Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11356 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11356 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 22638-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EMI HOLDING SPA;

Intirriats

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 05/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 31/05/2016

• udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

Svolgimento del processo
Nei confronti di Larivera s.p.a. (poi Emi Holding s.p.a.) venne emesso avviso di
accertamento per omessa contabilizzazione di ricavi ai fini IRPEG, IVA e IRAP
e per omesso assoggettamento ad imposta del contributo erogato dalla
Regione Molise ai fini IRAP. Il ricorso della contribuente venne accolto dalla
CTP limitatamente alla omessa contabilizzazione dei ricavi ed indebita

contributi regionali. La Commissione Tributaria Regionale del Molise accolse
l’appello della contribuente e rigettò l’appello incidentale proposto dall’Ufficio.
Per quanto rileva nella presente sede, il giudice tributario reputò che i
contributi erogati dall’azienda regionale a copertura delle perdite di esercizio
non costituissero elementi positivi di reddito e non rientrassero nella base
imponibile IRAP.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
un motivo.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 11, comma 3, e 11 bis d. leg. n. 446/1997, 11 e 12, comma 1,
preleggi, 3, comma 2 quinquies, d. I. n. 209/2002, modificato, ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che nel periodo precedente il 1° gennaio
2003 i contributi erogati alle società esercenti l’attività di trasporto pubblico
per ripianare le perdite di esercizio concorrevano alla determinazione della
base imponibile dell’IRAP.
Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
in tema di IRAP, l’art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha
fornito un’interpretazione autentica del disposto dell’art. 11, comma 3, del
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), nel senso
che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l’anno di
imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della
correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne
consegue che i contributi erogati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi

1

deduzione costi, e rigettato nella parte relativa alla tassazione a fini IRAP dei

dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di
ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la
determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca
anteriore al 31 dicembre 2002 (Cass. 5 marzo 2015, n. 4539; 27 febbraio
2015, n. 4057; 16 maggio 2012, n. 7671; 17 dicembre 2010, n. 25624).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa,

imponibile dell’IRAP del contributo erogato dalla Regione Molise (sulla
questione dell’omessa contabilizzazione dei ricavi si è formato il giudicato
interno), può essere decisa nel merito. Il contributo deve essere assoggettato
all’imposta. L’originario ricorso della contribuente va quindi rigettato

in parte

qua.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza. Circa i precedenti gradi di merito, il consolidamento
dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva al
ricorso e l’accoglimento parziale dell’originario ricorso per effetto del giudicato
interno costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa
nel merito rigetta il ricorso proposto da Larivera s.p.a. (poi Emi Holding s.p.a.)
limitatamente all’inclusione nel calcolo per la determinazione della base
imponibile dell’IRAP del contributo erogato dalla Regione Molise; condanna Emi
Holding s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
euro 3.645,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la
compensazione delle spese processuali relativamente ai precedenti gradi di
merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio 2016
Il consiglierqst.

,
Il Pr sidente

limitatamente all’inclusione nel calcolo per la determinazione della base

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