Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11358 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20113-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA ed ENZO MORRICO che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda, dell’attuale parte intimata, di accertamento dell’inefficacia del dedotto trasferimento del ramo d’azienda effettuato da Telecom Italia s.p.a. alla MP Facility s.p.a. e di declaratoria della persistenza del rapporto di lavoro con il predetto lavoratore;

2. la Corte territoriale, ribadito l’onere inderogabile dell’impresa cedente di dimostrare la conformità dell’operazione di traslazione del ramo ai requisiti dell’art. 2112 c.c. e richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del ramo d’azienda (Cass. 20422/2012; 5678/2013) e, in particolare, del ramo in oggetto, denominato Document manegement, escludeva che la cessione avesse riguardato lavoratori dotati di particolare specializzazione e, in definitiva, un’articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente; rilevava, pertanto, che la cessione si era risolta, nella specie, nella cessione di una pluralità di contratti di lavoro;

3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo;

4. il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo, per mancanza in atti di regolare avviso, al difensore della parte controricorrente, dell’adunanza non partecipata.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per mancato avviso all’avvocato del controricorrente.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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