Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11357 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M.R. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), E.L. (OMISSIS), C.

C. (OMISSIS), D.M. (OMISSIS),

C.E. (OMISSIS), D.E.

(OMISSIS), I.R. (OMISSIS), F.

D. (OMISSIS), F.M. (OMISSIS), G.

A.M. (OMISSIS), L.M.L.

(OMISSIS), R.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato DENTE ALBERTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CINELLI PASQUALINA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC.COOP. A R.L. (OMISSIS), in

persona del Funzionario Procuratore Dott. D.M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo

studio dell’avvocato CATTANI ALTOBELLA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Not. GIORGIO SACCHI, in ROMA il

18/03/2009 rep. n. 18967;

– controricorrente –

e contro

V.M. o M., IMM LE QUERCE SRL;

– intimati –

e sul ricorso n. 6828/2006 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48,

presso lo studio dell’avvocato ALEANDRI STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUADRINI GIANPIERO giusta delega in calce al

controricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC.COOP. A R.L. (OMISSIS), in

persona del Funzionario Procuratore Dott. D.M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo

studio dell’avvocato CATTANI ALTOBELLA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Not. GIORGIO SACCHI, in ROMA il

18/03/2009 rep. n. 18967;

– controricorrente –

e contro

D.E., I.R., F.D., F.

M., G.A.M., L.M.L., R.

F., A.M.R., C.A., E.

L., C.C., D.M., C.E., IMM LE

QUERCE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2948/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 04/02/2005, depositata il

30/06/2005 R.G.N. 9487/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito l’Avvocato ALBERTO DENTE;

udito l’Avvocato ALTOBELLA CATTANI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5.1.98 D.E., I.R., F.D., F.M., G.A.M., L.M. L., R.F., A.M.R., C. A., E.L., in proprio e quale esercente la potestà sul minore C.C., D.M. e C. E. proponevano opposizione all’esecuzione intrapresa dalla Banca Popolare di Novara su porzioni immobiliari di cui erano proprietari in (OMISSIS).

Gli opponenti esponevano che il 9.3.90 l’Istituto Nazionale di Credito Edilizio-INCE aveva concesso alle s.r.l. La Torretta e D.M., titolari di concessioni edilizie del Comune di Frosinone per la costruzione di fabbricati per civile abitazione, uffici e negozi e poi fusesi nella Immobiliare Le Querce s.r.l., un mutuo ex D.P.R. n. 7 del 1976 di L. 19.500.000.000, da restituire in trenta rate semestrali a partire dalla data d’erogazione del saldo; che il contratto prevedeva che i lavori dovessero essere completati entro i successivi diciotto mesi e che di fatto era stata erogata la somma di L. 14.300.000.000 mediante assegni circolari intestati alla s.r.l.

Spazio Ambiente, poi divenuta socia della soc. Le Querce; che la durata del rapporto era stata ridotta a dieci anni ed il mutuo era stato finanziato all’Ince dall’Imi Capital Markets con un’operazione in Ecu e con un nuovo tasso variabile, con un aumento del costo complessivo dell’operazione stessa, mentre in precedenza le due soc. La Torretta e D.M. avevano concesso un’ipoteca sul complesso immobiliare de quo in favore della soc. Spazio Ambiente a garanzia di un’anticipazione fondiaria di L. due miliardi, interamente riscossi dalla stessa; che alla data dell’1.7.91, prevista per il completamento dei lavori, non era stato effettuato alcun pagamento sia dalla Spazio Ambiente in relazione all’anticipazione ricevuta che dalla soc. D’Itri e La Torretta, che avevano pure omesso il pagamento degli interessi di preammortamento e della prima rata ordinaria di mutuo con scadenza al luglio 1992; che la morosità della mutuataria perdurava tanto che era stata iniziata l’espropriazione coattiva nei confronti dell’Immobiliare Le Querce per un credito di L. 15 miliardi; che nel frattempo, nel novembre 1995, la mutuante aveva proceduto al frazionamento del mutuo, con liberazione di complessive 35 porzioni immobiliari.

Sostenevano, dunque, gli opponenti la nullità del mutuo in questione, in quanto concesso per somme superiori a quelle riconoscibili ed erogato a soggetto diverso dal mutuatario e prima che fosse realizzato il 25% della costruzione, deducendo l’illegittimo comportamento dell’Istituto, e lo convenivano in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia nei loro confronti sia del contratto che dell’atto di frazionamento e dei successivi atti di restrizione di ipoteca e rinuncia e che fosse dichiarata la responsabilità dell’ente per aver illegittimamente operato nella ripartizione del mutuo e della relativa ipoteca e per non aver agito tempestivamente contro la mutuataria, con conseguente accertamento della non debenza delle somme illegalmente erogate alla mutuataria e da questa non riscosse e non riscuotibili a causa del ritardo nell’azione esecutiva e del frazionamento e della restrizione dell’ipoteca, nonchè della non debenza delle somme per interessi, indennità di mora e spese maturate dall’1.7.91 in poi.

Chiedevano infine che fosse in ogni caso dichiarato l’obbligo della mutuante di procedere al frazionamento del mutuo tra gli istanti e pro quota e che fosse per l’effetto emessa sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo della ripartizione, con condanna del mutuante al risarcimento del danno.

La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione degli opponenti e contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, fornendo tra l’altro una versione parzialmente diversa della vicenda.

Analoga opposizione veniva proposta da V.M., proprietario di una porzione del medesimo immobile gravato da ipoteca.

Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, riteneva la nullità del mutuo per l’avvenuta erogazione a soggetto diverso dal mutuatario e dichiarava, pertanto, la nullità dell’ipoteca e l’inesistenza del diritto del mutuante a procedere all’esecuzione, con condanna dell’opposto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.

Veniva proposto appello dalla Banca Popolare di Novara, mentre resistevano al gravame sia il V. che gli altri opponenti che proponevano a loro volta appello incidentale.

Con sentenza depositata il 30.6.05 la Corte d’appello di Roma, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’opposizione all’esecuzione e le domande proposte dagli opponenti.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli originari opponenti, con quattro motivi, mentre hanno resistito con controricorso sia il Banco Popolare di Verona e Novara (già Banco Popolare di Novara) che il V., che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dall’intimata s.r.l. Immobiliare Le Querce.

Tutti i ricorrenti in via principale, tranne L.M.L. e D.M., ed il ricorrente in via incidentale hanno rinunciato al ricorso per Cassazione.

Sia la L. e il D.M. che la SGC BP s.p.a., quale mandataria della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero s.p.a. nella quale è stato conferito il ramo d’azienda relativo all’attività bancaria del Banco Popolare di Verona e Novara, hanno depositato in atti memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

a) ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1813 c.c. in relazione al D.P.R. n. 7 del 1976 ed alle altre disposizioni in tema di credito fondiario ed edilizio, nonchè in relazione all’art. 1321 c.c. e segg., all’art. 1326 c.c. e segg., all’art. 1343 c.c. e segg. e all’art. 1418 c.c. e segg., ed ancora insufficiente motivazione su di un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che, in caso di un “mutuo di scopo” quale quello speciale a finalità edilizia, in tanto la destinazione del denaro mutuato ad una finalità diversa da quella della programmata costruzione è idonea a determinare la nullità del mutuo stesso, in quanto tale destinazione diversa sia stata previamente concordata tra mutuante e mutuatario.

Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1813, 1188 e 1823 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, avendo la Corte di merito contestualmente, da una parte, negato la sussistenza dell’avvenuta distrazione delle somme mutuate dalla sua finalità pubblicistica e, dall’altra, invece, ammesso tale distrazione sulla base della documentazione prodotta.

Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 210 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2697, 2711 c.c. e all’art. 2729 c.c. e segg., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata ottemperanza, da parte della banca mutuante, all’ordine di esibizione dei titoli impiegati per le rimesse del mutuo non avesse in concreto rilevanza in assenza di elementi di prova concorrenti.

Con il quarto motivo deducono infine la violazione degli artt. 1418, 1419 e 1423 c.c., in relazione all’art. 1180 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed al R.D. n. 646 del 1905 e al D.P.R. n. 7 del 1976, ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che non può dichiararsi la nullità per difetto di causa del mutuo di scopo legale, in conseguenza del mancato investimento delle somme mutuate nell’iniziativa sovvenzionata, nel caso in cui il risultato voluto sia stato comunque raggiunto.

1. Il primo motivo non è fondato.

La Corte di merito ha, infatti, rilevato in generale che le prove acquisite non hanno fornito alcun riscontro all’assunto dei ricorrenti secondo cui destinatario effettivo delle sovvenzioni sarebbe stato un soggetto diverso dalle apparenti mutuatarie e che l’ente finanziatore sarebbe stato consapevole della distrazione dei finanziamenti dallo scopo per il quale erano stati pattuiti; e, quindi, in modo più specifico, ha evidenziato la circostanza che l’Istituto finanziatore provvide ai singoli finanziamenti in favore delle società D’Itri e Torretta secondo le modalità di erogazione stabilite mediante accordi intervenuti con le mutuatarie stesse (e cioè a mezzo di assegni circolari non trasferibili emessi a loro favore dalla Banca di Roma) e risultanti dai documenti allegati dall’odierna resistente alle note depositate all’udienza del 27.1.1999, senza che esistesse alcuna prova che le erogazioni in questione siano di fatto avvenute con modalità diverse.

In ultima analisi, la sentenza impugnata ha correttamente statuito che, considerata la rilevanza causale dello scopo cui è vincolata in materia di credito edilizio la destinazione in concreto delle somme mutuate, non è stata fornita alcuna prova valida circa l’esistenza di un consenso delle parti, simultaneo alla conclusione del contratto di mutuo o successivo ad essa, che fosse diretto alla violazione dello scopo di legge sotteso al contratto stesso; o, quanto meno, circa la consapevolezza, da parte dell’ente finanziatore Ince, della distrazione delle sue erogazioni dallo scopo suddetto.

Si tratta, in definitiva, di un apprezzamento in punto di fatto che, come tale, si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, allorquando, come è dato riscontrare nel caso di specie, esso risulta sorretto da un apparato motivazionale esente da vizi logici ed errori giuridici.

2. Anche il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono assolutamente infondati.

2.1. Va innanzitutto esclusa la denunciata contraddizione tra i passi della sentenza impugnata che risultano trascritti a pagina 13 del ricorso e dai quali si evincerebbe, da una parte, la negazione della distrazione del mutuo dal suo fine pubblico e, dall’altra, invece l’ammissione della stessa sulla base dei documenti prodotti dagli odierni ricorrenti.

Il fatto indubitabile è costituito dalla circostanza che i ratei di mutuo vennero erogati mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati alle effettive parti mutuatarie, e non certo alla soc. Spazio Ambiente, così come è altrettanto accertato che le nuove mutuatarie rilasciarono nuova delega alla Banca di Roma per l’incasso delle somme erogande, con contestuale autorizzazione dell’Ince a versare alla banca medesima le somme in questione.

Quello che in realtà la sentenza impugnata ha inteso affermare nella citata pag. 13 è che l’utilizzazione di parte delle somme erogate (confluite di fatto sul conto corrente presso la Banca di Roma intestato alla Spazio Ambiente) ad opera di quest’ultima per il pagamento di suoi creditori doveva considerarsi una vicenda tra soggetti del tutto estranei all’Ince e che non sussisteva alcuna prova che il medesimo ne avesse avuto comunque conoscenza.

D’altronde, il significato di tali affermazioni, non congliggente con il rilievo circa la mancanza di prove a sostegno della tesi secondo cui l’effettiva destinataria delle erogazioni sarebbe stata la Spazio Ambiente e l’Ince sarebbe stato consapevole della distrazione del finanziamento dal suo scopo di legge, trova conferma nelle successive argomentazioni svolte dai giudici d’appello, laddove è stato giustamente e correttamente rilevato che deve comunque escludersi la nullità del finanziamento per il fatto che le somme mutuate non siano state integralmente investite nell’iniziativa sovvenzionata, allorquando il risultato voluto sia stato in ogni caso raggiunto.

2.2. Si rileva poi che la valutazione, intesa nel senso sopra indicato, circa le prove documentali offerte dai ricorrenti evidenzia a sua volta la correttezza dell’osservazione in ordine al valore da attribuire all’inottemperanza della Banca Popolare di Novara all’ordine di esibizione degli assegni circolari a mezzo dei quali furono eseguite le erogazioni di cui trattasi.

Giustamente, invero, la Corte di merito ha rilevato che la valutabilità di tale rifiuto quale ammissione del fatto poteva avvenire solo in concorso di altri elementi probatori, che non erano allo stato sussistenti.

Anche la censura in ordine alla valutazione data alla predetta inottemperanza difetta, dunque, di ogni fondamento.

2.3. In definitiva, anche in relazione ai motivi in oggetto, deve rilevarsi che, sebbene proposti sotto il profilo del vizio di violazione di legge e quello del vizio motivazionale, i medesimi appaiono sostanzialmente diretti al riesame del merito della causa, mirando a sostituire al motivato convincimento di fatto del giudice di merito ed alla correlativa valutazione delle prove da questi effettuato il contrario convincimento e la contraria valutazione delle parti ricorrenti.

L’interpretazione dei risultati delle prove rientra, infatti, indiscutibilmente nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, il relativo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, quando sia il risultato di un processo logico immune da vizi logici ed errori giuridici o comunque da lacune e contraddizioni insanabili.

3. Per quanto riguarda poi il quarto motivo, si rileva che – essendo giurisprudenza pacifica di questa C.S. che il raggiungimento del risultato voluto esclude necessariamente la declaratoria di nullità del finanziamento per mancanza, anche sopravvenuta, di causa in conseguenza del mancato investimento di tutte le somme mutuate nell’iniziativa edilizia sovvenzionata (v., per tutte, Cass. n. 8564/2009) – la contestazione circa l’avvenuta ultimazione degli immobili preventivati costituisce una mera asserzione che non ha trovato in corso di causa alcun riscontro nelle prove acquisite.

Sarebbe stato, infatti, onere dei ricorrenti comprovare la fondatezza della loro eccezione circa la nullità del contratto di mutuo mediante la dimostrazione della mancata ultimazione degli immobili oggetto del finanziamento, ma tale prova non si rinviene affatto negli atti di causa, sembrando anzi che la stessa questione dell’ultimazione o meno delle costruzioni non abbia formato oggetto di prova nel corso del giudizio.

Anche il quarto motivo va, quindi, disatteso.

4. I ricorsi proposti dalla L. e dal D. vanno, pertanto, rigettati, mentre tutti gli altri ricorsi principali vanno dichiarati estinti per avvenuta rinuncia.

b) ricorso incidentale.

Anche il ricorso incidentale proposto da V.M. va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

c) Stante la difformità tra le decisioni dei giudizi di merito, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti L. e D. e la resistente SGC BP s.p.a., mentre nulla va statuito circa le spese in ordine ai ricorsi oggetto di rinuncia, stante l’avvenuta adesione alle rinunce della controparte resistente.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi principali proposti da L. M.L. e D.M. e dichiara estinti per intervenuta rinuncia gli altri ricorsi principali, nonchè quello incidentale di V.M.. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la L. e il D., da una parte, e la Società Gestione Crediti BP s.p.a., dall’altra, quale rappresentante della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero s.p.a..

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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