Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11358 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 37, presso lo studio dell’avvocato SCALISE

UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LAURO VINCENZO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP. A R.L. GIA’ S.P.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PARTIPILO PAPALIA

SAVERIO con studio in BARI, PIAZZA GARIBALDI N. 27 giusta procura

speciale del Dott. Notaio VINCENZO QUARANTINO, del 2/12/1998, Rep.

100142;

– controricorrente –

R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 402/2005 del GIUDICE DI PACE di MODUGNO,

emessa il 23/06/2005, depositata il 24/06/2005 R.G.N. 717/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26 – 28.4.2004 B.M., premesso che l’autovettura di sua proprieta’, guidata dalla nipote B.M. P., era rimasta danneggiata a seguito di un sinistro avvenuto in (OMISSIS) con l’autovettura di proprieta’ di R. G., riportando danni per Euro 997,02, e che la compagnia assicuratrice del R., responsabile del sinistro, si era limitata ad inviare al legale di esso istante un assegno di c/c bancario di Euro 641,00, senza spese ed onorari legali, che l’istante medesimo aveva trattenuto a titolo di acconto sul dovuto, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Modugno sia il R. che la Cattolica Assicurazione s.p.a. per sentirli condannare in solido al pagamento del saldo della somma richiesta a titolo di sorte capitale, pari ad Euro 356,02.

A seguito della notifica di tale citazione la Cattolica Assicurazione provvedeva all’invio al legale dell’attore della somma richiesta in citazione, oltre Euro 80,00 per spese legali, per cui il B. dava nuovo impulso al giudizio con comparsa di riassunzione notificata il 23 – 27.7.04.

La convenuta Cattolica eccepiva l’avvenuto integrale risarcimento dei danni, mentre il R. restava contumace.

Con sentenza depositata il 24.6.05 il giudice adito rigettava la domanda per mancanza di prove.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il B., con tre motivi, mentre la Cattolica ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo il giudice erroneamente appuntato la sua decisione sulla mancata prova circa la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno, mentre nelle more del giudizio la Cattolica Assicurazione aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni di esso ricorrente sia in ordine all’an che al quantum della sua pretesa.

Con il secondo motivo si duole dell’erronea affermazione di una circostanza manifestamente inesistente, avendo il giudice erroneamente sostenuto che nel primo assegno inviato dalla compagnia assicuratrice erano state incluse anche le spese legali.

Con il terzo motivo si duole infine che il giudice non abbia valutato, come documento di prova del danno subito dal ricorrente, la fattura dallo stesso prodotta in atti.

1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilita’ del controricorso della resistente soc. Cattolica, in quanto il suo difensore, avv. Saverio Partipilo Papalia, ha proposta in forza di una “procura generale alle liti in atti”, mentre esso richiede, come e’ noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 c.p.c., comma 2 e dell’art. 365 c.p.c., una procura speciale.

2. Nel merito, il primo motivo non e’ fondato.

Infatti, la decisione gravata non ha affatto violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che, anche nel caso in cui l’intera sorte sia stata pagata dal convenuto dopo la notificazione dell’atto di citazione e sia rimasta, quindi, aperta la questione delle spese legali, rientra certamente nel potere – dovere del giudice l’accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti in generale di fondatezza della domanda, e quindi del presupposto per la condanna dei convenuti alle spese, vale a dire la loro soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Il giudice di merito non ha, percio’, affatto travalicato nella decisione i limiti di cui all’art. 112 c.p.c. nel momento in cui ha posto la questione circa le prove offerte dall’attore in ordine sia all’an che al quantum.

Ne’ puo’ sostenersi che il giudice fosse esentato da tale indagine dall’avvenuto pagamento di quanto richiesto nell’atto introduttivo sia perche’ un pagamento in via meramente cautelativa non poteva essere assimilato, in assenza di una esplicita affermazione al riguardo, ad un indiscusso riconoscimento delle ragioni fatte valere ex adverso e sia perche’, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, incombeva sul ricorrente l’onere di trascrivere integralmente il contenuto della comunicazione (o delle comunicazioni) con cui la compagnia assicuratrice avrebbe espressamente riconosciuto la fondatezza delle avverse pretese sia per l’an che per il quantum.

3. Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto la relativa censura, sintomaticamente priva di ogni riferimento ad alcuna delle ipotesi di ricorso previste ” nell’art. 360 c.p.c. andava ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4) risultando in sostanza dedotto come motivo di impugnazione un errore di fatto consistente nell’erronea percezione degli atti di causa.

4. Anche il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto con tale censura si richiede a questa Corte sostanzialmente il riesame del merito della causa.

Infatti, la valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, la relativa interpretazione dei risultati delle prove stesse si sottrae ad ogni sindacato di legittimita’ se immune da vizi logici ed errori giuridici.

Ed invero, si rileva che nella specie la sentenza gravata ha spiegato, con motivazione assolutamente logica ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto che la fattura esibita dall’attore non costituisse una prova certa ed inoppugnabile dell’ammontare del danno dallo stesso subito, facendo in particolare riferimento alla circostanza che non fosse stato possibile il riscontro tra i danni effettivamente riportati dalla vettura incidentata e le voci di lavori indicate in fattura, posto che non erano state prodotte in atti riproduzioni fotografiche delle parti danneggiate ne’ risultavano specificati in citazione i punti esatti d’urto o le parti oggetto di danneggiamento.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato, mentre nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante l’inammissibilita’ del controricorso della resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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