Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11357 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso n. 27395/2018 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour, n.

139, presso lo studio dell’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta

e difende in virtù di nomina e procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2520/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore MacrìUbalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 17 ottobre 2016.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e art. 737 c.p.c., poichè il Tribunale non aveva attivato i propri poteri istruttori in violazione del dovere di cooperazione. In particolare, non aveva compiuto alcun accertamento circa i profili di rischio dedotti dal richiedente e le circostanze relative al percorso di integrazione intrapreso in Italia nè si era pronunciato in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; aveva effettuato un esame approssimativo delle dichiarazioni del richiedente; non aveva chiesto l’integrazione documentale al fine di verificare il rapporto lavorativo in corso, in violazione dei principi di leale collaborazione; non aveva tenuto conto della circostanza individuale e delle circostanze personali del richiedente nè aveva valutato l’impossibilità per il richiedente di far ricorso alla protezione di un altro Paese, non avendo la cittadinanza di altri Paesi nè potendola ottenere; aveva omesso di pronunciarsi sul profilo di rischio di cui all’art. 14, lett. b) in merito alla protezione umanitaria. Eccepisce inoltre la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, atteso che la stesura delle motivazioni a sostegno del rigetto della domanda di protezione sussidiaria era identica a quella di altri due casi di richiedenti asilo provenienti dal (OMISSIS) e ricorrenti per cassazione, A.M.F. e M.M.G..

2.2.Con il secondo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione sussidiaria nonostante avesse dedotto il rischio del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), di subire trattamenti inumani e degradanti nel Paese di origine, per la povertà estrema, acuita dai devastanti eventi naturali, e per la condizione di sfollato cui sarebbe stato costretto in caso di ritorno, siccome privo di una rete di supporto ad oltre cinque anni dal suo espatrio.

2.3.Con il terzo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3, nonchè art. 5, comma 6 TUI, considerato il documentato percorso di integrazione in Italia. Se il Tribunale avesse compiuto la valutazione comparativa tra la vita degli ultimi cinque anni e la condizione in cui si fosse trovato al rientro in Bangladesh, avrebbe dovuto constatare i presupposti per la protezione umanitaria.

2.4. Con il quarto lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo. Ritiene che la motivazione del decreto impugnato era affetta da contraddittorietà ed illogicità e lesiva dei principi relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria: il giudice aveva travisato le risultanze di causa ed era giunto a conclusioni fondate su un esame deficitario di punti decisivi della controversia.

3. La trattazione della causa va rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sui profili oggetto del presente ricorso investite dell’interpretazione delle norme sul permesso di soggiorno per motivi umanitari dall’ordinanza di questa Sezione n. 11749 del 03/05/2019.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso, in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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