Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11357 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11357 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 23002-2012 proposto da:
MAROTTA VITO titolare della Ditta individuale EDIL
V.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato VITTORIO CELIENTO giusta
delega in atti;
– ricoxrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 31/05/2016

controrlcorrente

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

SCODITTI;

Svolgimento del processo
Nei confronti di Marotta Vito venne emesso avviso di accertamento per Vanno
2005 per maggiori ricavi e costi indeducibili. La CTP rigettò il ricorso del
contribuente. L’appello fu disatteso dalla CTR sulla base della seguente
motivazione: non ricorre l’inutilizzabilità degli atti compiuti dalla G.d.F stante
l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale;

a conoscenza del contribuente; il maggior reddito deriva, come da p.v.c., in
parte dal recupero a tassazione di costi portati da fatture ritenute false, in
parte dal recupero di corrispettivi per prestazioni svolte in nero e fittiziamente
fatturate da terzi.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di tre
motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
31 e 33, comma 1, d. leg. n. 546/1992, 24 e 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 n.
3 e n. 4 c.p.c. Espone il ricorrente che all’udienza di trattazione, poi rinviata
per impedimento del relatore, si erano presentati i nuovi difensori, depositando
la nomina in originale, dopo che il contribuente aveva revocato l’incarico
conferito ai precedenti difensori, e che, dopo che la data della successiva
udienza era stata comunicata dallo stesso contribuente ai nuovi difensori, in
quanto l’avviso era stato inviato presso lo studio di quelli precedenti, alla
nuova udienza era stata presentata certificazione medica relativa ad uno dei
difensori. Osserva che non era stato tenuto conto del legittimo impedimento
del difensore e che la causa, in violazione del principio del contraddittorio, era
stata decisa in camera di consiglio e non in pubblica udienza.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 220 disposizioni
coordinamento c.p.p. e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva il
ricorrente che l’avviso dì accertamento era nullo in quanto, nonostante che
erano emersi indizi di reato, la verifica era proseguita secondo le forme
previste dalla legge tributaria anziché secondo quelle previste dal c.p.p., e che
la CTR aveva omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di nullità del p.v.c.

1

infondata è l’eccezione di mancata allegazione del p.v.c., trattandosi di atto già

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
39 e 42 d.p.r. n. 600/1973 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
Osserva il ricorrente che risultava violata la regola dell’onere della prova, in
base alla quale spettava all’Ufficio dimostrare che le operazioni erano
inesistenti, trattandosi di ‘presunzioni fondate sulle dichiarazioni di un terzo,
aventi carattere meramente indiziario, e che non risultava allegato il p.v.c.

personalmente e non da avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura
speciale. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente
dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito
di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ.,
i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma,
lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25
ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848,
riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul
patrocinio nel processo civile (Cass. 27 dicembre 2012, n. 23925).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese processuali che liquida in euro 4.100,00 per compenso, oltre le
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio 2016
Il consiglier

t.

Il Pr idente

4

s

Il ricorso è inammissibile. Esso risulta sottoscritto dalla parte

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