’ curata di fare circa il primo e il secondo motivo (v. p. 15 in merito alle tratte e p. 18 – 22 ricorso).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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