Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11356 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3513-2006 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS), in persona del Dott. LUIGI
GILIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO,
rappresentata e difesa dagli avvocati CARBONE LUIGI, DI MAURO
GIUSEPPE giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGALL S.P.A. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante Sig.ra R.C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio
dell’avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MORICHI SERGIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 478/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
emessa il 25/05/2005, depositata il 08/09/2005 R.G.N. 527/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE DI MAURO; udito l’Avvocato SERGIO MORICHI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.5.89 l’Enel conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la s.p.a. Rag-All per ottenere da costei il pagamento dell’importo di L. 123.103.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per mancata corresponsione – nel periodo 16.4.81-16.4.86 – del corrispettivo per il consumo effettivo di energia elettrica a causa del riscontrato guasto nel funzionamento dei contatori stante l’usura di alcuni loro componenti.
La convenuta contestava ogni fondatezza dell’avversa pretesa e l’adito Tribunale all’esito della compiuta istruzione condannava la convenuta al pagamento della somma predetta.
Contro tale decisione proponeva appello la s.p.a. Enel Distribuzione censurandola per l’omesso riconoscimento sull’importo oggetto di condanna sia degli interessi che della rivalutazione monetaria, nonchè per l’omesso addebito a controparte delle spese di c.t.u., mentre l’appellata resisteva al gravame svolgendo appello incidentale con cui riproponeva le proprie eccezioni in ordine al merito della causa.
Con sentenza depositata l’8.9.05 la Corte d’appello di Ancona rigettava la domanda avanzata dall’Enel distribuzione, che proponeva, quindi, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la Rag- All resisteva al gravame con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta “erroneità e infondatezza della sentenza in punto di asserito mancato assolvimento all’onere della prova”.
Con il secondo motivo lamenta “ingiustizia e illogicità della sentenza in punto di erronea valutazione della consulenza tecnica d’ufficio”.
Con il terzo motivo deduce infine “censurabilità della sentenza per vizio di motivazione”.
1. I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.
Le censure con essi svolte hanno, infatti, in comune di essere dirette ad un riesame del merito della causa attraverso, in particolare, una improbabile rilettura delle risultanze della c.t.u., di cui viene denunciata un’interpretazione, da parte della Corte di merito, semplicistica e riduttiva.
1.1. Si addebita in modo specifico alla sentenza impugnata che essa abbia in motivazione aprioristicamente ritenuto che il convincimento del giudice non possa in alcun modo essere fondata su presunzioni gravi precise e concordanti, così tralasciando la valutazione in concreto di fatti noti ed elementi certi.
Tale censura in realtà non ha alcun fondamento.
Sul punto in questione, infatti, la Corte di merito, con motivazione assolutamente logica ed adeguata, ha escluso che l’ente somministrante abbia fornito la dimostrazione delle prestazioni (forniture di energia elettrica) in concreto effettuate, nel periodo in contestazione, in misura divergente da quella risultante dalla lettura degli apparecchi di rilevamento dei consumi, facendo correttamente riferimento alla circostanza che nel caso di specie è risultato impossibile l’esame, da parte del c.t.u., dei gruppi di misura, rivelatisi difettosi e rimossi il 30.9.96 ad opera dell’ente erogatore, che poi non è stato in grado di metterli a disposizione dell’ausiliario del giudice, e prendendo conseguentemente atto della conclusione della relazione del c.t.u. secondo cui non era così più possibile determinare gli errori nella registrazione dei consumi, stante l’impossibilità di accertare ormai la consistenza delle lamentate anomalie.
Giustamente, perciò, la sentenza impugnata ha sottolineato che non poteva attribuirsi alcun valore probatorio decisivo ai tabulati di provenienza unilaterale dallo stesso somministrante.
1.2. Nè può sostenersi che la Corte territoriale abbia tralasciato la considerazione di precisi fatti noti che, attraverso il procedimento logico tipico del ragionamento presuntivo, avrebbe certamente comportato la dimostrazione del fatto ignoto, e cioè in primo luogo l’ammontare dei consumi di energia presumibilmente non registrati a causa dei guasto degli apparecchi misuratori.
Infatti, la ricorrente non indica nel primo motivo alcun fatto noto ed elemento certo che valga a dimostrare per via presuntiva non solo l’irregolare funzionamento del sistema di misurazione, ma soprattutto la data precisa dell’insorgenza del difetto e, quindi, l’effettiva quantità di energia non registrata.
2. Si rileva poi che la censura contenuta nel secondo motivo deve ritenersi assolutamente generica e, pertanto, inammissibile, in quanto, a fronte della precisa ed inequivocabile interpretazione che ha dato la sentenza gravata delle risultanze della c.t.u., la ricorrente si limita a denunciare in modo generico che la decisione medesima ha invece sostanzialmente disatteso le conclusioni del c.t.u., senza peraltro indicare neppure quali sarebbero state in concreto queste conclusioni dalle quali i giudici d’appello si sarebbero discostati.
3. Anche le censure attinenti a vizi insanabili della motivazione, sollevate con il terzo motivo, sono assolutamente generiche e, quindi, inammissibili, in quanto le medesime non mettono in alcun modo in evidenza, nel ragionamento logico-giuridico che sorregge il convincimento espresso dalla sentenza impugnata, contraddizioni insanabili o lacune d’indagine circa punti decisivi della controversia.
Infatti, non può muoversi alla sentenza impugnata alcuna censura d’omessa o illogica motivazione, avendo i giudici d’appello spiegato, con coerenza logica e giuridica, il valore saliente attribuito agli elementi di prova utilizzati (risultanze della c.t.u. e documentazione prodotta dalla ricorrente).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità tra le due decisioni di merito, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010