Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11357 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10402-2016 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COLLI ALBANI

14, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA SERPA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA ROSARIA COSCHIGNANO e FRANCA NACCARATO;

– ricorrente –

contro

CO. ME. TRA SCARL CONSORZIO AUTOLINEE SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL

REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da P.D. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, avendo accertato che il ricorrente aveva ingiustificatamente omesso di notificare l’appello ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione nel termine di 25 giorni prima di tale udienza previsto dall’art. 435 c.p.c.;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.D. sulla base di due motivi;

3. che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato:

4. che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 152 e 154 c.p.c. ed il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. dell’art. 6 Cedu, censurandosi, sotto vari profili, la decisione per avere affermato la improcedibilità dell’appello, sono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte;

4.1. che l’art. 435 c.p.c., comma 3, nel prescrivere che “tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”, stabilisce un termine nell’interesse dell’appellato e dell’esercizio consapevole dei suo diritto di difesa, di cui, però, l’appellato medesimo può disporre;

4.3. che la notifica dell’atto di appello eseguita oltre tale termine non può essere equiparata ad una notifica omessa o inesistente. Ne è conferma il fatto che la costituzione dell’appellato è idonea a sanare la violazione del termine posto che l’art. 435 c.p.c., comma 3;

4.4. che nel rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto – forma dell’arto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell’udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 c.p.c., n. 7 e art. 342 c.p.c.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili “ex tunc”, con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c., comma 3), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante (v., tra le altre, Cass. n. 4461 del 1993; Cass. n. 1093 del 1994; Cass. n. 7957 del 1994; Cass. n. 3373 del 1996; Cass. n. 18165 del 2004; Cass. n. 488 del 2010. Si veda anche, di recente Cass. n. 19818 del 2013 e Cass. n. 16479 del 2015);

4.5. che, in particolare, autorevolmente Cass. n. 4461 del 1993 cit., dopo aver sottoposto ad esame critico un precedente diverso orientamento, ha evidenziato che esso si risolverebbe “nell’imposta necessità di osservanza di un vero e proprio termine perentorio, quale sarebbe quello nascente dall’obbligo dell’attore di notificare al convenuto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione in un lasso di tempo compreso fra il rilascio del decreto medesimo e l’ultimo giorno utile ai fini del rispetto del termine dilatorio a comparire: ciò che, da un lato, urta contro il divieto, per il giudice, risultante dall’art. 152 c.p.c., di stabilire termini perentori fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, dall’altro lato, non si accompagna ad alcuna chiarificazione in ordine alla regula iuris da applicare nel caso in cui dal decreto suddetto risulti una data dell’udienza di discussione fissata in guisa tale da non consentire in alcun modo all’attore o all’appellante il rispetto del termine minimo di comparizione”.

4.6. che adesivamente occorre ancora rilevare che di recente questa Corte, a Sezioni unite, cogliendo l’occasione rappresentata dalla questione dell’omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 ha affermato “che il principio del giusto processo… non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso” ed ha richiamato la dottrina per sottolineare che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddicono, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio” (Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014). Il mancato rispetto del termine di venticinque giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 3 determina nullità e non inesistenza della notificazione ed il giudice, ove l’appellato non si sia costituito, deve autorizzare la rinnovazione della medesima. (v. Cass. n. 16002 del 2016);

5. che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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