Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11358 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 29456/2018 proposto da:

P.M.R., elettivamente domiciliato in Vicenza, piazzetta

Palladio, n. 11, presso lo studio dell’avv. Daniele Accebbi, che lo

rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 1397/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2019 dal Consigliere relatore MACRI’ Ubalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 7 agosto 2017.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta che il provvedimento era del tutto sovrapponibile al decreto della Commissione territoriale che aveva negato valore al lodevole e proficuo percorso integrativo che egli aveva intrapreso in Italia. Espone che era stato costretto a fuggire dal Bangladesh in quanto attivo del Partito nazionalista, sconfitto alle elezioni dal 2008 dalla Lega popolare bengalese; che, dopo la sconfitta, era stato perseguitato e picchiato tanto da non poter più proseguire la sua attività di allevatore di galline; che era stato costretto ad espatriare in Qatar, dove era rimasto fino al 2014, trovando lavoro come saldatore, attività che svolgeva anche in Italia; che, rientrato in Bangladesh, a causa della conferma elettorale della Lega popolare, era andato in Libia nell’ottobre 2016 da dove, nel maggio 2017, era fuggito per l’ingravescenza del conflitto. Quindi, era approdato sulle coste italiane l’8 maggio 2017. Osserva che entrambi gli allontanamenti erano stati segreti per la necessità di sfuggire alle rappresaglie di cui era vittima, sicchè non poteva pretendersi un’attenzione probatoria privilegiata rispetto alla salvaguardia della propria integrità. Lamenta il mancato esercizio della cooperazione istruttoria rispetto alle persecuzioni riferite al periodo 2014-2017 e riporta dati a sostegno della sua tesi. Ricorda inoltre di avere un contratto a tempo indeterminato da maggio 2018 ed un reddito di Euro 1.300 – Euro 1.500, idoneo al suo sostentamento. Precisa che, in caso di rimpatrio, subirebbe il danno grave della morte o la minaccia grave e individuale alla propria vita e persona in una situazione di conflitto e a seguito del potere della Lega. Evidenzia di essere transitato per la Libia ove aveva dimorato per circa un anno e non sarebbe fuggito se le condizioni politiche fossero state stabili.

Con il secondo ribadisce la mancata cooperazione istruttoria del Tribunale e ricostruisce gli aspetti salienti della situazione geo-politica del Bangladesh.

Con il terzo censura la decisione per violazione del principio di non refoulement di cui agli art. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra.

3. La trattazione della causa va rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sui profili oggetto del presente ricorso investite dell’interpretazione delle norme sul permesso di soggiorno per motivi umanitari dall’ordinanza di questa Sezione n. 11749 del 03/05/2019.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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