Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11359 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017), n. 11359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13098-2014 proposto da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente-
contro
P.A.G. in proprio e quale successore della
società ATELIER 291 DI P.A.G. & C. SAS,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 58, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentati e difesi dagli
avvocati BRUNO ARENA e PIETRO TROIANIELLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7266/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale intimato (in proprio e nella qualità in epigrafe indicata), ha annullato, per quanto in questa sede rileva, le ordinanze-ingiunzione emesse dal Direttore provinciale della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone nei confronti di P.A.G., quale titolare di impresa individuale, esercente confezioni di abbigliamento;
2. riteneva la Corte territoriale che le accertate violazioni erano ascrivibili alla società Atelier 291 di P.A.G. & C s.a.s. per avere, con contratti di associazione in partecipazione simulati, impiegato, presso l’azienda, quattro lavoratrici subordinate, e che l’individuazione, come responsabile dell’obbligazione sanzionatoria, di un soggetto giuridico inesistente – l’impresa individuale P.A.G. – determinava l’illegittimità delle ordinanze-ingiunzione;
3. avverso tale sentenza ricorre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. l’intimato, in proprio e nella qualità in epigrafe indicata, ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Ministero a proporre ricorso per cassazione;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, parte del giudizio di gravame ed autorità che ha emesso l’ordinanza – ingiunzione opposta, a nulla rilevando, anche agli effetti dell’integrità del contraddittorio, che il Ministero ricorrente sia gerarchicamente sovraordinato all’autorità che ha esercitato la potestà sanzionatoria.
PQM
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, concedendo termine alla parte ricorrente per la notificazione di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017